AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.103
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00103
Lugano 30 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.97.460 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 11 giugno 1997 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 96’786.40 oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 27 aprile 1999 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 17 maggio 1999 postula la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 66’786.40 oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 15 giugno 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attrice afferma di avere a più riprese fornito alla convenuta nel corso del 1996 prodotti ortofrutticoli fatturando a suo debito complessivi fr. 96’786.40.
Nonostante l’assenza di contestazioni quo alla merce fornita o agli importi fatturati, nulla sarebbe stato pagato, e questo benché la convenuta sostenga di avere emesso a tal titolo 3 assegni tratti sulla __________. Dal che la presente procedura per il cennato importo oltre ad interessi moratori del 5% dall’11 luglio 1996.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere effettuato le ordinazioni in questione presso il rappresentante/mandatario dell’attrice, tale __________ (cui la convenuta ha denunciato la lite senza che egli vi intervenisse), al quale la convenuta avrebbe consegnato denaro contante in pagamento delle fatture dell’attrice.
Non esisterebbe pertanto un rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa, ritenuto comunque che il debito ammonterebbe semmai a soli fr. 65’949.75.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un rapporto di compravendita retto dalla Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, ha accolto la petizione dopo avere accertato che __________ avrebbe incassato gli importi degli assegni emessi dalla convenuta (doc. L1 - L3), il che non avrebbe però avuto effetto liberatorio per la compratrice, derogando questa modalità di pagamento da quelle contrattualmente previste e non avendo il __________ la facoltà di incassare il prezzo di vendita in rappresentanza dell’attrice.
D. La convenuta postula la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 66’786.40 oltre interessi.
Dopo avere ribadito l’inesistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, essa adduce l’avvenuto rispetto delle modalità di pagamento, in particolare la validità della pratica per cui essa consegnava al __________ degli assegni affinché questi li trasmettesse all’attrice, così che la compratrice avrebbe in buona fede potuto ritenere che questi, con cui la convenuta oltretutto intratteneva rapporti commerciali da lungo tempo, fosse autorizzato anche all’incasso di denaro.
Errato sarebbe in ogni caso l’importo attribuito alla procedente, dovendosi dedurre dal di lei credito i fr. 30’000.-- a lei riversati dal __________
E. Delle argomentazioni dell’appellata al gravame, del quale è postulata la reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
Premesso infatti che le merci in questione risultano incontestabilmente essere state fornite dall’attrice e consegnate alla convenuta (che a motivo di queste forniture ha oltretutto a più riprese emesso degli assegni in favore della venditrice), nelle circostanze date l’unica eventualità che consentirebbe di negare l’esistenza di un contratto di compravendita tra attrice e convenuta sarebbe quella per cui le merci sono state vendute dall’attrice ad __________ il quale le avrebbe poi rivendute alla convenuta (in tal senso: appello, pag. 8).
In tutti gli altri casi, ovvero qualora si dovesse ammettere che il __________ ha agito in qualità di mediatore, agente, mandatario, ausiliario o rappresentante della convenuta oppure dell’attrice (tesi quest’ultima che la stessa convenuta adduce peraltro a più riprese: appello, pag. 5, 6: “di fatto __________ agiva in pratica perlomeno quale “ausiliario” della ditta appellata”, 7, 8, 10), si dovrebbe comunque ammettere, in base alle norme sulla rappresentanza, che il contratto di compravendita è venuto in essere tra le parti in causa.
Risultando la tesi del duplice contratto di compravendita (attrice - __________, __________ - convenuta) manifestamente esclusa già solo dal tenore delle affermazioni di fatto delle parti al riguardo del ruolo del __________ (cfr., oltre ai predetti passaggi dell’appello, le risposte 3 e 7 dell’interrogatorio formale di __________ la replica, punto 3c a pag. 3, e la deposizioni testimoniali del , che afferma che gli sarebbero spettate provvigioni da parte dell’attrice, e dell’), oltre che dai significativi indizi circa le modalità di fatturazione e di pagamento delle merci, se ne deve necessariamente concludere per l’esistenza tra le parti degli affermati contratti.
2.1 L’istruttoria ha appurato che la convenuta nell’intento di solvere le fatture dedotte in causa ha emesso tre assegni tratti sulla __________ all’ordine dell’attrice (doc. 4, 5, 6; L1, L2, L3).
Con questi assegni, la signora __________ (cfr. la sua deposizione), moglie di __________, azionista al 50% della ditta convenuta, si è recata unitamente al __________ presso la filiale di __________ della __________ dove gli assegni sono stati riscossi (doc. 4, 5, 6) e il denaro è stato consegnato al __________, così da fare (correttamente) affermare alla convenuta che all’atto pratico è avvenuto un pagamento in contanti nelle mani del __________ (risposta, punto 3, pag. 4; duplica, punto 3c, pag. 5 e 6; implicito: appello, punto 6, pag. 7), di modo che gli assegni (nella per il __________ e la __________ migliore delle ipotesi) andrebbero considerati alla stregua di prelevamenti in contanti effettuati dalla convenuta dal proprio conto bancario presso la __________
2.2 Le parti sono di principio libere di pattuire le modalità di adempimento delle prestazioni contrattuali, e quindi anche di determinare il tempo, il luogo e il modo del pagamento del prezzo di vendita, avendo le norme in proposito della Convenzione di Vienna natura dispositiva (art. 53 e segg. CV).
Le fatture della ditta attrice (doc. B1 e segg.) indicano quali alternative modalità di pagamento, entro un termine di 30 giorni, l’accredito del conto bancario presso l’istituto indicato dalle fatture medesime, oppure l’invio di un assegno alla sede della venditrice (cfr. invece il doc. 3, in cui l’attrice si è offerta di ritirare l’assegno presso la sede della convenuta).
Il solo fatto che una certa condizione contrattuale figuri sulla fattura unilateralmente emessa da una delle parti non significa evidentemente ancora che essa faccia stato dell’esistenza di un effettivo reciproco consenso al proposito, d’altra parte la circostanza per cui la controparte in precedenti rapporti contrattuali vi si sarebbe attenuta consentirebbe di ritenere l’esistenza di un tacito accordo in proposito in occasione di vendite successive.
Anche se così non fosse, in applicazione dell’art. 57 cpv. 1 lit. a CV (non essendo applicabile l’art. 57 cpv. 1 lit. b in assenza di pagamento all’atto della consegna) andrebbe in ogni caso ritenuto l’obbligo della convenuta di effettuare il pagamento presso la sede della stabile organizzazione della venditrice.
2.3 La convenuta tenta anche in questa sede di sostenere che l’incasso dei 3 assegni da parte del __________ sarebbe conforme alle pattuizioni contrattuali.
2.3.1 Premesso che non esiste alcuna prova diretta dell’esistenza del consenso dell’attrice in favore di tale procedura, la convenuta adduce quale elemento di giudizio a sostegno della propria tesi il fatto essa in precedenza -senza contestazioni da parte della venditrice- avrebbe consegnato degli assegni al __________, che li avrebbe regolarmente recapitati all’attrice.
Contrariamente alle affermazioni della convenuta, questo primo elemento non giova alla sua tesi già solo per il motivo che non è sufficientemente provato che al __________ sarebbero stati in precedenza affidati degli assegni: l’interrogatorio formale di __________ (risposte 9 e 10) ha fornito indicazione di segno contrario, e si elide perciò nella valutazione delle prove con le risultanze della deposizione __________, che afferma invece di avere recapitato all’attrice assegni emessi dalla convenuta (sull’elisione di risultanze probatorie contrastanti: II CCA 11 settembre 1998 in re V. SpA/D., 19 febbraio 1998 in re E./Z., 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA).
Ma anche se si volesse considerare assodato che nei rapporti tra le parti era usuale la consegna di assegni bancari nelle mani del __________, ciò non giustificherebbe ancora di conferire effetto liberatorio per la convenuta alla diversa modalità di pagamento consistente nella consegna nelle mani del __________ di denaro contante.
Non vi è infatti chi non veda la sostanziale differenza tra questi due modi di procedere, che non possono pertanto essere parificati, come pretende (a torto) la ricorrente: la consegna di un assegno bancario intestato al destinatario è in effetti sul piano teorico priva di rischi per le parti, dato che anche se affidato a mani disattente o disoneste l’assegno, in circostanze normali, non può essere incassato in assenza di un valida firma del destinatario; al contrario, il denaro contante è ben più volatile, e pur ponendo il destinatario al riparo da un’eventuale mancanza di copertura dell’assegno, lo espone al rischio della sua perdita prima che esso giunga nelle sue mani.
2.3.2 In altri termini, l’invocazione della propria buona fede da parte della convenuta risulta ingiustificata: anche volendo ammettere (ma non è il caso) che il __________ potesse essere ritenuto autorizzato dall’attrice all’accettazione di assegni per il di lei conto, essa non poteva ragionevolmente ritenere che egli per questo solo motivo fosse autorizzato anche all’incasso di denaro contante, facoltà che -come si è detto- eccede manifestamente quella dell’accettazione di un effetto, implicando una ben maggiore fiducia del mandante nel mandatario.
Non esistendo un’esplicita procura o mandato dell’attrice in tal senso, non risulta in queste circostanze lecito dedurre dal preteso comportamento dell’attrice -che è al massimo quello di avere tollerato che il __________ ritiri presso parte della clientela assegni a lei intestati per poi consegnarglieli- una qualche forma di procura in tal senso in favore del __________ e per lei vincolante (“Anscheinvollmacht” o “Duldungsvollmacht”, cfr.: Zäch, Berner Kommentar, n. 34 e segg. ad art. 33 CO), e se ne deve pertanto rimanere al risultato per cui il __________ non poteva incassare denaro per conto dell’attrice, e che nemmeno una simile facoltà poteva in buona fede essere ritenuta dalla convenuta.
2.3.3 Un diverso risultato non si giustifica nemmeno alla luce del contenuto del doc. 3, immotivatamente invocato dalla convenuta, dal quale si evince unicamente che l’attrice -manifestamente preoccupata per il consistente ritardo dell’attrice nel pagamento di numerose sue fatture- era disposta, in deroga alle precedenti condizioni, a ritirare lei stessa l’assegno “al più presto”, “possibilmente ancora questa settimana”.
Non si saprebbe tuttavia dalla proposta di questa forma di pagamento dedurre alcuna legittimazione per un pagamento in contanti effettuato nelle mani del __________ dal che, in sostanza, l’irrilevanza dell’argomentazione.
2.4 In definitiva, posto che l’onere probatorio dell’effetto liberatorio del preteso pagamento incombe alla debitrice, se ne deve concludere, come già ha fatto il Pretore, che i pagamenti effettuati in contanti nelle mani del __________ non sono stati conformi al contenuto delle pattuizioni contrattuali, dovendosi misconoscere al __________ -anche dopo l’esame secondo il principio dell’affidamento degli accordi delle parti in tema di modalità di pagamento- la facoltà di incassare denaro contante in nome e per conto dell’attrice.
Anche questa argomentazione, basata sulla deposizione testimoniale del __________ medesimo, è infondata: anche volendo ammettere che il __________ avesse riversato fr. 30’000.-- all’attrice dal provento degli assegni indebitamente riscossi (il che non è comunque provato, poiché il riscontro si elide con quello di segno contrario di cui al__________ __________, risposta 12; silente in merito il teste __________, che secondo __________ sarebbe stato presente ad almeno uno dei pagamenti; non in atti i pretesi fax del __________ che comunicavano l’incasso degli assegni), nulla dimostra che il pagamento sarebbe stato imputato al debito della convenuta, essendo altrettanto verosimile, vista la molteplicità dei rapporti di dare e avere tra l’attrice e il __________ (attestati dalla di lui deposizione), che questi per mezzo degli asseriti pagamenti abbia invece inteso ridurre la propria posizione debitoria nei confronti dell’attrice.
Inconferente, infine, è il riferimento dell’appellante al doc. 3 nella misura in cui essa tenta di dedurne l’esistenza di un debito al febbraio 1997 di soli fr. 66’000.-- circa: quel sollecito di pagamento fa evidente riferimento ad altre fatture, e se ne può unicamente dedurre che per quelle altre fatture il debito è di fr. 65’949.57, impregiudicata ovviamente la possibile esistenza di altri debiti per rapporto ad altre fatture non menzionate nel doc. 3, che non ha pretesa o esigenza di esaustività nel definire i rapporti tra le parti, né la convenuta sa del resto indicare un ragionevole motivo per cui ciò dovrebbe essere il caso.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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