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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.79
Data decisione, Autorità: 11.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00079
Lugano 11 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali150
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.99.12 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con opposizione 25 gennaio 1999 da
rappr. dall’ avv. __________
nei confronti del precetto esecutivo civile fattole intimare il 14 gennaio 1999 da
__________ rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con decreto 2/7 aprile 1999, ha respinto.
Appellante la parte opponente la quale, con atto di appello 19 aprile 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’opposizione al precetto esecutivo civile della controparte mentre quest’ultima, con risposta 3 maggio 1999 postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
Il primo giudice, in occasione della decisione sull’ammissibilità delle prove proposte dalle parti, constatato che non vi era contestazione sull’obbligo di consegnare immediatamente il certificato di lavoro, ha fatto obbligo, il 30 marzo 1998, alla __________ “di rilasciare al signor __________ entro il termine di 10 giorni un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore”.
Il Pretore, confrontato con l’opposizione al precetto formulata da __________, l’ha respinta con il decreto qui impugnato.
Delle argomentazioni delle parti in appello si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. Rep. 1984 p. 170 e seg.), i principi fondamentali in materia di procedimento esecutivo possono essere così riassunti:
a) Le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta dall’autorità.
b) Per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad adempiere.
c) Non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che costituisce il titolo esecutivo.
d) Nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.
In altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art. 488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione, l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio, involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio, responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice colla procedura ordinaria (Rep. 1936 p. 551 e segg.).
In casi di questo genere, frequenti e ricorrenti in giurisprudenza (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 330a n. 4), al lavoratore non resta che chiedere, nelle vie giudiziarie, la correzione e riformulazione dell’attestato offrendone il testo che, se approvato dal giudice, sarà parte integrante del dispositivo (Berner Kommentar, ad art. 330a n. 21; Zürcher Kommentar, ad art. 330a n. 21) e potrà, allora, siccome chiaro e preciso e definitivo, essere oggetto di una procedura esecutiva sempre che la stessa sia ancora necessaria di fronte ad una pronuncia giudiziaria che, in definitiva, sostituisce il certificato (Berner Kommentar, ad art. 330a n. 24; contra Zürcher Kommentar, ad art. 330a n. 21a).
Le spese di entrambe le sedi seguono la soccombenza di __________
Per i quali motivi
visti gli art. 489 e seg. CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 aprile 1999 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 2 aprile 1999 del Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformata.
L’istanza di opposizione 25 gennaio 1999 di __________ al precetto esecutivo civile, notificatole il 14 gennaio 1999, da __________, è accolta e l’opposizione confermata.
La tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico di __________ che rifonderà alla controparte l’importo di Fr. 400.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello in Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.-; spese Fr. 20.-) sono a carico dell’appellato che verserà inoltre alla parte appellante Fr. 100.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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