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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.75
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00075
Lugano 3 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. DI.98.43 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord) promossa con istanza 20 marzo 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente il versamento della somma di fr. 10'600.- e accessori;
domanda avversata dalla convenuta e accolta dal pretore -con sentenza 8 febbraio 1999- limitatamente all'importo di fr. 6'847.20 oltre interessi;
appellante la società convenuta con allegato 22 febbraio 1999 con cui postula, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento dell'istanza per soli fr. 372.- oltre interessi del 5% dal 1. aprile 1997;
lette le osservazioni 26 aprile 1999 di __________;
richiamata la decisione 14 aprile 1999 del presidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo all'appello;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
La datrice di lavoro, la cui attività era quella di assemblare orologi per terzi, si è opposta all'istanza, affermando che controparte, a partire da febbraio 1996, ha svolto attività a lei concorrenziale presso una ditta di __________ e che comunque è stata pagata per le ore compiute; modo di retribuzione comune anche agli altri suoi dipendenti.
Con la sentenza impugnata e in particolare sul tema della pretesa retribuzione a ore, il pretore ha considerato le contrastanti emergenze istruttorie, dovendone concludere che la convenuta -cui incombeva l'onere della prova- non ha saputo dimostrare che fosse stata concordata una diversa retribuzione da quella mensile, così come inizialmente pattuito. Tenuto conto degli acconti versati al lavoratore tramite banca, ha ritenuto un suo credito residuo per l'ultimo semestre di lavoro, pari a fr. 6'847.20
L'appellante muove distinte censure alla sentenza pretorile di cui si dirà nel seguito.
3.1. Nell'ambito dell'istruttoria è stato sentito nella forma dell'interrogatorio formale __________, indicato come socio e gerente della convenuta. Sennonché al momento dell'interrogatorio, avvenuto il 26 novembre 1998, egli aveva perso tale qualifica così che l'appellante ne deduce la nullità della prova, in particolare poiché nell'ambito dell'interrogatorio formale non v'è spazio per controdomande, in contrasto con il principio del contraddittorio. Il pretore ha invece tenuto conto della prova assunta, sostenendo che comunque la medesima persona avrebbe potuto essere sentita come teste e ritenendo tali le formalità di esperimento dell'interrogatorio da renderne la forza probatoria almeno uguale a quella di una testimonianza.
L'argomento d'appello non appare -prima facie- irrilevante. Il quesito può tuttavia restare senza risposta poiché la vertenza può essere risolta anche prescindendo dalle risposte di __________, risultate peraltro ampiamente contrarie alle tesi difensive della convenuta, in particolare per quanto riguarda il modo di retribuzione in vigore fra le parti dopo il febbraio 1996 e il salario per l'impiego a metà tempo. In concreto, è anzitutto pacifico che, prima di tale data, vigeva un contratto di lavoro a tempo pieno con retribuzione mensile (doc. D). Per il seguito, a fronte dell'affermazione dell'istante che dal mese di febbraio 1996 l'attività era stata ridotta a metà tempo "poiché la __________ non era più in grado di fornirgli abbastanza mansioni per occuparlo a tempo pieno", la convenuta non sostiene che il contratto sia stato modificato, in particolare per quanto concerne la pretesa rimunerazione oraria, rilevando invece l'attività concorrenziale svolta dall'istante, ciò che gli avrebbe impedito di eseguire tutte le ore previste dall'occupazione a metà tempo (verbale di risposta, p. 2); ciò che può senz'altro essere inteso come un'eccezione di inadempienza contrattuale per non aver rispettato quel che potrebbe essere un orario minimo di lavoro. La convenuta tuttavia non offre nessuna indicazione su questo punto, considerando ovvio di retribuire il dipendente secondo un criterio orario. E' __________ stessa che nella domanda di permesso di lavoro per confinanti, sottoscritta il 31 gennaio 1996, ha indicato la retribuzione base dovuta a __________ in fr. 2'000.- al mese (doc. E). Né essa, mai, ha esposto in causa quale fosse la pretesa retribuzione oraria pattuita a partire dal momento in cui l'occupazione è stata ridotta. Comunque, sempre prescindendo dalle risposte dell'interrogatorio formale, nessun altro elemento istruttorio permette di considerare mutate le condizioni contrattuali su questo punto: in particolare la teste __________ ha riferito di non sapere se l'istante timbrasse (operazione connessa con la retribuzione a ore: teste __________la teste __________ (sentita senza delazione di giuramento perché zia del socio gerente della società convenuta) ha affermato che il lavoratore si rifiutava di timbrare, mentre la teste __________ non vedeva se egli timbrasse o no. La tesi della convenuta di un mutamento nel modo di retribuzione dell'istante, ancorché proposta esplicitamente per la prima volta solo in sede di dibattimento finale, quindi tardivamente (art. 394 CPC), non risulta pertanto nemmeno provata. Per questi motivi, su questo punto fondamentale, la decisione pretorile non ha modo di essere sconfessata.
3.2. Di fronte a questa conclusione, le altre censure d'appello, appaiono di minor rilevanza. Anzitutto, com'è stato dimostrato al punto precedente, non è vero che la sentenza impugnata si regga unicamente sulle risposte d'interrogatorio di __________. D'altra parte, se -in particolare le testi __________ e __________ - hanno descritto la presenza dell'istante in ditta assai limitata, manca comunque dall'incarto un'indicazione che definisca cosa s'intendesse per occupazione a metà tempo, tenuto conto che l'istante era responsabile del laboratorio, che la convenuta è stata in difficoltà quanto all'occupazione del proprio personale (teste __________), che -in caso di bisogno- l'istante svolgeva anche lavoro straordinario (testi __________ e __________) e che non vi sono state lamentele riguardo alle sue presenze / assenze dal luogo di lavoro, tant'è che l'istruttoria ha raccolto consensi sull'attività dell'istante allora espressi da __________ (testi __________ ____________________Alla luce di questo complesso di fatti, non vi sarebbe pertanto nemmeno motivo oggettivo per ritenere inadempiente l'istante per riguardo a tempi di lavoro che la convenuta non ha espresso nelle sue comparse. A tal riguardo non possono assumere valore probatorio i dati figuranti in calce al conteggio delle ore effettuate dall'istante, prodotto in causa dalla convenuta (doc. 5): essi infatti non risultano come frutto di una pattuizione o comunque di un intesa a chiarimento del concetto di metà tempo, così come sostenuto dalla ditta __________, ma come semplici allegazioni di parte.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 litt. e CPC e la TOA
pronuncia:
L'appello 22 febbraio 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: __________
Comunicazione della Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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