AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.105
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00105
Lugano 29 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.78 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 maggio 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 59’891.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice e l’iscrizione in via definitiva per tale importo di un’ipoteca legale degli artigiani a carico del fondo n. __________ di __________, di proprietà della convenuta;
Domande avversate dalla convenuta e respinte dal Pretore con sentenza 20 aprile 1999;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 14 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 25 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sostiene di avere fornito e posato nel 1995 su incarico della convenuta dei pavimenti e i bagni per la sua casa di __________ contro una mercede che dai previsti fr. 80’178.-- è lievitata a fr. 114’891.-- a seguito di modifiche contrattuali e della richiesta di opere supplementari.
Stanti l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il pagamento di acconti per fr. 55’000.--, vi sarebbe un credito dell’attrice di fr. 59’891.-- oltre interessi, oggetto della presente causa.
La convenuta si è opposta alla petizione lamentando ritardi nell’esecuzione compimento dell’opera, mai terminata, contestando parzialmente la fatturazione e denunciando l’esistenza di gravi difetti.
B. Il Pretore, stante la mancata esecuzione di determinati lavori, ha ritenuto l’opera non compiuta, con il che non si porrebbero problemi quo alla tempestività della notifica dei difetti, gravanti l’opera per un costo di riparazione di almeno fr. 61’893.--. Essendo tale importo in ogni caso superiore al credito dell’attrice, la petizione andrebbe respinta senza necessità di determinare l’esatto importo della mercede corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.
C. Con l’appello l’attrice contesta la decisione di non ritenere consegnata l’opera nel dicembre del 1995, data la natura meramente subordinata dei piccoli lavori mancanti alla sua completazione. Ne conseguirebbe che, contrariamente a quanto deciso dal Pretura, il termine per la notifica dei difetti ha iniziato a decorrere ed è stato disatteso dalla convenuta, che commetterebbe abuso di diritto invocando la difettosità dell’opera e che quindi nulla potrebbe ottenere invocando il diritto alla garanzia per i vizi dell’opera.
Gli asseriti difetti sarebbero comunque da ascrivere alla convenuta in applicazione dell’art. 369 CO, mentre del tutto corretta sarebbe la fatturazione dell’appaltatrice, così che si giustificherebbe l’integrale accoglimento della petizione.
D. Delle osservazioni della convenuta al gravame, del quale chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Come rettamente rileva il Pretore, premessa per la decorrenza del breve termine di notifica dei difetti è l’avvenuta consegna dell’opera dall’appaltatore al committente, la quale può validamente avvenire solo nel caso in cui essa sia stata completata dall’artigiano (DTF 118 II 149; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 101; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 6 e 7 ad art. 367 CO), in difetto di che da un lato non diviene esigibile la mercede dell’appaltatore (II CCA 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.) e dall’altro lato risultano inapplicabili gli art. 367 e segg. CO (II CCA 9 dicembre 1994 in re P./I. SA), dal che l’impossibilità della qui invocata perenzione dei diritti di garanzia del committente.
2.1 Secondo la dottrina, un’opera è completa, e quindi atta ad essere consegnata, quando tutti i lavori necessari al suo compimento sono stati eseguiti (Gauch, opera citata, n. 101; Bühler, opera citata, n. 7 ad art. 367 CO), ivi compresi -per le opere immobiliari- la pulizia del cantiere (Bühler, ibidem) o in genere altri lavori di dettaglio quali ad esempio la messa in funzione e regolazione di un apparecchio (“Feineinstellung”) o la verifica del funzionamento di un programma informatico (Gauch, opera citata, n. 102).
2.2 Non è controverso che l’opera fornita dall’attrice non era in tal senso a tutti gli effetti terminata, mancando la fornitura e il montaggio dello specchio del locale sauna e dei vetri su misura di due docce (petizione, punto 2, pag. 2; doc. B, pag. 1) ed inoltre -secondo la convenuta- anche la sistemazione dei difetti constatati in corso di esecuzione dell’opera (duplica, punti 2 e 3, pag. 2 e 3). Fatta salva la questione dei difetti, non attinente a quella della completazione e della consegna dell’opera -che possono avvenire anche se questa presenta dei difetti (Gauch, opera citata, n. 106)-, il valore delle opere mancanti può essere stimato in circa fr. 1’500.-- (doc. 4, pag. 7: “mobile sauna (compreso specchio da fornire) fr. 800.--” dopo la modifica dell’ordinazione; i vetri delle docce possono invece essere quelli da fr. 451.-- cadauno del bagno padronale e del bagno degli ospiti, doc. 4, pag. 4 e 6), il che potrà anche apparire marginale per rapporto all’importo complessivo della mercede, ma impone in ogni caso di affermare che l’opera non era completa.
2.3 Al predetto principio dell’esigenza dell’oggettiva completazione dell’opera può essere derogato, in applicazione del principio della buona fede (invocato dall’appellante), quando l’appaltatore ha fornito l’opera incompleta nella per il committente riconoscibile intenzione di fornire con ciò l’opera terminata, e il committente, con o senza riserve, prende in consegna una simile opera, dovendosi in tal caso ritenere l’opera consegnata ai sensi di legge (Bühler, opera citata, n. 8 ad art. 367 CO).
Un simile caso non ricorre tuttavia nella fattispecie: l’attrice non ha in effetti mai ritenuto di avere fornito l’intera prestazione contrattuale, ma ha al contrario esplicitamente accennato alla necessità di ultimare i lavori non appena in possesso del materiale necessario (cfr. la nota in calce al doc. 4, pag. 1), attitudine confermata dal fatto che essa con quel documento presentava un “riepilogo generale” e non una liquidazione finale, laddove la differenza consiste nel fatto che con tale conteggio essa non ha richiesto -come sarebbe stato normale in caso di completazione dell’opera- il pagamento dell’intero saldo in proprio favore, ma solo di un acconto di fr. 40’000.-- su di un preteso credito di oltre fr. 55’000.--, dal che l’implicito riconoscimento del fatto che il rapporto contrattuale non era così terminato. Analogamente, la convenuta dalle comunicazioni dell’attrice non poteva inferire la non esplicitata volontà della consegna dell’opera terminata, così che essa non commette abuso di diritto nel non considerare avvenuta la consegna dell’opera finita. Né un simile abuso può essere ravvisato nel fatto che la convenuta -a detta dell’attrice- non avrebbe dato seguito allo scritto doc. I del 2 febbraio 1996 con cui l’attrice annunciava l’arrivo del materiale mancante, essendo se del caso dovere dell’appaltatrice di porre formalmente in mora la committente con l’assegnazione di un termine per l’accettazione della prestazione in questione, in assenza del quale se ne deve rimanere alla constatazione della mancata fornitura dell’opera completa.
2.4 Merita pertanto conferma la decisione del Pretore di considerare non avvenuta la consegna dell’opera completa senza che in ciò possa essere ravvisato abuso di diritto da parte della committente.
Infatti, come si è detto al consid. 1, la mancata completazione dell’opera ha reso impossibile la sua valida consegna alla committente, in difetto di che la pretesa per mercedi non è divenuta esigibile (II CCA 12 gennaio 1995 citata; Bühler, opera citata, n. 11 ad art. 372 CO; Gauch, opera citata, n. 1155) come la convenuta ha regolarmente eccepito con l'allegato di risposta (ad 2. pag. 3). Non essendosi la convenuta dipartita dal contratto per il motivo della ritardata consegna dell’opera, e non risultando una pattuizione per cui la committente era tenuta all’integrale pagamento della mercede prima della consegna dell’opera (in senso contrario: doc. A), la richiesta di pagamento andava di conseguenza respinta già solo per il motivo dell’inesigibilità della pretesa, con la futura riserva di ogni altra argomentazione della committente attinente all’ammontare della mercede e alla qualità dell’adempimento dell’appaltatrice.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2’000.-- per di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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