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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2019.27
Data decisione, Autorità: 21.05.2019, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Identità tra escutente e creditrice, il cui nome diverge in seguito a un cambio di ragione sociale
Incarto n. 14.2019.27
Lugano 21 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 novembre 2018 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 32'396.85 (fondati su un attestato di carenza di beni [ACB] del 2013 relativo a un contratto di mutuo concluso con la __________, poi ceduto all’escutente), di fr. 1'650.– oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per “spese di giustizia”), di fr. 2'035.70 oltre agli interessi del 5% dal 23 febbraio 2013 (per “spese d’indennità”) nonché di fr. 1'725.– (per “danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”);
che statuendo con decisione del 24 gennaio 2019 sull’istanza inoltrata il 12 novembre 2018 dalla RE 1 limitatamente all’importo dell’ACB (fr. 32'396.85), “più spese di esecuzione”, il Pretore l’ha respinta, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e rinunciando ad assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio;
che nel termine impartitole, la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 7 febbraio 2019 contro la sentenza notificata alla rappresentante della RE 1 il 28 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che il Pretore ha respinto l’istanza ritenendo che non vi fosse identità tra la creditrice menzionata sull’ACB – la PI 1 – e l’escutente indicata sul precetto esecutivo – la RE 1;
che nel reclamo quest’ultima rileva a ragione che creditrice ed escutente sono la stessa persona giuridica, la differenza di nome risultando da un semplice cambio di ragione sociale, come debitamente segnalato e comprovato in prima sede (istanza ad 1 ed estratto dell’Ufficio del registro di commercio di Zugo, doc. B);
che l’ACB accluso all’istanza (doc. D) costituisce d’altronde un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 32'396.85 (art. 149 cpv. 2 LEF);
che in riforma della sentenza impugnata l’opposizione interposta dall’escusso, non avendo egli sollevato eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, va pertanto rigettata in via provvisoria per tale importo (art. 82 cpv. 1 LEF);
che il rigetto non si estende invece alle spese esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'396.85, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 32'396.85.
Le spese processuali, di complessivi fr. 250.–, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’istante fr. 750.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).
Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 600.– per ripetibili (comprensive dell’IVA).
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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