AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.101
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00101
Lugano 21 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura accelerata ex art. 85a LEF inc. DI.98.79 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 febbraio 1998 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’esistenza di dilazioni di pagamento delle imposte comunali degli anni 1990, 1991 e 1992, debito estinguibile mediante il pagamento di fr. 750.-- mensili e il conseguente annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Bellinzona, contro di lui promossa dal convenuto;
Domande respinte dal Pretore con sentenza 5 maggio 1999;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 17 maggio 1999 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione;
Appello cui il convenuto si oppone con osservazioni 15 giugno 1999;
Richiamato il decreto 19 maggio 1999 del Presidente di questa Camera che ha accordato effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con la petizione -fondata sull'art. 85a cpv. 1 LEF- l’attore chiede l’accertamento dell’esistenza di una dilazione quo all’importo di cui all’esecuzione n. __________ dell’UE di Bellinzona per fr. 27’844.15 oltre interessi, spiccata nei suoi confronti dal convenuto per l’incasso delle imposte comunali degli anni 1990, 1991 e 1992, e il conseguente annullamento dell’esecuzione.
Egli sostiene che l’11 ottobre 1995 il convenuto gli avrebbe accordato una dilazione per il pagamento delle imposte arretrate nella misura di fr. 750.-- mensili a condizione che egli versasse un importo di fr. 5’000.--, accordo ribadito nel dicembre del 1996, occasione in cui l’attore avrebbe pagato altri fr. 5’000.--.
Nell’aprile 1997 il convenuto avrebbe manifestato l’intenzione di recedere dall’accordo per il motivo che l’attore ha ceduto alla moglie la proprietà dell’abitazione coniugale, mentre nel luglio 1997, nelle more della verifica della sua situazione nei confronti dell’AVS/AI, egli di comune intesa con il responsabile dell’Ufficio esazione avrebbe sospeso i pagamenti, precisando tuttavia che essi sarebbero ripresi, con un versamento unico dell’arretrato accumulato, non appena conosciuta la decisione definitiva.
Avviando la procedura esecutiva in data 3 dicembre 1997, il convenuto sarebbe in sostanza venuto meno ai termini della dilazione concessa, ragione per cui si giustificherebbe l’annullamento dell’esecuzione.
B. Il convenuto ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità della petizione per il motivo che l’esecuzione sarebbe stata arrestata dall’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo notificatogli.
Nel merito il resistente ha eccepito l’inadempienza dell’attore ai termini dell’accordo raggiunto, segnatamente sospendendo il pagamento di fr. 750.-- mensili, il che ne avrebbe comportato il decadimento e renderebbe più che legittima la procedura esecutiva conseguentemente avviata.
C. Con decreto 2 luglio 1998, rimasto inimpugnato, il Pretore ha respinto l’eccezione di irricevibilità della petizione.
Con la sentenza qui in esame il Pretore ha invece stabilito che la dilazione accordata dal convenuto all’attore il 26 novembre 1996 (doc. C) sarebbe decaduta il 14 luglio 1997 per unilaterale decisione dell’attore, comunicata con lo scritto doc. D, ed ha pertanto respinto la petizione.
D. Con l’appello l’attore postula la riforma del querelato giudizio chiedendo che sia ammessa la petizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, egli avrebbe dichiarato la sospensione dei pagamenti conoscendo -ed anzi proprio in risposta ad essa- l’illegittima presa di posizione 8 luglio 1997 del convenuto, che contravvenendo ai termini della dilazione aveva unilateralmente avanzato nuove pretese. La decisione sarebbe inoltre stata causata dalla situazione personale dell’attore in relazione ai problemi sorti con la sua rendita AI, e sarebbe stata approvata dall’autorità cantonale con decisione vincolante anche per il comune convenuto.
E. Delle osservazioni all’appello 15 giugno 1999 del resistente, che ne chiede la reiezione protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Orbene, procedendo in virtù dell'art. 87 CPC all'applicazione d'ufficio del diritto federale, v'è invero da chiedersi se tale decisione possa essere condivisa. Nel caso di specie essa almeno non sembra aver compromesso gli interessi di nessuna delle parti, tant'è che -come già detto- la pronuncia 2 luglio 1998 è rimasta inimpugnata; e anche in questa sede le parti si limitano a dibattere sul merito della lite.
2.1 L’attore sostiene la tesi secondo cui la sospensione dei pagamenti sarebbe stata concordata con l’Autorità cantonale (appello, pag. 5), e meglio con l’Ufficio esazione, con effetto vincolante anche per il Comune, visto che l’accordo venuto in essere tra le parti qui in causa (doc. C) avrebbe fatto riferimento a quello pattuito dall’attore con detta autorità cantonale, e questo anche in caso di modifica di tali accordi.
Il procedente non ha però comprovato l’esistenza dell’asserito accordo con l’Ufficio esazione sulla sospensione di pagamenti: il capo dell’Ufficio esazione signor __________ non lo menziona, e non sa pertanto spiegare la ragione della sospensione del pagamenti da parte dell’attore (“Non so per quale motivo l’attore in seguito non abbia più mantenuto l’accordo con il Cantone. Faccio l’ipotesi che ciò sia avvenuto a seguito di divergenze sorte con il Comune di __________ il quale pretendeva dall’attore il pagamento di una somma mensile superiore a quella precedentemente pattuita con il Cantone ... E’ verosimile che l’interruzione dei pagamenti sia da mettere in relazione con il contenuto dello scritto 14 luglio 1997 doc. D”). Mancando la prova dell’esistenza del preteso accordo, non vi è motivo di risolvere il quesito a sapere se esso sarebbe stato vincolante anche per il Comune convenuto.
2.2 Un ulteriore argomento dell’attore a sostegno della legittimità della sospensione dei pagamenti è quello legato alle incertezze venutesi a creare in relazione alla corresponsione della sua rendita AI, ma l’argomentazione è a prima vista manifestamente contraddittoria e irrilevante se si pensa che lo stesso attore, sia pure con riferimento alla questione della donazione immobiliare in favore della moglie, ha esplicitamente sostenuto che gli accordi “furono conclusi senza alcun riferimento alla situazione patrimoniale dell’appellante” (appello, punto 2, pag. 3), ossia “indipendentemente dalla situazione finanziaria dell’appellante” (punto 5, pag. 6). Se ciò deve valere per ritenere irrilevante l’avvenuta donazione immobiliare effettuata dall’attore, è pacifico che a questo punto è irrilevante anche la paventata -ma comunque per quanto risulta mai verificatasi- soppressione o riduzione della rendita sua AI.
2.3 L’attore, senza spiegare come avrebbe fatto a conoscere a quel momento i termini della lettera 8 luglio 1997 del Comune (doc. D) senza avere ritirato la raccomandata, afferma infine che la sospensione dei pagamenti costituirebbe “l’inevitabile presa di posizione che il debitore dovette adottare a motivo dell’atteggiamento anticontrattuale del Comune” (appello, pag. 5).
Si tratta anche in questo caso di un’argomentazione infondata: l’asserita incongruenza del comportamento del convenuto comportava infatti la pacifica sussistenza dell’accordo esistente nei termini precedenti, ai quali l’attore avrebbe perciò dovuto continuare ad attenersi, senza dovere per questo temere un’accusa di inadempienza alle nuove condizioni che il Comune ha unilateralmente tentato di porre.
Sospendendo i pagamenti, non importa se in risposta allo scritto 8 luglio 1997 del Comune oppure no, egli si è invece messo dalla parte del torto, ed ha per primo disatteso gli accordi esistenti, il che, come rettamente stabilito dal Pretore, comporta la decadenza della dilazione.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, visti gli art. 85a LEF, 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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