AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.82
Data decisione, Autorità: 16.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00082
Lugano 16 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.99.00001 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 28 dicembre 1998 da
__________ rappr. dal__________ di __________o e per esso dalla __________ patr. dall’avv. __________
contro
__________ patr. dall’ avv. __________
quale azione di convalida di diritto di ritenzione ai sensi degli art. 283 LEF e 268 CO per l’importo di Fr. 34’500.- oltre interessi e spese.
Domanda avversata dalla convenuta che, in ordine, ne ha pure chiesto la reiezione per inoltro tardivo della domanda, eccezione che il Pretore, con decisione 6 aprile 1999, ha integralmente respinto.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 19 aprile 1999, chiede che in riforma del primo giudizio vengano accolte le eccezioni di intempestività dell’azione con conseguente reiezione, in ordine, dell’istanza.
Mentre l’istante, con osservazioni 10 maggio 1999, chiede che l’appello venga respinto ed il primo giudizio confermato.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto ed in diritto
Eseguito l'inventario, l'UE ha in seguito impartito al locatore un termine di 10 giorni per promuovere l'esecuzione in realizzazione del pegno, termine che l'istante ha rispettato richiedendo la notifica del precetto esecutivo nei confronti del conduttore il quale vi ha interposto opposizione, notificata all'istante in data 8 settembre 1998.
Il Segretario-assessore della Pretura, constatata l'assenza del preliminare obbligatorio tentativo di conciliazione imposto dal diritto federale in ambito di locazioni di immobili, ha stralciato la causa dai ruoli e ha direttamente provveduto a trasmettere l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione.
L’Ufficio di conciliazione ha citato le parti per l’udienza di conciliazione, risultata fallita come constatato nel verbale dell’udienza del 1 dicembre 1998.
In occasione dell’udienza di discussione la convenuta si é opposta all'istanza non solo contestando integralmente il credito per pigioni vantato nei suoi confronti, ma, preliminarmente, l’intempestività stessa dell'istanza con conseguente decadenza del diritto di ritenzione sugli oggetti inventariati. A suo dire l'azione di convalida dell'inventario a garanzia del diritto di ritenzione sarebbe stata inoltrata tardivamente per due ragioni: in primo luogo la trasmissione d'ufficio dell'istanza di conciliazione all’Ufficio di conciliazione da parte della Pretura, a seguito dell'insinuazione dell'atto presso l'autorità incompetente, non permetterebbe di sanare il difetto creatosi; in secondo luogo, l'azione, dopo fallito il tentativo di conciliazione, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 10 giorni stabilito dagli art. 279 e 283 LEF e non nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 274f CO
Con appello 19 aprile 1999 la convenuta insorge contro la decisione pretorile, ribadendo le eccezioni d’ordine e chiedendo quindi la reiezione dell'istanza già per questi motivi. Vi si oppone, con osservazioni 10 maggio 1999, la parte istante.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
La LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
L’ufficio esegue l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF) che è di 10 giorni dalla comunicazione del verbale di ritenzione e dalla scadenza delle pigioni in corso. Ove il debitore faccia opposizione al precetto esecutivo, il creditore dovrà, entro 10 giorni dalla notificazione, chiedere il rigetto dell’opposizione o intentare azione in riconoscimento del credito o del diritto di ritenzione. Ove la domanda di rigetto sia respinta, il creditore dovrà introdurre l’azione in riconoscimento entro 10 giorni dall’intimazione del giudizio. In caso di inosservanza di questi termini, di ritiro o di perenzione dell’azione o dell’esecuzione, o di rigetto definitivo dell’azione, cessano gli effetti dell’inventario (come al modulo n. 40 “Verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione”, cfr. doc. M; DTF 106 III 31).
A sostegno della propria tesi, l'appellante cita l'art. 32 cpv. 3 LEF, dichiarando che l'istante, conformemente a questa norma, avrebbe dovuto promuovere nuovamente l'azione entro un nuovo termine di 10 giorni, per presentarla, questa volta, all'autorità competente.
È incontestato che le azioni di riconoscimento del credito dipendenti da un contratto di locazione e così quelle correlate al diritto di ritenzione devono essere sottoposte preventivamente al tentativo di conciliazione dell’art. 274a CO (Higi, Commentario zurighese, ad art. 274a, n. 51) e questa Camera ha già avuto modo di affermare che l’azione giudiziaria avviata senza prima adire l’Ufficio di conciliazione è nulla per difetto di presupposto processuale ma anche che il giudice non deve trasmettere l’azione al competente Ufficio ma deve respingerla in ordine, l’attore beneficiando comunque del termine supplementare, ridotto in casu di 10 giorni, dell’art. 139 CO (Rep. 1994, 343).
Nel caso concreto, anche se è vero che l’istante non ha materialmente e di persona riproposto l’istanza all’Ufficio di conciliazione entro 10 giorni dal ricevimento della decisione 28 settembre 1998 del Segretario-assessore, è altrettanto chiaro che l’istanza è pervenuta, nei termini, all’Ufficio di conciliazione avendogliela trasmessa la Pretura. Infatti nell’ultimo considerando della citata decisione si legge “Ritenuto inoltre che qualora il difetto risultante dalla mancanza di un presupposto processuale può essere sanato, vi si deve provvedere, il presente incarto viene trasmesso d’ufficio al competente ufficio di conciliazione” con un’applicazione sicuramente errata della norma dell’art. 99 cpv. 3 CPC ma nello spirito dell’art. 126 CPC.
Di fronte a questa situazione, con la domanda trasmessa nei termini all’Ufficio di conciliazione, l’eccezione della convenuta appare oltre che priva di ogni fondamento anche temeraria dal momento che non si può rimproverare all’istante, in virtù del principio dell’affidamento, di non aver compiuto un atto che già aveva, pur anche andando oltre a quanto gli era imposto, eseguito il primo giudice e del quale ne era stata data comunicazione alle parti.
Anche questa eccezione non può essere condivisa.
La procedura di conciliazione rappresenta in effetti il presupposto processuale indispensabile per poter avviare una procedura giudiziaria in tale ambito. Tale procedura ha un carattere autonomo e indipendente ed essendo fondamentalmente una procedura non giudiziaria essa non riveste il ruolo di una prima istanza. Tuttavia, malgrado il tentativo di conciliazione sia una procedura autonoma dalla procedura giudiziaria, non si può interpretare tale autonomia in modo tale da isolare completamente la fase conciliativa dalla procedura successiva, considerato che quest'ultima non può intervenire in assenza della prima. Il tentativo di conciliazione, in quanto obbligatorio, appare quindi come una parte integrante ed essenziale della procedura prevista dal legislatore federale per le controversie relative a locazioni di immobili.
Privilegiare il termine di 10 giorni della LEF, rispetto a quello di 30 giorni dell’art. 274f CO - dopo che il primo è già stato rispettato con l’inoltro della domanda di conciliazione - significherebbe quindi contravvenire alla volontà del legislatore, misconoscendo il legame di interdipendenza fra la procedura conciliativa (obbligatoria) e quella giudiziaria in ambito di locazioni di immobili. In tal modo, del resto, vengono salvaguardate sia le esigenze del diritto della locazione sia quelle del diritto esecutivo (Rep. 1994, 343 consid. 3 che affronta la stessa tematica riferita all’azione di disconoscimento del debito). Del resto non appare ammissibile poter modificare un termine giudiziario procedurale, direttamente fissato dal legislatore federale (e che non soffre possibilità di sospensione o di riduzione), con un termine più corto, preso in prestito da una procedura di tipo esecutivo.
Il termine di 10 giorni della LEF di presentazione dell’azione a convalida del diritto di ritenzione è quindi salvaguardato dalla presentazione della domanda all’Ufficio di conciliazione (Rep. 1994, 343; Lachat, Le bail à loyer, pag. 218; Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile...., in Il Ticino e il diritto, collana studi e monografie della CFPG, 1997, pag. 297/298) con la conseguenza che, dopo fallito il tentativo di conciliazione, il giudice deve essere adito entro i 30 giorni pena la decadenza della procedura (MRA 1996, 86 ultimo paragrafo che tratta proprio delle azioni creditorie per le quali il diritto esecutivo prevede dei termini perentori).
In ogni caso con il verbale del 1 dicembre 1998 l’Ufficio di conciliazione ha espressamente avvertito le parti che “la parte che persiste nella propria pretesa dovrà adire la Pretura del distretto di Lugano entro 30 giorni da oggi” e sarebbe quindi anche da proteggere l'affidamento che la parte ha riposto in una precisa comunicazione scritta così come ha deciso il Tribunale federale per quella che riporta in modo errato l'inizio di decorrenza del termine (DTF 122 III 316).
Ne discende la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L'appello 19 aprile 1999 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 150.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster