AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.104
Data decisione, Autorità: 09.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00104
Lugano 9 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.97.60 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 gennaio 1997 da
__________ __________ __________ tutti rappr.ti dall'avv. __________
__________ raprr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 537’000.-- oltre interessi;
E ora sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta con la risposta del 7 aprile 1997;
Eccezione avversata dagli attori e accolta dal Pretore con sentenza 27 aprile 1999;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 18 maggio 1999 postulano la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’eccezione;
Mentre la resistente nelle osservazioni del 16 giugno 1999 chiede che l’appello sia respinto con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione gli attori lamentano presunte malversazioni commesse da ignoti a danno del loro patrimonio, in parte depositato su conti aperti presso la banca convenuta -all’epoca denominata __________ con sede in __________ -, laddove la responsabilità della convenuta consisterebbe nell’avere dato seguito ad ordini di trasferimento di fondi che gli aventi diritto non avrebbero mai impartito, e per avere consigliato modalità di trasferimento che avrebbero portato i loro averi nella disponibilità di terze persone.
B. In risposta la convenuta ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando che essa avrebbe la propria sede a __________ e una succursale a __________, in precedenza a __________.
Le parti avrebbero comunque pattuito in forma esclusiva il foro di __________ all’atto dell’apertura dl conto, così come risulterebbe dai doc. 4 e 9.
C. Il Pretore, preso atto dell’esistenza della clausola di proroga di foro sottoscritta dagli attori __________ sui doc. 9 e 10 e richiamata dal doc. 4, anch’esso da loro firmato, l’ha ritenuta valida e derogante anche il foro della succursale, sicché questi attori non avrebbero azione al foro di __________.
Il medesimo risultato si imporrebbe anche per l’attrice __________, agente in base alle norme sull’atto illecito, essendo questo semmai stato commesso a __________, dal che la competenza della pretura di __________.
D. Con l’appello gli attori ribadiscono che dall’insieme della documentazione contrattuale risulterebbe che gli attori __________ non avrebbero inteso accettare la clausola di proroga di foro, da un lato perché la stessa si troverebbe a retro (ossia sul lato non firmato) di condizioni generali il lingua francese e non sarebbe debitamente evidenziata nel testo. Le carenze non sarebbero sanate dal doc. 4, peraltro non firmato da __________, che menzionerebbe unicamente l’esistenza della clausola, ma non anche il suo contenuto.
E. Delle osservazioni 16 giugno 1999 della convenuta, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il Pretore ha rettamente evidenziato che in assenza di una relazione contrattuale non sarebbe dato il foro della succursale di cui all’art. 17 lit. a CPC, mentre il foro ex art. 17 lit. c CPC dell’eventuale illecito sarebbe quello di __________, ossia la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, e non quella del distretto di __________.
Il gravame risulta interamente incentrato sulla questione della validità della proroga di foro sottoscritta dagli altri attori, e non contiene invece alcuna argomentazione volta ad inficiare la validità della decisione impugnata al riguardo dell’azione di __________, il cui appello deve conseguentemente essere respinto già solo perché privo di motivazioni a suo sostegno.
La giurisprudenza è univoca nel porre dei requisiti formali severi per ammettere la validità di una clausola di proroga del foro, esigendosi in particolare che, nel contesto di un contratto, essa sia formulata in termini chiari, ossia che esprima in maniera non equivoca la volontà delle parti di derogare alla competenza del giudice naturale (Rep. 1985, pag. 332), e che sia inoltre posta in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali (Rep. 1986, pag. 289 e 290).
In questo contesto, la firma di un contratto redatto in una lingua non conosciuta è nondimeno vincolante, a meno che al partner contrattuale dovesse essere chiaro che il contenuto del documento non corrisponde alla volontà del firmatario (Rep. 1986, pag. 290, consid. 3).
Nel caso in cui la clausola di proroga del foro sia inserita in condizioni contrattuali generali, cui il documento contrattuale rinvia, si dovrà di regola ammettere trattarsi di una clausola inusuale (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 190 e 204 ad art. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 60 ad art. 1 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 111; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. edizione, pag. 153 e 154), e come tale non coperta dal presumibile consenso della parte che non l’ha redatta.
Nel caso di specie va preliminarmente rilevato che non risultano essere state assunte testimonianze in merito alle circostanze della sottoscrizione delle clausole contestate così che, oltre evidentemente all’esame dei singoli documenti, va unicamente tenuto in considerazione il fatto che ai ricorrenti non sono stati ostensi solo i documenti contenenti la clausola di proroga di foro, ma che invece essi quel medesimo 6 febbraio 1985 si sono ritrovati a dovere sottoscrivere tutta la documentazione di cui ai doc. 3-11, il che è indiziante di una ridotta attenzione prestata alle singole disposizioni firmate, e non invece della consapevolezza circa la presenza e la portata di una clausola di proroga del foro.
Il doc. 9, denominato “Conditions générales et règlement de dépôt”, contiene una proroga di foro all’art. 14, che recita:
“Toutes les relations du client avec la banque sont soumises au droit suisse. Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger, et le for exclusif de toute procédure sont à __________. La banque est toutefois en droit d’ouvrir action au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent.”
La clausola si trova in basso a destra sulla prima pagina del documento, che è invece sottoscritto nel luogo previsto a retro, in basso e a destra.
A prescindere dalla questione della lingua del documento -che è l’unico redatto esclusivamente in francese-, questione che come si è detto (consid. 2) non apporta argomenti decisivi in favore dei ricorrenti, il Pretore (consid. 6) ha rettamente individuato le carenze formali di questo documento, consistenti nella mancanza di evidenziazione grafica della proroga di foro nel contesto del documento e nella posizione stessa scelta per l’art. 14, che non solo è lontano dalla zona della firma, ma addirittura si trova su di un’altra pagina, per il che, in assenza di migliori elementi, se ne dovrebbe concludere che la cennata condizione contrattuale non costituisce da sola una valida proroga di foro.
Si tratta di un’argomentazione che non può essere condivisa.
Il documento in questione, denominato “esemplari di firma” è per sua funzione destinato unicamente alla conservazione, per futuro confronto, delle firme dei correntisti.
E’ ben vero che esso a retro prevede la firma del clienti sotto la seguente dicitura:
“Con la presente viene confermata la ricezione dei seguenti documenti:
Condizioni generali
Regolamento di deposito
Del quale contenuto in particolare la clausola del foro competente secondo l’art. 14 delle condizioni generali.
Valgono inoltre, per i rapporti d’affari particolari, le prescrizioni speciali emanate dalla Banca.”
ma la locuzione appare avere piuttosto la funzione di una ricevuta dei documenti ivi menzionati, mentre, a confronto con il testo nelle altre lingue, risulta monca la traduzione del periodo che inizia con “Del quale contenuto...”, non figurando la parte con cui si vorrebbe fare attestare l’accettazione della clausola di foro. Così come espressa, la frase risulta priva di senso compiuto, e non adempie perciò al predetto requisito di inequivocabile chiarezza, riducendosi semmai al mero rinvio alle condizioni generali, tra cui una non precisata clausola di foro, che non può pertanto valere come accettata nei termini di cui all’art. 14 delle Condizioni generali per il solo effetto della firma sul doc. 4, oltretutto non apposta da uno dei correntisti.
“Diritti applicabili e foro. Tutti i rapporti tra il cliente e la Banca sono retti dal diritto svizzero. Il luogo di adempimento, il foro giudiziario e quello di esecuzione, per i clienti domiciliati all’estero, è nel luogo della sede della Banca. La Banca si riserva tuttavia il diritto di procedere anche al domicilio del cliente o avanti qualsiasi altro tribunale o autorità competente.”
La collocazione della clausola nel contesto del documento è in questo caso corretta. Il contenuto della clausola non è invece sufficientemente chiaro, almeno per quanto riguarda la distinzione tra il foro della sede principale e quello della succursale, non potendovisi evincere con la necessaria chiarezza l’intento di pattuire il primo ad esclusione del secondo.
Ne consegue che questa clausola, oltretutto parzialmente contraddittoria con quella di cui al doc. 9 che prevede esclusivamente il foro di __________, non consente di concludere per l’incompetenza del foro della succursale, e non può perciò essere invocata con successo dalla convenuta.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello di __________ e l’accoglimento di quello dei di lei litisconsorti facoltativi __________, __________ e __________.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico di __________, che rifonderà alla convenuta fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello 18 maggio 1999 di __________, __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 aprile 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente.
L’eccezione di incompetenza territoriale di __________ è accolta al riguardo dell’azione di __________, la cui petizione è di conseguenza respinta in ordine, mentre è respinta al riguardo dell’azione di __________, __________ e __________
La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 180.--, da anticipare dagli attori, sono a carico di __________ per 1/4 e della convenuta per 3/4. __________ rifonderà alla convenuta fr. 375.-- per ripetibili, mentre la convenuta rifonderà a tal titolo agli altri attori complessivi fr. fr. 1’125.--.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’470.--
b) spese fr. 30.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta, che rifonderà a __________, __________ e __________ complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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