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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.78
Data decisione, Autorità: 18.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00078
Lugano 18 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.840 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 12 maggio 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38’858.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 17 marzo 1999;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 19 aprile 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 27 maggio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione gli attori sostengono di avere partecipato al concorso indetto dalla convenuta per la progettazione di una nuova chiesa da edificare sul fondo n. __________ di __________, in via __________, vincendo il primo premio.
La convenuta avrebbe in seguito richiesto agli attori di rielaborare il proprio progetto entro un mese a titolo gratuito, cosa che essi avrebbero fatto confidando nell’affidamento del futuro mandato d’esecuzione.
La rielaborazione del progetto sarebbe però stata richiesta anche all’arch. __________, quinto classificato al concorso, al quale sarebbe stata in seguito deliberata l’esecuzione dell’opera, avente oltretutto caratteristiche riprese dal progetto degli attori.
Ne è seguita, da parte degli attori, l’emanazione di una nota professionale di fr. 38’858.-- per le prestazioni eseguite, oggetto della causa in esame, al cui pagamento la convenuta sarebbe tenuta in base alla norma SIA 152.
B. Nella risposta del 23 luglio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione adducendo di avere fin dall’inizio reso noto che la decisione sul concorso non implicava per lei alcun obbligo al conferimento di un mandato, mentre la successiva richiesta di sviluppo del progetto non avrebbe costituito mandato di rielaborazione di progetti ai sensi dell’art. 48 della norma SIA 152, sicché alla convenuta non ne sarebbe derivato impegno alcuno, avendo in particolare gli attori accettato di effettuare l’ulteriore studio di massima a titolo gratuito.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che le modalità di conclusione del concorso non potessero dare adito a dubbi circa il fatto che lo stesso terminava senza che si conferisse mandato ad alcuno dei partecipanti per procedere nella fase esecutiva, di modo che alla successiva attività degli attori non sarebbero applicabili gli invocati disposti della norma SIA 152. L’istruttoria avrebbe al contrario evidenziato che agli attori e all’arch. __________ fu richiesta, a titolo gratuito, una nuova idea di progetto che potesse costituire la base per il conferimento di un mandato. Avendo gli attori accettato queste condizioni, nulla sarebbe loro dovuto anche nella verificata ipotesi del mancato conferimento del mandato d’esecuzione.
D. Con l’appello gli attori postulano la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi della responsabilità della convenuta ai sensi della norma SIA 152.
Delle osservazioni all’appello 27 maggio 1999 della convenuta, che ne chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Dal bando di concorso si evince che la convenuta ha inteso indire un concorso di progetto a invito (doc. C2, art. 1.3, 1.5), ovvero un concorso la cui partecipazione è limitata ai professionisti scelti dal banditore (art. 10 Norma SIA 152), e in cui, contrariamente al concorso di idee (art. 5 cpv. 1 Norma SIA 152), ci si ripromette la soluzione di un compito edile ben definito ed è possibile l’assegnazione di un incarico per la successiva rielaborazione dell’opera (art. 6 cpv. 1 e 2 Norma SIA 152, con rinvio all’art. 54).
2.1 La giuria deve escludere un progetto dal verdetto se non è stato consegnato in tempo utile, se incompleto o illeggibile, oppure se allestito con fini sleali dovuti all’aggiunta di allegati non richiesti dal programma (art. 43.1.1 e art. 44 norma SIA 152), eventualità che in concreto non si è verificata.
2.2 Un progetto viene invece escluso dall’assegnazione del premio se diverge in punti essenziali rispetto alle prescrizioni del programma (art. 43.1.2 norma SIA 152). Nondimeno, un progetto di grande valore che risultasse attuabile senza inconvenienti può in tal caso essere comunque acquistato per una somma stabilita dalla giuria e/o essere dichiarato idoneo per l’esecuzione (art. 43.2 norma SIA 152).
Anche questa eventualità non concerne però gli attori, il cui progetto non risulta essere stato escluso dall’assegnazione del premio.
2.3 Se non si verifica uno dei predetti casi, la giuria procede alla determinazione della graduatoria (art. 45 e segg. norma SIA 152), il che è in concreto avvenuto (doc. D2) e al progetto degli attori è incontestatamente stato attribuito il primo premio (doc. D2, pag. 4).
2.4 Trattandosi di un concorso di progetto, l’ammissione in graduatoria dei partecipanti implica determinate conseguenze, potendosi presumere che il progetto sia in tal caso conforme al bando di concorso, e quindi atto alla realizzazione.
La norma SIA 152 prevede tre possibili scenari:
proposta della giuria all’ente banditore di conferire un mandato di esecuzione a uno dei progetti di concorso premiati (art. 47 norma SIA 152), laddove, ancorché non esplicitata, parrebbe ovvia la preminenza del progetto vincitore del primo premio;
proposta della giuria di invitare singoli partecipanti al concorso a rielaborare i loro progetti nel senso di un incarico per progetto di massima (art. 48.1.2 norma SIA 152);
la giuria dichiara il concorso senza risultato se non ne è scaturito alcun risultato utilizzabile (art. 49 norma SIA 152).
Questa formulazione è esplicita nell’escludere la prima delle eventualità menzionate al punto precedente, ma -contrariamente all’opinione espressa dalla convenuta (doc. I5, pag. 2; risposta, pag. 12)- non può essere considerata una dichiarazione di mancato esito del concorso, specie alla luce del fatto che la graduatoria è stata allestita, che vi è stata la proclamazione di un vincitore, e che la stessa giuria non si è espressa in tal senso, ma ha al contrario sostenuto che i progetti non avrebbero avuto divergenze essenziali rispetto al bando di concorso ad eccezione del fatto che la maggioranza dei progetti superava vistosamente il limite di costo suggerito dal bando in conseguenza della volumetria proposta (doc. D2, pag. 2). Nulla, e questo anche alla luce della deposizione dell’arch. __________, depone pertanto in favore della tesi del concorso senza esito ai sensi dell’art. 49 norma SIA 152, non potendosi affermare l’inutilizzabilità del lavoro dei partecipanti, questione evidentemente diversa e indipendente da quella della raccomandazione per il mandato di esecuzione.
In seguito, gli attori e l’arch. __________ sono comunque stati invitati a rielaborare il proprio progetto (deposizione __________) il che, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto ad opera della giuria ex art. 48.1 norma SIA 152 oppure a titolo gratuito su richiesta dell’ente banditore, è un’ulteriore riprova del fatto che il concorso non è stato privo di esito, tanto più che alla fine il progetto dell’arch. __________, ancorché rielaborato, è stato eseguito.
“Se la successiva rielaborazione dell’opera viene affidata ad un altro professionista entro 10 anni dalla chiusura del concorso, l’architetto proposto dalla giuria ottiene, oltre al premio, un onorario per le prestazioni da lui effettuate, corrispondente alla percentuale per il progetto di massima secondo il regolamento N. 102 della SIA, comunque al minimo fr. 10’000.-- e al massimo fr. 50’000.--”.
Questa norma è già stata oggetto di esame nelle sentenze ICCTF dell’8 ottobre 1982 in re __________ /__________ di __________, pubblicata in Rep. 1984, pag. 63 e segg. e II CCA 6 luglio 1994 in re arch. F. e llcc./Comune di V.
Il Tribunale federale ha stabilito che essa si propone di garantire una certa remunerazione del lavoro del concorrente prescelto dalla giuria nel caso che non gli venga affidata l’attuazione del progetto in favore di un altro professionista. La norma può evidentemente essere invocata solo dal vincitore del concorso, e l’unica premessa necessaria è che il mandato non venga conferito a detto vincitore (Rep. 1984, pag. 65; II CCA citata, consid. 1).
Questa situazione di diritto rende irrilevanti tutte le argomentazioni difensive della convenuta: gli attori vengono così indennizzati per il mancato conferimento del mandato, ed è perciò inconferente il fatto che essi abbiano accettato di rielaborare il loro progetto dopo il concorso a titolo gratuito piuttosto che ai sensi dell’art. 48 della norma SIA 152; parimenti, non torna conto di esaminare se l’arch. __________ abbia realizzato il progetto presentato in concorso oppure una nuova idea, bastando -come detto- al diritto alla remunerazione degli attori il solo fatto che il loro progetto vincitore del concorso non sia stato realizzato e ne sia invece stato eseguito un altro.
Stabilito il diritto degli attori ad un indennizzo, la disputa circa il suo ammontare va risolta nel senso di attribuire loro per le prestazioni eseguite nell’ambito del concorso (e non invece per quelle gratuite di successiva rielaborazione di quel progetto) la percentuale prevista per il progetto di massima dalla norma SIA 102, così come esplicitamente indicato dall’art. 54.3 della norma SIA 152.
Il perito giudiziario ha rilevato che nell’ambito del concorso sono state effettuate le prestazioni di cui alle fasi 1 e 2 del progetto di massima, ossia l’analisi del problema e lo studio di soluzioni possibili, il che conferisce diritto al 5,5% dell’onorario globale.
Inoltre, l’avere presentato un progetto in concorso presuppone necessariamente il superamento di queste fasi e l’elaborazione di un progetto di massima, ragione per cui non si saprebbe limitare al predetto 5,5% l’onorario spettante agli attori, ma si deve invece considerare eseguita anche l’intera fase del progetto di massima (cfr. anche le prestazioni richieste dal bando di concorso doc. C2, punto 4, pag. 3), dal che il diritto alla richiesta percentuale del 9%.
La stessa convenuta, del resto, non ha mai sostenuto che le prestazioni effettuate nell’ambito del concorso non corrisponderebbero all’intero stadio della progettazione di massima, limitandosi a sostenere che la successiva rielaborazione -la cui remunerazione non è però in discussione- avrebbe costituito unicamente uno studio di possibili soluzioni, da remunerare con solo il 4,5% dell’onorario complessivo (risposta, pag. 13).
Ci si deve pertanto dipartire dal risultato della perizia giudiziaria, che poggia sull’errata premessa secondo cui non si dovrebbe tenere conto delle prestazioni effettuate nell’ambito del concorso, mentre va sostanzialmente confermata la nota onorari degli attori, rettamente calcolata sulla base di un costo dell’opera di fr. 3’000’000.-- (doc. C2, punto 6.1, pag. 4), non senza rilevare che la variabili ritenute nella fatturazione (doc. H2: fattore di correzione 1.0, grado di difficoltà 1.2) hanno trovato conforto nell’opinione del perito, eccezion fatta per la percentuale di base dell’onorario (10.71% per il perito, 11.0673% per gli attori), il che è naturale trattandosi di un valore sul quale influisce il costo dell’opera, ritenuto per un importo superiore dal perito.
La petizione va perciò integralmente accolta.
Il credito sorge a dipendenza del conferimento del mandato ad altro professionista, circostanza comunicata agli attori il 1° maggio 1992 (doc. G1). Gli interessi moratori al 5% possono perciò decorrere, come richiesto, dal 20 agosto 1992, situandosi la prima messa in mora al 25 giugno 1992, data dello scritto doc. I3.
Ne segue l’accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 aprile 1999 degli arch. __________ e ____________________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
La __________ di __________, è condannata a pagare agli arch. __________ e __________, fr. 35’858.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1992.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta, che rifonderà loro complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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