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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.77
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00077
Lugano 8 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.97.137 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 20 febbraio 1997 da
tutti rappr.ti dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 25’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori in solido al pagamento di fr. 113’954.05 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 10 marzo 1999 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale per fr. 6’250.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 14 aprile 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la riconvenzionale per fr. 24’772.60 oltre interessi;
Mentre gli attori con osservazioni e appello adesivo del 25 maggio 1999 postulano la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, con cui chiedono la riforma del giudizio del Pretore nel senso della reiezione della riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta ha escusso gli attori per fr. 25’000.-- oltre interessi sulla base della dichiarazione rilasciata il 5 maggio 1995 dall’arch. __________ in rappresentanza dei membri della comunione ereditaria del fu __________ in relazione ad un credito della convenuta per le opere da elettricista da lei eseguite nell’ambito della costruzione di uno stabile commerciale sul fondo n. __________ di __________ (doc. 2C), ottenendo il 24 gennaio 1997 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dagli attori al precetto esecutivo loro intimato (doc. 1, 2A).
B. Con la petizione del 20 febbraio 1997 gli attori hanno chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che l’importo in questione non sarebbe dovuto perché la fattura conterrebbe poste che non potevano essere conteggiate e per l’esistenza di difetti dell’opera emersi dopo la sottoscrizione della dichiarazione doc. 2C.
La convenuta in risposta ha invece sostenuto la correttezza della propria fatturazione e la validità dell’opera prestata.
Non vi è comunque necessità di dilungarsi sulle argomentazioni delle parti relative all’azione di disconoscimento, avendo gli attori accettato il giudizio pretorile che l’ha integralmente respinta.
C. La lite a questo stadio della causa verte invece sulla domanda riconvenzionale presentata dalla convenuta con la risposta di causa e relativa allo sconto di fr. 113’954.05 che essa avrebbe accordato agli attori sulla mercede di complessivi fr. 441’867.10 alla condizione che il pagamento avvenisse entro il 30 aprile 1995, circostanza che non si sarebbe verificata
D. Gli attori si sono opposti a tale domanda rilevando che lo sconto in questione sarebbe stato in realtà un ribasso sulla mercede, pattuito fin dal 18 marzo 1992 per rendere concorrenziale l’offerta della convenuta.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, rilevata l’inconsistenza dell’azione principale, si è espresso sulla riconvenzionale nel senso che la revoca dello sconto del 25% sarebbe giustificata per la sola parte di mercede per cui gli attori non si sarebbero attenuti ai termini ultimi di pagamento, ossia sui fr. 25’000.-- posti in esecuzione, dal che l’accoglimento della domanda per il 25% di tale importo, ossia per fr. 6’250.-- oltre interessi.
F. Con l’appello in rassegna la convenuta sostiene che il Pretore sarebbe incorso in un errore nella quantificazione dello sconto da revocare, che a mente sua dovrebbe invece risultare proporzionale ai fr. 25’000.-- non pagati nella stessa misura in cui i fr. 115’000.-- della liquidazione concordata tra le parti sarebbero in proporzione con lo sconto di complessivi fr. 113’954.05 promesso per il caso di puntuale pagamento.
G. Delle osservazioni degli attori al gravame avversario, del quale è chiesta l’integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Con l’appello adesivo essi chiedono invece la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della riconvenzionale, ribadendo la propria tesi secondo cui le parti avrebbero in realtà pattuito un ribasso e non uno sconto, così che non vi sarebbe spazio per una sua unilaterale revoca, ancorché parziale.
H. La convenuta non si è espressa sull’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
Atteso che il termine “sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta qualifica giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata mediante interpretazione (DTF citata; II CCA 4 giugno 1999 in re C. SA/S., 11 marzo 1998 citata; Gauch, opera citata, n. 1244).
Con tale accordo si è verificata la novazione dei precedenti crediti della convenuta, sostituiti dal nuovo credito di fr. 115’000.--, in relazione al quale è del tutto fuori luogo discutere ulteriormente di sconti o di ribassi, e in cui l’inadempienza degli attori ha conferito diritto unicamente alla riscossione di interessi moratori sul saldo dovuto, senza tuttavia la facoltà -non prevista- di recedere per questo motivo da tale accordo globale.
Pertanto, così come la petizione, anche la domanda riconvenzionale era del tutto infondata, dovendo la fattispecie essere decisa unicamente in base alla lineare situazione venutasi a creare con l’accordo del 5 maggio 1995.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame principale e l’accoglimento di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alle controparti complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 25 maggio 1999 __________, __________, __________, __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 4 e 5 della sentenza 10 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, sono riformati nel modo seguente:
La domanda riconvenzionale è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese, da anticipare dalla convenuta e attrice riconvenzionale, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 7’500.-- per ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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