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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.71
Data decisione, Autorità: 25.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00071
Lugano 25 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.97.18 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord) promossa con petizione 24 febbraio 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente il pagamento di fr. 214'816.- oltre interessi a titolo di salario per il periodo 1. luglio 1992
domanda cui si è opposta la convenuta e che il pretore, con sentenza 1. marzo 1999, ha integralmente respinto;
appellante l'attore che, in riforma della sentenza pretorile, postula l'accoglimento della petizione;
lette le osservazioni all'appello, proposte con allegato 3 maggio 1999;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto,
considera
in fatto e in diritto:
La convenuta contesta sia l'esistenza di qualsiasi suo impegno contrattuale precedente l'assunzione dell'attore a inizio novembre 1993, sia il quantum del salario preteso in causa e rileva come presso la società giurassiana egli abbia avuto pieni poteri, tali da poter garantire l'esecuzione della pretesa pattuizione salariale in suo favore, qualora ne fossero stati dati i presupposti; d'altra parte, durante tutti i mesi per i quali l'attore chiede ora il pagamento dei salari, egli non ha mai avanzato alcuna pretesa di tale natura. Per quanto riguarda l'attività dell'attore presso di lei, sostiene che -nello stesso periodo- la stessa fu intesa esclusivamente quale consulenza, ma sempre nella veste di direttore di __________.
Di ogni altra allegazione delle parti si dirà, se necessario, nel seguito.
Delle numerose cesure d'appello si dirà partitamente nei capoversi seguenti.
L'appellante, anche in questa sede fa riferimento all'importanza della dichiarazione 17 febbraio 1995 (fax 21 febbraio 1995: doc. F), sottoscritta per conferma da __________ -che aveva partecipato all'assemblea cui la dichiarazione si riferisce- ma redatta dall'attore (teste __________). Essa vuole esporre il contenuto delle risoluzioni prese dagli azionisti del gruppo __________ nel corso dell'assemblea tenutasi il 24 settembre 1992. In merito ai rapporti con l'attore, il documento attesta: che dal 1. luglio 1992 __________ non aveva più assunto oneri salariali, fino a tal data corrisposti mensilmente per circa fr. 6'000.-; che dallo stesso momento il salario complessivo dovutogli sarebbe stato a carico di __________ e di __________; che, fino alla pattuizione dei relativi contratti, accanto al salario regolare di __________, l'attore avrebbe ricevuto un acconto mensile corrispondente al salario già versatogli da __________, acconti che sarebbero poi stati contabilizzati come salario della ditta __________. Nella sua audizione testimoniale, avvenuta nelle vie rogatoriali, il teste __________ ricorda che il salario complessivo del dirigente avrebbe dovuto corrispondere alla somma dei salari dovutigli dalle diverse società, ignorando tuttavia quale ne fosse il totale; che scopo dell'assemblea era proprio stato quello di far assumere da __________ e da __________ la parte di salario non più versata da __________ (risposta rogatoriale 6); e che __________ avrebbe assunto gli impegni di pagamento fino alla conclusione dei contratti definitivi (verbale di rogatoria, pag. 7). Risposta che, se almeno in parte chiarisce i rapporti interni fra le due società, non è però atta a comprovare il preteso credito dell'attore nei confronti di __________. Né è possibile giungere a conclusione diversa in base alla testimonianza __________: questo teste infatti, consigliere d'amministrazione di __________confermato lo stesso accordo, preso in una delle riunioni del gruppo cui aveva partecipato, osserva che l'attività dell'attore presso __________ era, di fatto, iniziata prima della data indicata sulla lettera d'assunzione: in particolare, con riferimento all'accordo menzionato, l'obbligo di __________ e di __________ di pagare lo stipendio valeva dal luglio 1992; per quanto riguarda i rapporti __________ / __________, il teste ha confermato "che la __________ assunse l'impegno di pagare direttamente lo stipendio al signor __________ il cui onere comunque sarebbe stato diviso con la __________ " (risposta 21). Ciò che -contrariamente a quanto sostiene l'appellante- indica semmai come debitrice del lavoratore la società giurassiana che, a sua volta (ma la questione sarebbe stata indifferente per l'attore), avrebbe poi regolato la suddivisione dell'onere con la convenuta.
Tale conclusione trova d'altra parte conforto nella documentazione relativa ai diversi rapporti avuti dall'attore con le autorità del Canton Ticino, sia in merito al permesso di lavoro presso la convenuta, sia relativamente alla sua posizione fiscale, ma anche nelle proprie allegazioni in una vertenza salariale che l'ha visto opposto a __________ davanti alla giustizia del Canton Giura. Ripetutamente egli ha infatti affermato di svolgere attività di consulente presso la convenuta (filiale di __________) e di essere retribuito -nel periodo controverso- esclusivamente da quest'ultima (doc. 5a, 7, 10 p. 02, 11 p 04) adducendo che la convenuta, agli inizi della sua attività, non avrebbe dovuto essere caricata anche del suo salario (doc. 10 p. 02).
Né offrono spunti per una diversa soluzione della vertenza i riferimenti dell'appellante alla causa giudiziaria testé menzionata. Infatti, con sentenza (cresciuta in giudicato) 4 luglio 1996, il Conseil de prud'hommes del distretto di __________ ha accolto un'azione di disconoscimento di debito promossa da __________ nei confronti del qui attore per la somma di fr. 38'170.- a seguito della liquidazione del rapporto di lavoro che li legava. La società istante ha allegato di voler compensare un proprio debito nei confronti di __________ con la somma di fr. 85'000.- (per diversi versamenti effettuati nel 1992 e nel 1993), corrispondente al valore complessivo di un prestito concessogli da __________. In senso contrario la tesi del lavoratore che ha sostenuto che l'importo in questione corrispondeva a 17 mensilità salariali di fr. 6'000.- netti (corrispondenti a un lordo di fr. 8'000.-) versatigli da __________ come stipendio dovuto da __________. Sulla base delle prove a disposizione, quel tribunale si è risolto nel senso che si trattasse di un mutuo compensabile con il debito della datrice di lavoro. Al proposito, nella presente causa, l'appellante osserva che __________ era intervenuta in suo favore versandogli 17 mensilità a fr. 5'000.- (complessivamente fr. 85'000.-) "come anticipo per la perdita di salario __________ da considerarsi come salario __________ "; in tal modo, nel periodo controverso, il suo reddito mensile complessivo è stato di fr. 12'000.-, ossia fr. 7'000.- come salario __________ e fr. 5'000.- come anticipo salario __________. Sennonché, la compensazione operata da __________ e ammessa dai giudici di __________ ha portato al suo "impoverimento" per tutti gli anticipi percepiti in relazione al rapporto di lavoro con __________.
Ai fini della presente vertenza può anche essere irrilevante l'esito della decisione giudiziaria cui si fa riferimento; infatti, se l'importo di fr. 85'000.- avesse effettivamente rappresentato anticipi salariali, __________ l'avrebbe versato nel rispetto dell'accordo intergruppo del 24 settembre 1992, ossia come creditrice di quell'onere nei confronti dell'attore. Va infatti corretta la narrativa dell'appellante che potrebbe lasciar intendere che __________ sia intervenuta in favore di __________ a pagamento di un debito di quest'ultima: il citato accordo non può infatti essere messo in dubbio in punto all'onere di __________ di versare all'attore il salario dovutogli per la sua attività in favore di __________ e ciò fino alla conclusione di un contratto definitivo, intervenuto soltanto alla fine del periodo controverso. E' quindi inconferente il riferimento ripetuto dall'appellante all'accordo citato; né assume rilievo la circostanza secondo cui -a dipendenza dei cessati pagamenti da parte di __________ - sia sostanzialmente diminuito lo stipendio complessivo versato all'attore dalle società del gruppo, ossia da fr. 13'000.- a fr. 7'000.-. Tale mutamento della situazione trova conferma nell'assenza del salario __________, ma non prova l'obbligo di questa società nei confronti dell'attore. Né è oggettivamente comprensibile ciò che ha rilevato anche il primo giudice, ossia perché, nella sua veste di direttore generale di __________, l'appellante non abbia fatto in modo, tempestivamente, di dar seguito agli accordi relativi alla remunerazione della sua attività presso __________, a scanso di ogni equivoco e fors'anche (se di equivoco si fosse trattato) relativamente al versamento dell'importo di fr. 85'000.- la cui causale, effettivamente, non appare certa; anzi, dai conteggi prodotti, si evince ripetuta l'indicazione "prêt __________ " in corrispondenza alle date dei singoli pagamenti (cfr. al proposito plico doc. 13 e plico doc, 14).
L'appellante censura la sentenza pretorile anche in merito all'applicazione dell'art. 320 cpv. 2 CO, con riferimento particolare alla testimonianza Egli. Su questo aspetto della fattispecie, non v'è dubbio che l'attività lavorativa dell'attore presso __________ sia iniziata ben prima del 2 novembre 1993, né che tale attività debba considerarsi retribuita. Come detto fin qui, il problema è diverso, ossia quello di definire il debitore del salario in questione.
Da ultimo, l'appellante contesta la conclusione pretorile secondo cui non è stato provato il quantum del salario controverso. Egli ribadisce che, poiché dalle società del gruppo gli era stato garantito complessivamente un salario annuo di fr. 260'000.-, il mensile dovutogli da __________ nel periodo controverso corrisponde a fr. 12'000.- Orbene, a prescindere dall'abbondanzialità del tema, anche su questo punto la sentenza impugnata dev'essere condivisa poiché l'unico elemento che conforta l'importo preteso è la lettera di assunzione (doc. B). Per il resto, a parte le incertezze sul salario complessivo annuo (testi __________ e __________r), il mensile proposto in causa non corrisponde né ai pretesi anticipi (di 5'000.- o di 6'000.- fr.) versati da ____________________ né all'importo a suo tempo versatogli da __________ (Lit. 5 Mio.); ma nemmeno trova sostegno in ulteriore documentazione dell'incarto, in particolare non nel documento F invocato dall'appellante.
L'appello deve così essere respinto, in particolare perché l'attore non ha avuto a disposizione o non ha prodotto in causa prove migliori a conforto del suo credito per il quale esistono soltanto indizi insufficienti. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la TOA e la LTG
pronuncia:
L'appello 22 marzo 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 1'500.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a __________, la somma di fr.3'000.- a titolo di ripetibili
Intimazioni: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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