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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.81
Data decisione, Autorità: 23.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00081
Lugano 23 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.98.19 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 5 febbraio 1998 da
__________ rappr dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’625.-- oltre accessori a titolo di mercede del mediatore;
Domanda avversata dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 11 marzo 1999;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 16 aprile 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 20 maggio 1999 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 26’625.-- relativa alla vendita da parte del convenuto __________ nel corso del 1997 del fondo n. __________ e di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ di __________.
B. Nella petizione l’attrice ha sostenuto che il convenuto le avrebbe conferito mandato di mediazione per la vendita dei fondi __________ e __________ di __________.
Essa avrebbe reperito quale acquirente il signor __________ che avrebbe dapprima acquistato solo una parte dei suddetti fondi -e meglio ½ del fondo __________ costituente l’accesso e il fondo __________, ottenuto dal frazionamento del fondo __________- per il che il convenuto avrebbe regolarmente pagato la pattuita mercede di mediazione del 5% del prezzo di vendita.
In seguito il signor __________ avrebbe acquistato anche le rimanenti frazioni dei fondi originari, e perciò il convenuto sarebbe nuovamente debitore della mercede mediatoria, della quale rifiuterebbe tuttavia ingiustificatamente il pagamento, oggetto della presente causa.
C. Nella risposta del 18 marzo 1998 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che non vi sarebbe stato alcun agire dell’attrice in ordine al perfezionamento della seconda vendita, venuta in essere unicamente a seguito delle trattative dirette tra il convenuto e l’acquirente.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, esaminati gli atti, ha ritenuto che le parti abbiano concluso un mandato di mediazione nella forma della mediazione per indicazione, di modo che, avendo la persona indicata dall’attrice acquistato il fondo, ne ha ammesso la pretesa anche se essa non ha attivamente partecipato alle trattative per la seconda vendita.
E. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Riassunta la propria versione dei fatti, egli sostiene che il Pretore avrebbe omesso di esaminate l’eccezione difensiva della mancanza di nesso causale tra l’attività della mediatrice e la stipula della seconda compravendita.
Secondo il Tribunale federale, infatti, la sola indicazione dell’acquirente non conferirebbe il diritto alla retribuzione neppure in una mediazione per indicazione in assenza di un nesso causale psicologico tra l’attività del mediatore e la conclusione del negozio mediato.
F. Delle osservazioni 20 maggio 1999 dell’attrice, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il convenuto, in concreto, non insorge contro la decisione pretorile di ritenere stipulato dalle parti un contratto di mediazione per indicazione, con il che la questione -peraltro esposta dal primo giudice in termini del tutto corretti- va considerata acquisita.
E’ ben vero che secondo dottrina e giurisprudenza non occorre che l’attività del mediatore sia stata la causa esclusiva o la causa diretta che ha portato alla definizione del contratto, bastando al contrario anche una causa concorrente o indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; DTF 84 II 545 e riferimenti; II CCA 20 marzo 1995 in re R./W., 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 28 settembre 1993 in re G./P. e llcc. 30 giugno 1992 in re B./B.; Schweiger, Der Mäklerlohn, Zurigo, 1986, pag. 84 e segg.; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 512); è d’altra parte vero che la prestazione del mediatore consiste in ultima analisi proprio nel procurare delle persone disposte a contrattare con il mandante e/o (a seconda del tipo di mediazione stipulato) nel determinarle a stipulare con il mandante (Gautschi, Berner Kommentar, n. 11b ad art. 412 CO), ed in assenza di queste determinanti prestazioni del mediatore non è più lecito ritenere l’esistenza di un adeguato nesso causale tra la sua attività e la stipulazione del negozio mediato (art. 413 cpv. 1 CO).
Ciò non è ad esempio il caso in presenza di una mediazione indiretta, in cui l’indicazione non avviene ad opera del preteso mediatore ma per voce di un terzo a sua volta informato dal mediatore (II CCA 10 marzo 1994 in re B./B. e V.; 28 settembre 1993 citata), oppure nel caso in cui l’interesse all’acquisto dello stipulante fosse già noto al mandante prima dell’intervento del mediatore (II CCA 20 marzo 1995 citata; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 8 ad art. 413 CO), e va quindi respinto qualsiasi automatismo tra la sola indicazione di un potenziale acquirente e il diritto alla retribuzione del mediatore qualora il nominativo indicato si determini all’acquisto.
Risulta infatti dagli atti, e del resto non è contestato dal resistente (cfr. risposta, punto 1, pag. 2) che l’indicazione fatta dall’attrice del nominativo di __________ è stata certamente causale per l’acquisto della prima frazione dei fondi di cui trattasi, prova ne è (oltre alla deposizione __________) l’avvenuto pagamento per quel contratto dal parte del convenuto della mercede pattuita.
Data questa premessa, non si vede come si potrebbe ragionevolmente negare un’influenza, anche se non più diretta ed esclusiva, tra l’indicazione a suo tempo fatta dall’attrice e la vendita a quella stessa persona dell’ulteriore porzione di quello stesso fondo per cui era ancora in essere il mandato di mediazione.
L’appellante nel proprio gravame disattende manifestamente il senso e la portata di quello che lui chiama “nesso causale psicologico” nel contesto di una mediazione per indicazione, dimenticando che l’unica prestazione richiesta al mediatore è in questo caso l’indicazione di un potenziale acquirente, e che perciò anche la questione del nesso causale va limitata alla sola fase e alla rilevanza dell’indicazione, senza riguardo invece alla differente tematica delle motivazioni che inducono l’acquirente alla stipula.
Atteso pertanto che la stipula è avvenuta con un nominativo proposto dall’attrice, e che essa riguarda l’oggetto per il quale era stato concluso il contratto di mediazione, ci si deve limitare a constatare che le obiezioni del convenuto riguardano le irrilevanti motivazioni che avrebbero determinato l’interesse di __________ alla seconda frazione dei fondi, mentre innegabile rimane la pertinenza dell’indicazione fornita dall’attrice ai fini della conclusione anche di questo secondo contratto (Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, Losanna, 1994, pag. 440 e 441).
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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