AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.94
Data decisione, Autorità: 09.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00094
Lugano 9 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00557 (già 1'420) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 12 giugno 1992 da
rappr. dall’avv. dott. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto di constatare la nullità degli atti notarili rogiti n. 311, 321, 343 e 359 del notaio avv. __________ -e, in replica, dei punti 3a e 3 dei rogiti n. 311 rispettivamente 321- come pure di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 35’267.- oltre interessi, somma aumentata nel corso di causa a fr. 35’334.70, nonché di condannarli al pagamento di un importo imprecisato per indebito arricchimento;
domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 29’733.- oltre interessi, domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 26 marzo 1999, con cui in parziale accoglimento della petizione ha accertato la nullità dei rogiti in questione ed ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 35’267.- oltre interessi, e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato l’attrice al pagamento di fr. 800.- più interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 3 maggio 1999, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale per fr. 20’533.-, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni con domanda di assistenza giudiziaria 9 giugno 1999 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con rogito n. 311 del __________del notaio avv. __________ (doc. B) __________ e __________ hanno concesso ad __________ un diritto di compera sulla casa di cui alla PPP n. 1 quota di comproprietà di 56/1000 della part. fondo base __________RFP di __________ ad un prezzo di fr. 550’000.-, di cui fr. 10’000.- da versare a titolo di acconto e di pena di recesso al momento della sottoscrizione dell’atto. Il diritto di compera, inizialmente con scadenza 16 agosto 1991, è stato rinnovato a tre riprese con i rogiti n. 321 __________ (doc. C), n. 343 del __________e n. 359 del __________ (doc. D) fino al 31 marzo 1992, ritenuto che in occasione della sottoscrizione del rogito n. 321 la beneficiaria del diritto ha provveduto al versamento di ulteriori fr. 45’000.- a titolo di acconto e di pena di recesso.
Il diritto di compera non è stato esercitato e la casa, nell’ottobre 1992, è stata venduta a terzi per fr. 500’000.- (doc. 12).
B. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto di accertare la nullità dei rogiti in questione, asserendo di essere stata incapace di discernimento per motivi psichici al momento della loro sottoscrizione, rispettivamente -in replica- di accertare la nullità per errore essenziale dei punti 3a del rogito n. 311 e 3 del rogito n. 321, inerenti la pattuizione di una pena di recesso. Essa ha quindi chiesto la condanna di __________ e __________ alla rifusione delle pene convenzionali di fr. 55’000.-, previa deduzione, atteso che essa aveva occupato l’abitazione dal 15 agosto 1991 al 20 febbraio 1992, degli interessi passivi sul debito ipotecario di fr. 19’733.- sopportati dai convenuti (cfr. doc. S, importo ridotto in replica a fr. 19’665.30), chiedendo inoltre il pagamento di una somma imprecisata per le opere da lei effettuate nella casa e di cui i proprietari avevano potuto beneficiare.
C. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando che l’attrice al momento della sottoscrizione degli atti notarili fosse incapace di discernimento rispettivamente che essa potesse richiamarsi nel caso concreto alle norme sull’errore essenziale.
In via riconvenzionale essi hanno chiesto la rifusione degli interessi passivi di fr. 19’733.- relativi al periodo in cui la casa era stata occupata dall’attrice, somma per altro già ammessa da quest’ultima, nonché il risarcimento di fr. 6’902.30 per i danni accertati in occasione della riconsegna della casa e altri fr. 10’000.- per il minor prezzo di vendita che essi hanno potuto spuntare dai nuovi acquirenti, fermo restando che la loro pretesa è stata limitata a fr. 29’733.-.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto sia la petizione sia la riconvenzionale, annullando i rogiti in questione e condannando i convenuti al pagamento di fr. 35’627.- e l’attrice alla rifusione di fr. 800.-.
Il giudice di prime cure ha in sostanza accertato, in particolare sulla base della perizia giudiziaria e su due perizie di parte, che effettivamente l’attrice, sofferente all’epoca di disturbi psichici, era priva della facoltà di agire ragionevolmente ai sensi della legge, in particolar modo non essendo in grado di apprezzare esattamente il senso, l’opportunità e gli effetti della sottoscrizione dell’atto di costituzione del diritto di compera e dei relativi atti di proroga, che di conseguenza non potevano produrre alcun effetto giuridico. Si giustificava quindi la rifusione dei fr. 55’000.- versati in base a qui contratti, somma da cui andava tuttavia dedotto l’importo di fr. 19’733.-, ammesso dall’attrice in petizione, mentre le altre richieste attoree erano state abbandonate. La riconvenzionale andava invece accolta unicamente con riferimento ai fr. 800.- relativi ai danni cagionati ai sagomat dei posteggi, non essendo stata accertata una responsabilità dell’attrice per le altre posizioni di danno, mentre la somma di fr. 19’733.- era già stata considerata (e dedotta) nell’ambito dell’azione principale.
E. Con l’appello i convenuti chiedono, in riforma della sentenza pretorile, la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzionale per fr. 20’533.-.
A loro giudizio, l’istruttoria di causa non avrebbe permesso di chiarire in modo definitivo se l’attrice fosse stata o meno capace di discernimento al momento della sottoscrizione degli atti qui in discussione, per cui secondo giurisprudenza bisognava concludere per una sua totale capacità di discernimento, ciò che implicava di dover respingere la petizione. In tale situazione il credito di cui alla riconvenzionale doveva essere aumentato di altri fr. 19’733.-, relativi agli interessi passivi per il periodo in cui l’attrice aveva occupato l’abitazione.
F. Della domanda di assistenza giudiziaria e delle osservazioni all’appello dell’attrice si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Secondo la giurisprudenza il discernimento così definito comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di apprezzare il senso, l’opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento volontario, ossia la facoltà d’agire in funzione di tale ragionevole comprensione, secondo la libera volontà. La capacità di discernimento è inoltre relativa: non deve cioè essere apprezzata in astratto ma in concreto, in relazione quindi ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza, ritenuto che le richieste facoltà devono sussistere al momento dell’atto stesso (DTF 111 V 61, 117 II 232, 124 III 8).
Una persona è priva della capacità di discernimento solo se la facoltà di agire ragionevolmente è alterata, almeno in parte, da una delle cause enumerate dall’art. 16 CC, ossia da stati anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di agire ragionevolmente in un caso particolare e nel settore d’attività considerato (DTF 88 IV 114, 117 II 233).
Dal punto di vista processuale la capacità di discernimento costituisce la regola ed è presunta. Ciò significa che l’onere della prova circa la sua mancanza incombe a colui che allega tale circostanza (IICCA 9 marzo 1998 in re B./S., 15 luglio 1998 in re D. e llcc./H.; Rep. 1977 p. 86; DTF 90 II 12, 91 II 338, 108 V 126, 117 II 234, 124 III 8). La prova non è sottoposta a prescrizioni particolari, fermo restando che, in assenza di una prova certa, una verosimiglianza molto grande che escluda ogni serio dubbio è considerata sufficiente (DTF 74 II 205, 91 II 338, 117 II 234, 124 III 8; SJ 1988 p. 286; Rep. citato).
2.1 I vari referti medici versati agli atti non hanno permesso di fugare i dubbi sullo stato dell’attrice al momento dei fatti.
La perizia 9 febbraio 1988 fatta allestire dall’AI (inc. richiamato I°) ha concluso per un’incapacità lavorativa dell’attrice per motivi psichici (con una diagnosi di “personalità psicopatico-neurotica”) del 40%: dalla lettura del referto si evince che l’attrice a quel momento era estremamente logorata dal punto di vista psichico e soffriva costantemente di depressioni e di esaurimento. Dallo stesso tuttavia non risulta in alcun modo che essa non fosse in grado -anche solo parzialmente- di agire con discernimento.
Le perizie del dott. __________ (doc. H) e del dott. __________ (doc. J), allestite nel marzo rispettivamente maggio 1992, presentano per contro una situazione psichica dell’attrice ben diversa -così dal primo si evince che la malattia dell’attrice sarebbe caratterizzata da una problematica di identità, con intensi sentimenti di insufficienza, che la sua insicurezza la porterebbe a reazioni esagerate, in parte appellative, che essa si lascerebbe guidare da idee più grandi di lei e in determinate situazioni non potrebbe controllarsi (doc. H), mentre dal secondo risulta che essa sarebbe molto influenzabile, sarebbe spesso incline a decisioni irrazionali e soggetta a pensieri astrusi (doc. J, cfr. pure domande rogatoriali ad 4 e 6)- e concludono per una sua incapacità di discernimento al momento dei fatti.
Al proposito si impongono tuttavia le seguenti considerazioni: innanzitutto in entrambi i casi si tratta chiaramente di perizie di parte, la prima allestita dal medico di famiglia (che nel doc. H, emblematicamente, ravvisando in sé una possibile prevenzione, consigliava di sottoporre il caso ad un collega), la seconda stesa dallo psichiatra presso cui l’attrice era in cura, la cui limitata forza probatoria (Rep. 1984 p. 389; IICCA 13 febbraio 1993 in re C./S. e lc., 19 agosto 1993 in re F./S. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 22 agosto 1994 in re C./C., 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 13 luglio 1995 in re M./C.) è ammessa dall’attrice stessa (replica p. 8); entrambi sono stati ovviamente allestiti in vista della presente causa (cfr. doc. I; in tal senso, nel doc. H, il dott. __________ da espressamente il suo assenso a che il suo rapporto venga utilizzato a scopi giuridici e in particolare venga messo a disposizione dell’avvocato dell’attrice), ciò che ancor di più ne riduce la valenza probatoria, sia pure quali semplici indizi; sentito in via rogatoriale (ad 5), il dott. __________ ha inoltre tenuto a precisare, quasi a voler ancora attenuare le sue conclusioni, che il doc. H non costituiva una perizia vera e propria (“Gutachten”), bensì un semplice referto (“Bericht”); il dott. __________r, invece, ha rilasciato la sua perizia dopo aver avuto due soli contatti telefonici e una seduta di 1 ora e un quarto con l’attrice (controdomande rogatoriali ad 1), dal che si può ragionevolmente concludere -come del resto ammesso dallo stesso psichiatra a p. 2 del doc. J- che egli si sia perlopiù fondato su quanto l’attrice, da lui ritenuta credibile, gli aveva riferito, ovvero -ciò che è tuttavia stato ampiamente smentito dall’istruttoria di causa (cfr. i testi __________, __________ N. e D., __________, __________, __________)- che essa aveva sottoscritto gli accordi in questione senza rendersi conto degli impegni che ne conseguivano.
Quanto al perito giudiziario, egli, per aver esaminato l’attrice ad oltre 5 anni dai fatti, ha preliminarmente ritenuto doveroso e d’obbligo porre il condizionale e l’ipotetico alle sue conclusioni, pur essendo dell’avviso che la realtà psichica non dovesse essere molto diversa a quella di allora. Non solo. Egli di fatto ha ritenuto impossibile, riaffacciandosi a una visione psichiatrica o psicologica del problema, rispondere con una logica del tutto o niente rispetto alla capacità dell’attrice di situarsi e rapportarsi alla situazione, evidenziando così l’esistenza di importanti dubbi nel suo giudizio. La sua valutazione di una “scemata responsabilità” dell’attrice al momento dei fatti è poi tutt’altro che inequivocabile ed anzi ambigua: secondo il perito, l’attrice avrebbe infatti agito nell’ambito di un’importante ondata emotiva, che non le impediva di comprendere la valenza di quanto faceva o discuteva al momento, ma che tuttavia le precludeva un’analisi logica e consequenziale delle sue azioni, concludendo poi che nella particolare occasione sarebbe stata necessaria nei suoi confronti l’istituzione di una curatela amministrativa; in sede di audizione orale egli ha comunque attenuato tale presa di posizione (si veda in particolare l’uso dei termini “presumibilmente”, “forse”, “in linea di massima”, cfr. DTF 117 II 237) ritenendo ora unicamente presumibile che una serie di dati o di obblighi le fossero forse più chiari, ma che in linea di massima vi era una ridotta capacità di critiche e di giudizio, precisando infine che era in tal senso che i referti dei periti di parte meritavano conferma. L’unica sua certezza era in definitiva che l’attrice, all’epoca, non fosse completamente incapace di discernimento.
2.2 Se ciò non bastasse, tutta una serie di indizi parlano a favore della piena capacità di discernimento dell’attrice.
Innanzitutto tutti i testi, compresi quelli che si sono occupati con l’attrice delle tutt’altro che semplici pratiche di finanziamento e di sussidiamento -salvo i dott. __________ e __________, di cui già si è detto- hanno confermato che l’attrice al momento dei fatti si era comportata come una persona normale, senza cioè dar l’impressione che la sua capacità di discernimento fosse in qualche modo compromessa. Oltremodo significativo è il fatto che il notaio rogante, la persona tenuta per legge a porsi la questione delle facoltà mentali dei contraenti (art. 62 cifra 4 LN; IICCA 15 luglio 1998 in re D. e llcc./H.), e lo stesso patrocinatore dell’attrice (osservazioni all’appello p. 24), che l’ha consigliata a far tempo dal dicembre 1991 (cfr. doc. 3 e teste __________, replica p. 4-5 e 7), non abbiano avuto alcun dubbio in merito. Il fatto che il teste __________, funzionario incaricato delle pratiche bancarie abbia riferito di una certa confusione rispettivamente mancata comprensione da parte dell’attrice della necessità di un certo iter burocratico per ottenere il finanziamento non va sopravvalutato oltre misura, da un lato in quanto tali pratiche risultano effettivamente complicate per le persone non cognite in materia e dall’altro in quanto non è stato possibile fissare esattamente da un punto di vista cronologico il momento di tale sua constatazione (che con tutta evidenza va fatta risalire al periodo luglio - novembre 1991, quando ormai il primo e fors’anche il secondo rogito, quelli concernenti le pene convenzionali, erano già stati sottoscritti).
Non va neppure dimenticato che all’epoca l’attrice svolgeva l’attività di cassiera (testi __________ N. e D., __________), lavoro che implica una certa responsabilità, che mal si concilia con una persona incapace di discernimento. Essa aveva inoltre agito con il pieno consenso del marito (cfr. doc. 5 e 6), il quale, pure a conoscenza dei problemi psichici di cui la moglie aveva sofferto in precedenza, non ha riconosciuto nell’occasione una sua incapacità di discernimento. Nemmeno il contenuto degli accordi -elemento invero non decisivo (cfr. DTF 124 III 17)- permetteva poi di intravedere un comportamento irragionevole dell’attrice e ciò quand’anche essa avesse investito nell’affare tutti i suoi risparmi.
Se infine si considera che il diritto di compera è stato rinnovato per ben 3 volte durante 6 mesi, senza che nessuno -delle dichiarazioni del teste __________ già si è detto- in quel periodo abbia evidenziato nell’attrice indizi a favore di una possibile incapacità di discernimento o simili, ben si deve concludere, atteso che i referti dei medici non sono stati categorici, che l’attrice non ha provato di essersi trovata a quel momento in un tale stato, il che implica che gli atti notarili debbano essere ritenuti del tutto validi.
La tesi dell’attrice non può essere condivisa, siccome ampiamente smentita dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla testimonianza del notaio rogante, il quale ha letteralmente riferito che l’attrice era perfettamente al corrente circa il fatto che gli importi versati a titolo di pena di recesso sarebbero stati per lei “persi” in caso di mancato esercizio del diritto di compera stesso (teste ____________________. Analoghe indicazioni risultano pure dalla testimonianza
Ammessa con ciò la validità degli atti notarili, se ne deve concludere per la reiezione della petizione.
Atteso che nel rogito n. __________le parti si erano accordate nel senso che l’attrice avrebbe dovuto rimborsare ai convenuti a titolo di partecipazione sugli interessi passivi relativi all’oggetto fr. 1’500.- mensili a far tempo dal 1° gennaio 1992 (doc. D punto 3), il credito a favore dei convenuti è unicamente di fr. 2’500.-.
Il fatto che questi ultimi abbiano in definitiva ricavato dalla vendita fr. 555’000.- (fr. 500’000.- dai terzi acquirenti e fr. 55’000.- dall’attrice per pene di recesso), ovvero fr. 5’000.- in più rispetto al prezzo di vendita concordato a suo tempo con l’attrice, non impedisce ovviamente loro di pretendere il versamento di questi fr. 2’500.-, somma dovuta per disposizione contrattuale e non a titolo di risarcimento danni.
La riconvenzione va dunque accolta per fr. 3’300.-.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l’attrice, la cui indigenza è stata resa verosimile e alla quale -stante il giudizio di primo grado- andava certamente riconosciuto il fumus boni iuris, può senz’altro essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 maggio 1999 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:
La petizione 12 giugno 1992 di __________ è respinta.
La tassa di giustizia dell’azione principale di complessivi fr. 2’000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’attrice rifonderà ai convenuti fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
L’azione riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________o e __________ la somma di fr. 3’300.- più interessi al 5% dal 14 marzo
La relativa tassa di giudizio in complessivi fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico degli attori riconvenzionali per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico della convenuta riconvenzionale, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Gli attori riconvenzionali rifonderanno inoltre alla convenuta riconvenzionale fr. 1’600.- per parti di ripetibili.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata il 9 giugno 1999 da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dell’appellata, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’appellata rifonderà alla controparte fr. 600.- per parti di ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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