AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.95
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00095
Lugano 21 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.142 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 2 dicembre 1997 da
__________ rappr dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 96’000.-- oltre interessi, domanda ridotta a fr. 65’958.75 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 aprile 1999 ha accolto per fr. 27’469.65 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 4 maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 15 giugno 1999 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, con cui chiede l’aumento a fr. 37’469.65 oltre interessi dell’importo di sua spettanza;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 7 dicembre 1983 l’attore ha sposato __________ e il 1° gennaio 1984 è nato __________.
L’unione dei coniugi __________ è stata sciolta con sentenza 22 febbraio 1990, mentre con sentenza 30 maggio 1995 è stata disconosciuta la paternità dell’attore nei confronti di __________.
Oggetto della petizione, rivolta contro il padre naturale di __________ è il risarcimento di quanto speso per il mantenimento del figlio disconosciuto e degli alimenti versati alla moglie, oltre al risarcimento del torto morale subito, il tutto per fr. 96’000.-- oltre interessi.
Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe sempre saputo di non essere il padre di __________ per non avere avuto relazioni intime con lei al momento del concepimento, avvenuto ben prima del matrimonio. L’azione sarebbe in ogni caso prescritta e non sussisterebbero comunque le premesse per risarcimento di sorta.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha escluso l’applicabilità delle invocate norme sull’atto illecito in favore di quelle sull’indebito arricchimento. Respinta l’eccezione di prescrizione, il primo giudice ha ravvisato gli estremi dell’indebito arricchimento nella misura in cui l’attore ha provveduto al mantenimento di __________ in luogo del convenuto, ritenendosi erroneamente il di lui padre naturale, oltre che legittimo, fino all’avvio dell’azione di disconoscimento di paternità.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 27’469.65 oltre interessi, mentre respinta è stata la pretesa di risarcimento del torto morale subito, non avendo l’attore fornito la prova delle circostanze soggettive attestanti la sua sofferenza morale.
C. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione sostenendo che l’attore, che vi era tenuto, non avrebbe fornito la prova delle condizioni di applicazione dell’art. 63 CO, segnatamente per non avere dimostrato di avere avuto relazioni intime con la madre durante il periodo del concepimento, atteso che solo tale circostanza avrebbe potuto indurlo a credere di essere il vero padre di __________.
D. Con l’appello adesivo l’attore postula invece l’attribuzione di un’indennità per torto morale di fr. 10’000.--, ritenendo lesiva degli art. 8CC e 42 CO la decisione del Pretore di porre a carico del leso l’onere di dimostrare gli estremi della sofferenza subita, che sarebbe di comune ed immediata comprensione, non potendosi applicare alla specie il principio dedotto dalla sentenza DTF 120 II 98.
E. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Se ne deve comunque concludere che per i figli nati entro 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio la presunzione legale di cui all’art. 255 CC implica la presunzione naturale del concepimento del figlio da parte dei futuri coniugi prima della celebrazione del matrimonio.
Tuttavia, dall’esame della sentenza 30 maggio 1995 che ha disconosciuto la paternità dell’attore si evince che essa è stata accolta per il motivo della dimostrazione della non paternità del marito per mezzo di una perizia eseguita sul sangue delle parti in causa (consid. 3), e non per effetto della contestazione facilitata della paternità di cui al prefato art. 256b cpv. 1 CC, e d’altra parte il qui attore -come rettamente rileva il Pretore- non ha in quella sede ammesso di non avere avuto rapporti con la madre all’epoca del concepimento (cfr. risposta 22 febbraio 1995, punto 1, pag. 1), ma ha al contrario preteso l’erezione di una perizia, rifiutando che la causa -come sarebbe stato possibile se egli si fosse adagiato alla tesi del mancato concubito- venisse accolta già solo sulla base delle norme sulla contestazione facilitata.
Ne consegue, in tali circostanze, che il superamento della presunzione di paternità dell’attore non ha comportato anche il superamento della presunzione del suo concubito con la madre, il che basterebbe a determinare la reiezione del gravame principale.
La certezza di tale conoscenza potrebbe essere ammessa unicamente nel caso in cui l’attore non avesse avuto rapporti con la madre di __________ nel periodo del concepimento, ed è per questo motivo che il convenuto pretende che l’attore dimostri, al contrario di averne avuti.
3.1 E’ di meridiana evidenza il fatto che -non potendosi oltretutto far capo alla testimonianza dell’ex coniuge (art. 228 cifra 1 CPC)- risulta difficile, per non dire impossibile, fornire la prova sicura dell’esistenza ad una certa data di rapporti intimi tra le persone interessate.
Per questo motivo il legislatore quando accolla al presunto padre l’onere di dimostrare il concubito con la madre all’epoca del concepimento si limita ad esigere che la prova raggiunga il grado della verosimiglianza (art. 256b cpv. 2 CC). La soglia di tale verosimiglianza è raggiunta quando vi è una “gewisse Wahrscheinlichkeit” in favore del concubito anche se vi è la possibilità che esso non sia avvenuto (Honsell/Vogt/Geiser, opera citata, n. 10 ad art. 256a/256b CC; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 19 ad art. 256a/256b CC), laddove il fatto che la madre sia acquiescente nell’azione di disconoscimento oppure dichiari a terzi la non paternità del marito non è decisivo, dovendosi piuttosto procedere ad un esame globale delle circostanze, in cui, comunque, per il raggiungimento della richiesta verosimiglianza vanno poste “geringe Anforderungen”, dovendo bastare che il concubito del (futuro) marito sembri più verosimile dell’ipotesi contraria (Hegnauer, ibidem).
3.2 Tolta la deposizione dell’ex moglie, l’unica prova diretta è l’interrogatorio formale, che però non fornisce espliciti elementi di rilievo a sostegno o a detrimento della tesi dell’esistenza di rapporti intimi tra l’attore e la madre di __________ all’epoca del concepimento.
Vero è però anche che dal tenore delle affermazioni dell’attore tali rapporti vengono dati per sottintesi, nel senso che se si ammette -come deve essere ammessa- la sincerità della sorpresa dell’attore nell’avere appreso solo con l’azione di disconoscimento che il __________ era il padre naturale di __________ (cfr. le risultanze di interrogatorio formale rettamente indicate dal Pretore al consid. 5.2), questo va inteso nel senso che egli fino a quel momento pensava di essere lui stesso il padre e non, come sottintende la tesi del resistente, che egli non sapeva chi fosse il padre ma era certo di non esserlo lui.
Va inoltre rilevato che nell’azione di divorzio la madre indicava senza riserve il figlio __________ come frutto del matrimonio, e che solo dopo l’avvio dell’azione di divorzio essa ha avvertito il convenuto della di lui paternità, convenuto che pertanto prima di allora non aveva a sua volta motivo di ritenere che l’attore non fosse il padre di __________.
Anche dal profilo delle circostanze contingenti -fatta salva la simultanea carcerazione di entrambi i coniugi __________ (ma in un momento successivo al concepimento)- non sono state addotte particolari situazioni che rendessero improponibile il concubito, mentre sulla soggettiva reazione del qui attore nella causa di disconoscimento di paternità -favorevole alla tesi dell’esistenza di rapporti- già si è detto al consid. 2.
Merita in definitiva ampia conferma il giudizio del Pretore quo all’azione principale.
4.1 Il primo ostacolo all’accoglimento della pretesa dell’attore è costituito dalla difficoltà di identificare nel convenuto l’effettivo responsabile dell’asserita sofferenza morale.
Se questa, come sommariamente affermato in petizione (punto 5, pag. 3), è conseguente al venir meno del convincimento di essere il padre naturale di __________, la responsabilità sembra ricadere soprattutto sulla ex moglie, che nella causa di disconoscimento affermava di avere sempre saputo dell’esclusa paternità del marito, e non invece sul convenuto, che sino al 1990 era a sua volta all’oscuro della sua paternità.
E’ perciò manifesto che, nell’ottica del torto morale, almeno sino al 1990 non può essere addebitato alcunché al convenuto se non il concubito nel 1983 con donna a quel momento libera da vincoli matrimoniali, delle cui conseguenze egli risulta essere stato ignaro circa fino all’avvio della causa di divorzio.
Nel 1990 egli è stato informato di essere il padre naturale di __________, ma questa presa di coscienza, a ben vedere, non muta affatto la sua posizione nei confronti della pretesa violazione dei diritti della personalità dell’attore e non concorre perciò a renderlo in qualche misura responsabile della sofferenza del procedente. Non può infatti essere sostenuto -né l’attore lo pretende- che il silenzio del convenuto nei confronti dell’attore circa la paternità di __________ sarebbe di per sé stato lesivo della personalità dell’attore, essendo al contrario evidente che la persistenza dell’errore circa la propria paternità lo metteva al riparo dalle lamentate sofferenze, ragione per cui, in senso contrario alla tesi dell’appellante, una responsabilità del convenuto sarebbe semmai stata concepibile qualora egli, scientemente, gli avesse comunicato la circostanza.
In definitiva la pretesa per torto morale va reietta già solo per il motivo che nella fattispecie la pretesa sofferenza psichica dell’attore non può giuridicamente essere addebitata al convenuto.
4.2 E’ pertanto solo a titolo abbondanziale che si rileva che il giudizio impugnato è comunque conforme al diritto laddove addebita al convenuto la mancata prova delle circostanze soggettive che hanno concretizzato l’asserita sofferenza morale.
Infatti, contrariamente ad un caso manifesto di insopprimibile sofferenza morale, quale può essere quello della morte di un prossimo congiunto o della perdita in misura rilevante della propria integrità fisica, nel caso in esame la particolare natura dell’atto cui viene ricondotta la lesione -cioè la presa di coscienza della paternità naturale di un terzo- è suscettibile di produrre conseguenze diverse a seconda, oltre che delle circostanze, della personale sensibilità del singolo individuo.
Le circostanze di specie sembrano in astratto essere indizianti di una non particolare sofferenza del convenuto: in primo luogo va considerato che al momento dell’introduzione dell’azione di disconoscimento della paternità l’unione coniugale era già terminata da anni, come del resto pretende la legge per l’azione del figlio (art. 256 cpv. 1 cifra 2 CC), ed inoltre si deve tenere conto del significativo fatto che -per espressa ammissione dell'interessato (petizione, punto 5, pag. 3)- i rapporti personali dell’attore con __________ non risultano essersi deteriorati.
Tolto ciò, nulla è stato addotto dal convenuto a sostegno della propria particolare sofferenza psichica (depressione o altri disturbi psichici, disturbi del sonno, ecc.), né è stato sostenuto o dimostrato che la questione sarebbe divenuta di pubblico dominio e che per questo egli avrebbe in qualche misura dovuto far fronte a reiterate situazioni di imbarazzo o vergogna nella cerchia dei conoscenti o in ambito professionale.
Ne consegue perciò, ai sensi dei considerandi, la reiezione di entrambi i gravami, e con essi della domanda di assistenza giudiziaria del convenuto quo all’appello adesivo, privo di possibilità di esito favorevole, mentre la stessa -dopo compensazione con le ripetibili- va ammessa quo alla presentazione delle osservazioni all’appello principale.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 15 giugno 1999 __________ è respinto.
IV. L’istanza 15 giugno 1999 __________ di assistenza giudiziaria è parzialmente accolta, nel senso che il beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. __________ è ammesso limitatamente alla presentazione delle osservazioni all’appello, mentre è respinto per quanto riguarda la presentazione dell’appello adesivo.
V. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 250.--
sono a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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