AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.98
Data decisione, Autorità: 28.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00098
Lugano 28 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.241 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 settembre 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 135’825.-- oltre accessori a titolo di mercede del mediatore;
Domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 26 aprile 1999;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 14 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 16 giugno 1999 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nella petizione l’attrice, invocando gli art. 1 e segg., 97 e segg. e 530 e segg. CO, ha sostenuto di avere “collaborato” con la convenuta nel contesto di un contratto di vendita dalla convenuta ad , compagnia legata al governo del, di un’importante partita di prodotti medicinali avvenuta tra il 1990 e il 1991, il che le darebbe diritto ad una “commissione” del 3% del prezzo di vendita, ossia fr. 135’826.--.
In replica l’attrice ha precisato i termini dell’asserita collaborazione, nel senso che essa si sarebbe impegnata per fare ottenere alla convenuta gli appalti della __________ per la fornitura dei prodotti medici in questione, intervenendo in modo “indiretto e confidenziale” presso la ditta acquirente grazie alle eccellenti relazioni da lei intrattenute e “sintonizzando” le offerte che lei stessa faceva in quelle stesse gare d’appalto con quelle della convenuta, laddove oltre all’ottenimento dell’appalto, occorreva anche assicurare il finanziamento dell’ordinazione ad opera delle competenti autorità.
B. La convenuta, pur ammettendo l’esistenza di un rapporto di mediazione, ha giustificato la propria opposizione alla petizione con l’inadempienza dell’attrice, che nulla avrebbe intrapreso per realmente favorire il buon esito della trattativa contrattuale nella quale avrebbe dovuto intervenire.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di mandato di mediazione, ha in sostanza protetto la tesi della convenuta, osservando che l’attrice nemmeno avrebbe precisato la natura delle prestazioni da lei concretamente effettuate e la loro concludenza per la conclusione e l’esecuzione del negozio mediato in tutte le sue fasi, segnatamente quelle della stipula, della concessione da parte degli enti governativi del necessario finanziamento, e della concreta esecuzione del pagamento, mentre il successo dell’operazione sembrerebbe piuttosto essere spiegabile con il diretto intervento della convenuta, che aveva inviato in loco due suoi dipendenti.
D. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Riassunta la propria versione dei fatti, essa sostiene, in estrema sintesi, che stante l’incontestato contratto di mediazione tra le parti il Pretore avrebbe negato a torto il compimento della necessaria attività da parte della mediatrice tendente a favorire la conclusione del contratto, attività di cui andrebbe presunta la rilevanza dell’influenza sulla volontà dell’acquirente, sicché sarebbe dovuta la pattuita mercede mediatoria.
E. Delle osservazioni 16 giugno 1999 della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Le norme di legge non consentono alcuna presunzione in favore dell’uno o dell’altro tipo di contratto (DTF 90 II 96 e segg.; II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 28 settembre 1993 in re G./P. e llcc.), e questo neppure nel caso di mediatore di professione, ragione per cui spetta alla parte che del contratto si prevale di dimostrare, secondo i principi generali in materia di conclusione dei contratti, che nel caso concreto è stato conclusa una mediazione per indicazione piuttosto che per interposizione.
Dopo la prima fornitura, conclusasi con successo, doveva in effetti essere evidente per le parti che la pretesa “collaborazione” non poteva limitarsi all’indicazione da parte dell’attrice di __________ quale acquirente delle merci della convenuta. Da un lato essa era l’acquirente istituzionale sul mercato del__________ di quel genere di prodotto, ragione per cui l’indicazione di quel nominativo non era più necessaria, ma soprattutto, d’altra parte, la sola conoscenza di questo acquirente, e financo la stipula con esso del contratto di fornitura, non erano sufficienti ad assicurare il buon esito dell’affare, ma occorreva invece (secondo quanto narrato dalle parti) che un eventuale mediatore si adoperasse affinché anche le fasi successive dell’operazione venissero adeguatamente curate, in particolare la procedura di rilascio dell’autorizzazione all’importazione delle merci e il meccanismo di pagamento mediante lettera di credito confermata da una banca estera, conferma che offriva la certezza dell’effettivo pagamento del prezzo (cfr. anche il doc. M, relativo alla precedente collaborazione del 1989: la percentuale del 3% sarebbe stata pagata “upon satisfactory completion of the order and final acceptance as well as full payment”).
E’ ben vero che secondo dottrina e giurisprudenza non occorre che l’attività del mediatore sia stata la causa esclusiva o la causa diretta che ha portato alla definizione del contratto, bastando al contrario anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; DTF 84 II 545 e riferimenti; II CCA 20 marzo 1995 in re R./W., 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 28 settembre 1993 in re G./P. e llcc. 30 giugno 1992 in re B./B.; Schweiger, Der Mäklerlohn, Zurigo, 1986, pag. 84 e segg.; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 512), è d’altra parte vero che la prestazione del mediatore consiste in ultima analisi proprio nel procurare delle persone disposte a contrattare con il mandante e/o (a seconda del tipo di mediazione stipulato) nel determinarle a stipulare con il mandante (Gautschi, Berner Kommentar, n. 11b ad art. 412 CO), ed in assenza di queste determinanti prestazioni del mediatore non è più lecito ritenere l’esistenza di un adeguato nesso causale tra la sua attività e la stipulazione del negozio mediato (art. 413 cpv. 1 CO).
L’esigenza del nesso di causalità sussiste infatti anche nel caso di mediazione per indicazione e pertanto, ancorché l’indicazione al mandante di un potenziale stipulante sia in questo caso l’unica prestazione che il mediatore deve compiere, il diritto alla mercede sussiste unicamente qualora il contratto sia stato concluso (anche) in conseguenza dell’indicazione.
Va quindi respinto qualsiasi automatismo tra la sola indicazione di un potenziale acquirente e il diritto alla retribuzione del mediatore qualora il nominativo indicato si determini all’acquisto (II CCA 23 giugno 1999 in re F SA/T.).
In replica l’attrice ha tentato di essere un po’ meno misteriosa circa la natura dei suoi compiti di interposizione, sostenendo che essi consistevano nella coordinazione delle offerte di attrice e convenuta negli appalti indetti da __________ (punto 4, pag. 3 e punto 5, pag. 4), in un non precisato “intervento indiretto e confidenziale presso __________ ” (punto 5, pag. 4), in altre non precisate “attività” volte all’esclusione dei concorrenti dal mercato angolano (punto 5, pag. 4 e 5), nello sfruttamento del “contatto con le persone in grado di influire sulle decisioni della __________ ” (punto 8, pag. 6), ma anche nell’assicurare il finanziamento dell’ordine operando tuttavia solo ufficiosamente (punto 12, pag. 7), così che, in definitiva, l’ordinazione ottenuta dalla convenuta sarebbe “da ricondurre agli eccellenti contatti dell’attrice presso la __________ e agli sforzi intrapresi dall’attrice” (punto 28, pag. 12).
Essa ha infatti pacificamente ammesso che “non ha potuto aiutarla sul posto” (punto 9, pag. 6) per l’asserito motivo che la convenuta aveva inviato in loco due suoi dipendenti.
Inoltre, pur riconoscendo l’importanza della questione del finanziamento e nonostante l’affermazione del fatto che essa “detiene per conto del__________ un conto bancario presso __________ sul quale vengono versate e concentrate le commissioni versate sia dalle multinazionali europee sia dalla __________ stessa” (punto 11, pag. 7), tale canale bancario privilegiato non fu in concreto utilizzato, sostenendo l’attrice, contraddittoriamente, che “stava dunque alla convenuta stessa intervenire presso le banche cioè presso __________ o la banca __________ ” e che “non vi sono stati contatti con gli istituti finanziari sui quali l’attrice ha solo poche possibilità di influire” (punto 24, pag. 11).
L’attrice, in definitiva, riconosce che essa “non ricevendo nessun’istruzione da parte della convenuta, non dubitava che tutto fosse a posto e che dunque non vi era necessità di intervento” (punto 22, pag. 10).
La sostanziale inattività dell’attrice risulta anche dalla scarsa conoscenza da lei palesata al riguardo dello svolgimento del contratto. Giustamente la convenuta ha evidenziato che l’attrice si è trovata in errore circa la banca utilizzata per la procedura di pagamento, che essa apprese solo dopo circa 4 mesi dell’avvenuto pagamento (petizione, punti 21 e 23, pag. 7 e 8), che essa ignorava i problemi sorti a seguito di lamentele circa la qualità della merce (cfr. la poco convincente giustificazione di cui al punto 18, pag. 9 della replica).
Questa Camera, confermando l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore, ed in particolare anche quello delle deposizioni __________, __________ e __________, per le quali si può rinviare al considerando 9 del giudizio impugnato, matura perciò il convincimento del fatto che non vi sia un sufficiente nesso di causalità tra la pretesa interposizione dell’attrice il buon esito della stipula contrattuale.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 5’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:-
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster