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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.85
Data decisione, Autorità: 12.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00085
Lugano 12 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. CL.98.74 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) promossa con istanza 5 agosto 1998 da
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente il pagamento dell'importo di fr. 14'949.- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1998 a titolo di salari e indennità impagati;
domanda cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con decisione 13 aprile 1999, ha accolto limitatamente alla somma di fr. 7'366.- e accessori, dedotti gli oneri sociali;
appellante la convenuta che, in riforma del giudizio impugnato, postula la reiezione dell'istanza;
richiamata la decisione 26 aprile 1999 del presidente di questa Camera che ha concesso effetto sospensivo all'appello;
lette le osservazioni all'appello, presentate il 7 maggio 1999;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
L'istante, rimasto disoccupato, ha pattuito con la cooperativa per il lavoro UNITI la sua integrazione in un programma occupazionale temporaneo (pot) -autorizzato dall'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona- dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998 con un salario lordo mensile di fr. 3'800.- (doc. 6, 7 e 8). Il periodo previsto è poi stato ridotto, con fine al 28 febbraio 1998 (doc. 9), a dipendenza di una dichiarazione dell'associazione convenuta secondo la quale l'istante era alle sue dipendenze "dal 1. marzo 1998 a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile lordo di fr. 7'583.-" (doc. B). Per il mese di marzo l'istante ha effettivamente percepito il salario pattuito (doc. C). Per i due mesi successivi egli ha invece percepito fr. 3'800.-, rispettivamente fr. 4'000.-, così come al conteggio delle ore di lavoro effettuate, allestito dalla cooperativa UNITI (doc. D e E). Fondandosi sulla cennata dichiarazione di __________, __________ ha chiesto in giudizio -relativamente ai due mesi in questione- la differenza fra il salario indicatovi e quanto percepito, ossia complessivamente fr. 7'366.-. Altre sue richieste, postulate davanti al pretore e da questi respinte, non sono più litigiose in questa sede.
Con la sentenza impugnata il pretore ha accolto l'istanza limitatamente all'importo testé ricordato. In particolare ha considerato la situazione confusa venutasi a creare attorno allo statuto lavorativo dell'istante: da un lato al beneficio di un piano occupazionale, dall'altro, attivo fino al mese di maggio 1998 presso __________ e poi estromesso retroattivamente dal pot (UNITI), ossia con effetto
marzo 1998 con decisione 22 aprile 1998. Il primo giudice, ha ritenuto inoltre che tale situazione non doveva essere imputata all'istante, che egli ha pur svolto attività per la convenuta ancora nei mesi di aprile e maggio e che, a causa della stessa situazione, è venuto meno il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione relativa allo stesso periodo
Con il presente appello __________ oltre a ripresentare la tesi da lei sostenuta in prima sede, censura la sentenza pretorile per diversi aspetti. Sostiene in particolare che la sua contestata dichiarazione (doc. B) è stata sottoscritta da persona (__________) che, non avendo diritto di firma individuale, non poteva vincolare l'associazione; inoltre, la stessa signora __________ sentita come teste, ha esposto che l'impegno di __________ concerneva unicamente il mese di marzo, mentre l'indicazione che il contratto di lavoro fosse a tempo indeterminato le era stata richiesta esplicitamente dall'istante, su indicazione del suo collocatore. Effettivamente, terminato l'impegno lavorativo presso __________ (nell'ambito dell'organizzazione della Borsa delle armi), l'istante è stato retribuito come dipendente della __________ in ambito pot, per il mese di aprile, e come dipendente diretto di quella cooperativa, il mese successivo. Considera la decisione pretorile contrastante con l'accertamento secondo il quale la pretesa pattuizione di un contratto a tempo indeterminato dove essere intesa così come descritto dalla teste __________, ossia limitatamente al mese di marzo; il primo giudice ha riconosciuto il debito della convenuta verosimilmente per compensare il pregiudizio relativo alla mancata erogazione delle indennità LADI. L'appellante ritiene poi non provato in causa che l'istante abbia svolto altre attività per __________ oltre alla partecipazione all'allestimento della menzionata esposizione: comunque, l'istruttoria non offre alcun elemento al proposito. Ammettendo il ruolo determinante avuto nella fattispecie dalla dichiarazione doc. B, essa ritiene di non poter essere resa responsabile "per l'uso abusivo di un documento privo di validità da parte di un suo ex dipendente".
Nell'ambito di questa situazione di non facile interpretazione, appare opportuno anzitutto chiarire se vi sia stata una pattuizione fra le parti, sia sulla durata del preteso rapporto, sia sul salario come elementi essenziali del contratto di lavoro: la dichiarazione controversa non può rappresentare infatti che un indizio di tale pattuizione, già per il fatto che si tratta di una dichiarazione, evidentemente redatta per motivi amministrativi. La sua validità formale è stata tempestivamente contestata in causa ed è vero anche che __________ -che l'ha sottoscritta- non aveva facoltà per vincolare l'associazione (cfr. estratto RC: doc. 4). V'è tuttavia da chiedersi se essa, come segretaria, non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione come quella in esame, verosimilmente a sola conferma dell'esistenza di un impegno della persona giuridica con il lavoratore, preso nella forma di una valida pattuizione. Si può pertanto prescindere dalla verifica di questa eccezione, mentre è determinante la ricerca della prova del contestato contratto di lavoro.
Per quanto riguarda più da vicino il senso della dichiarazione doc. B, è significativo che l'istante stesso affermi l'esistenza di un contratto di lavoro con l'appellante, facendo tuttavia esclusivo riferimento alla dichiarazione in esame e specificando che essa gli era stata rilasciata su richiesta dell'Ufficio regionale di collocamento (istanza, p. 1). D'altra parte l'istruttoria non ha provato altro che l'esistenza di una dichiarazione "richiesta" dall'istante, rispettivamente "suggerita" dall'ufficio competente (teste __________; doc. E, foglio B), ma non la corrispondenza della stessa a una reale pattuizione. Anzi v'è motivo per concludere che una tale fattispecie sia da escludere almeno per i mesi di aprile e di maggio (testi __________ e __________); tanto meno è provata o resa verosimile la pattuizione di un salario lordo assicurato di fr. 7'583.- Al proposito non v'è traccia alcuna nell'incarto, né può supplire a tale carenza di prove il conteggio del salario per il mese di marzo 1998 (doc. C), relativo a una prestazione estranea alla presente vertenza.
Ma la prova dell'esistenza di un contratto concernente i mesi di aprile e maggio 1998 non esiste nemmeno nella forma tacita, ossia con la provata accettazione da parte dell'appellante delle prestazioni del lavoratore durante il preteso periodo di validità del contratto (art. 320 cpv. 2 CO). Infatti, contrariamente a quanto afferma il primo giudice, né l'istante ha mai sostenuto, né l'istruttoria ha provato che egli sia stato occupato con la citata esposizione anche durante i mesi di aprile e maggio, oppure che abbia avuto altra occupazione lavorativa: in particolare l'allusione della teste __________ a due progetti di lavoro ("Internet sul lago" e "Publitir") non basta per provare una concreta prestazione lavorativa dell'istante e accettata come tale dall'appellante.
L'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso di respingere la petizione. L'assegnazione di ripetibili segue la soccombenza nel merito in entrambe le sedi.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 e 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. L'appello 23 aprile 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 aprile 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
L'istanza 5 agosto 1998 __________ è respinta.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l'importo di fr. 1'100.- a titolo di ripetibili.
II. Relativamente all'appello non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l'importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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