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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.84
Data decisione, Autorità: 16.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00084
Lugano 16 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle congiunte cause OA.98.292 e OA.98.329 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promosse con petizioni 22 aprile e 5 maggio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84’000.-- oltre interessi e fr. 31’000.-- oltre interessi;
E ora sull’istanza di restituzione in intero per la produzione di un nuovo documento presentata l’8 gennaio 1999 dall’attore, e che il Segretario assessore con decreto 16 marzo 1999 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 aprile 1999 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’istanza;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 13 maggio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 22 aprile 1999 con cui il Segretario assessore ha concesso effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che l’attore con le petizioni chiede la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84’000.-- oltre interessi e fr. 31’000.-- oltre interessi in conseguenza di due avalli cambiari da lui prestati, domande alle quali il convenuto resiste;
che il 14 dicembre 1998 ha avuto luogo l’udienza preliminare, in cui l’attore, come risulta dal giudizio impugnato, ha chiesto di potere versare in atti sub doc. E una “dichiarazione” rilasciata il 2 ottobre 1997 dal convenuto a __________, cedente delle cambiali di cui trattasi;
che, non essendo stata in quella sede ammessa la produzione del documento, l’8 gennaio 1999 l’attore ha formulato istanza di restituzione in intero ex art. 138 CPC affermando che lo scritto in questione gli sarebbe pervenuto solo il 10 dicembre 1998 e che esso sarebbe rilevante ai fini del giudizio, risultando da esso la qualifica di debitore del convenuto al riguardo della pretese dedotte in causa;
che il convenuto con osservazioni 5 febbraio 1999 si è opposto all’istanza rilevando che il documento in questione sarebbe stato disponibile al momento dell’introduzione delle cause, dato che era in possesso di una persona non estranea alla vertenza in oggetto, dal che la negligenza dell’attore. Il documento sarebbe inoltre irrilevante, e nulla proverebbe che l’attore ne è entrato in possesso il 10 dicembre 1998, come da lui sostenuto;
che il Segretario assessore nel decreto impugnato ha ammesso la sussistenza delle premesse di cui all’art. 138 CPC ed ha perciò protetto l’istanza dell’attore;
che il convenuto insorge, ribadendo in sostanza le tesi già sostenute avanti al primo giudice;
che l’attore con osservazioni del 13 maggio 1999 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
che le premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 e 139 CPC;
che la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza, ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza;
che l’istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per l’applicazione della restituzione in intero vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 138 CPC);
che tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell’influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (II CCA 22 agosto 1994 in re C./C.);
che, come giustamente rileva l’appellante, il documento in questione, risalente all’epoca della cessione, era in possesso del cedente del credito dedotto in causa, ossia di persona con cui l’attore era in relazione di affari, così da potersi pretendere dal procedente che egli, prima dell’avvio della procedura, avesse ad interpellarlo circa l’esistenza di eventuale documentazione a sostegno del credito ceduto;
che pertanto, ad una valutazione rigorosa, il comportamento dell’attore appare in tal senso negligente, il che esclude la possibilità della restituzione in intero;
che la disputa ha comunque una valenza puramente accademica -più opportuna sarebbe pertanto stata la negazione dell’effetto sospensivo al gravame in esame- dal momento che il destinatario dello scritto di cui trattasi è stato citato dall’attore come teste, e potrà quindi riferire nel corso della sua deposizione sull’esistenza e il contenuto del doc. E, di cui ha evidentemente conoscenza diretta;
che il gravame deve pertanto essere accolto sulla scorta dei considerandi che precedono;
che le spese di procedura e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 aprile 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 16 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 è riformato nel modo seguente:
L’istanza 8 gennaio 1999 di restituzione in intero di __________ è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 120.--, sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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