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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.86
Data decisione, Autorità: 28.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00086
Lugano 28 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. no. LA.99.00014 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza 8 febbraio 1999 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(entrambi rappr. dall’avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 17’216.90 più interessi e accessori, nonché il rigetto in via definitiva per tali importi delle opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE di Lugano;
ed ora sulla domanda 30 marzo 1999 con cui i convenuti hanno chiesto l’annullamento dell’udienza 29 marzo 1999, e che il Pretore con decreto 13 aprile 1999 ha respinto;
appellanti i convenuti, che con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 22 aprile 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di annullare l’udienza 29 marzo 1999, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto che con istanza 8 febbraio 1999 __________ ha convenuto in lite __________ (recte: __________) e __________ per ottenere il pagamento di alcuni importi derivanti da un contratto di locazione;
che l’udienza di discussione, inizialmente prevista per l’11 marzo 1999, è stata rinviata al successivo 29 marzo, alle ore 11.00;
che il mattino del 29 marzo il patrocinatore dei convenuti, dopo aver conferito telefonicamente con la segretaria della Sezione 4, alle ore 9.05 ha inviato in Pretura un fax con cui comunicava che egli, a seguito di un’improvvisa indisposizione, non poteva presenziare all’udienza indetta per quella mattina alle ore 11.00 nella causa indicata a margine, scusandosi per l’imprevisto;
che il Pretore, preso atto che nel fax in questione non era specificata alcuna domanda di rinvio dell’udienza e che lo stesso costituiva unicamente una comunicazione di assenza da parte del patrocinatore dei convenuti, ha proceduto all’udienza in presenza del solo patrocinatore dell’istante;
che con scritto 30 marzo 1999, il patrocinatore dei convenuti, preso atto che l’udienza era avvenuta nonostante la sua assenza, a nome dei clienti ha chiesto l’annullamento di quell’udienza;
che con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la richiesta, rilevando che un atto inviato per fax non era proceduralmente ricevibile e che nello stesso non era stato espressamente postulato il rinvio dell’udienza, precisando inoltre che la comunicazione da parte della cancelleria della Pretura, per altro nemmeno firmata da una persona abilitata al patrocinio, configurava un semplice invito a formulare la domanda per iscritto, tanto più che la telefonata non era avvenuta con il magistrato competente e pertanto nemmeno era ipotizzabile qualsivoglia buona fede processuale meritevole di protezione;
che con l’appello con domanda di effetto sospensivo i convenuti chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di annullare l’udienza 29 marzo 1999;
che gli appellanti chiedono che sia accertata la nullità dell’udien-za in questione ex art. 142 cpv. 1 litt. b CPC rispettivamente che la stessa sia annullata in base all’art. 143 CPC, affermando in sostanza come il loro patrocinatore avesse chiesto il rinvio dell’udienza già in occasione della telefonata alla segretaria della Pretura; essi ravvisano infine nella decisione con cui il Pretore aveva deciso di non considerare la comunicazione via fax del 29 marzo un eccesso di formalismo;
che l’appello, del tutto infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che gli appellanti pretendono innanzitutto che il loro patrocinatore avrebbe chiesto il rinvio dell’udienza già nel corso della telefonata con la segretaria della Pretura;
che tale circostanza è tuttavia rimasta allo stadio di puro parlato e gli appellanti in questa sede non hanno chiesto l’assunzione di prove in tal senso;
che in realtà è di meridiana evidenza che tale eventuale richiesta -sempre che sia stata espressa- è stata formulata nei confronti di una semplice segretaria della Pretura, persona non abilitata a statuire sulla stessa;
che ad ogni modo quest’ultima non ha comunicato alla parte convenuta l’accoglimento della richiesta o ancora che la stessa era destinata ad essere accolta -gli appellanti nemmeno lo pretendono, affermando per contro che alla richiesta del loro patrocinatore se era possibile concordare direttamente la data di una nuova udienza, essa aveva risposto che ciò non era possibile, in quanto era il Pretore che personalmente fissava le nuove udienze (appello p. 3)- e si è giustamente limitata ad invitare la parte stessa ad inviare un fax;
che dal fax in questione non si evince in alcun modo che i convenuti intendessero chiedere il rinvio dell’udienza, ma semplicemente che la parte non poteva presenziare alla stessa e perciò si scusava con il giudice;
che, confrontato con uno scritto del genere, non equivoco, il Pretore non poteva assolutamente ritenere di essere in presenza di una richiesta di rinvio, rispettivamente poteva senz’altro ammettere che l’eventuale richiesta effettuata telefonicamente alla sua segretaria, non più riproposta e con ciò riconfermata in quello scritto, era stata abbandonata;
che pertanto, a giusta ragione, egli non si è determinato sulla domanda di rinvio, ritenendola non formulata;
che in definitiva la situazione che si è venuta a creare è dovuta unicamente alla negligenza del rappresentante dei convenuti, che nel fax in questione -contrariamente ai suoi soggettivi intendimenti- ha omesso di far accenno ad un eventuale rinvio;
che, ciò premesso, la richiesta volta ad accertare la nullità dell’udienza ex art. 142 CPC è manifestamente infondata, dagli atti essendo stato accertato che i convenuti, regolarmente citati all’udienza di discussione, alla quale essi non sono comparsi senza chiederne validamente il rinvio, erano stati messi in condizione di rispondere alle pretese dell’istante;
che allo stesso modo va respinta anche la richiesta di annullamento dell’udienza ex art. 143 CPC, il Pretore non avendo compiuto alcun atto in urto alle norme di procedura;
che infine nemmeno si ravvisa un eccesso di formalismo nel fatto che il Pretore abbia deciso di non considerare la comunicazione avvenuta via fax, tanto più che dal suo contenuto in ogni caso non si poteva evincere una richiesta di rinvio;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare osservazioni al gravame;
che il presente giudizio rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata nell’appello;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 aprile 1999 di __________ e __________ è respinto.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (con una tassa di giustizia di fr. 130.- e spese di fr. 20.-), da anticipare dagli appellanti in solido, restano a loro carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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