AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.68
Data decisione, Autorità: 27.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00068
Lugano 27 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile (inc. OA.96.00477 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 7 ottobre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 493'212,50.- oltre interessi, a titolo di mercede dell'appaltatore;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, opponendovi in compensazione crediti propri;
che il pretore, con sentenza 3 marzo 1999, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all'attrice la somma di fr. 397'508.- oltre interessi;
appellante il convenuto che, con allegato 22 marzo 1999, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attrice con appello adesivo 28 aprile 1999 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere integralmente la petizione;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto
A. Nel marzo 1993, il convenuto ha acquistato dalla società attrice uno yacht a vela -costruito nel 1985- al prezzo di 1'900'000.- marchi finlandesi (FIM). In una convenzione separata le parti hanno poi stipulato un contratto di appalto in base al quale l'attrice, per la somma di FIM 1'790'000.-, si impegnava a far eseguire dal cantiere __________ una serie di riparazioni, sostituzioni e modifiche all'imbarcazione in questione; tale convenzione prevedeva, oltre a una lista indicativa dei lavori da effettuare, il termine del 30 maggio 1993 come termine "improrogabile" entro il quale lo yacht avrebbe dovuto essere consegnato all'acquirente-committente; in caso di ritardo, "indipendentemente da qualsiasi causa" l'accordo prevedeva inoltre una pena convenzionale di FIM 5'000.- al giorno (doc. D).
Sempre in quella convenzione le parti hanno scelto il signor __________ "quale arbitro insindacabile, con la precisa funzione di sorvegliare, assistere e decidere su tutti i lavori di ripristino delle installazioni dello yacht" precisando altresì che egli era "autorizzato a decidere su ogni posizione in esclusiva libertà e competenza".
B. Il cantiere __________ ha iniziato i lavori nel mese di marzo 1993 ma, a causa di ritardi, lo yacht ha potuto essere varato soltanto il 22 giugno 1993 e provato in mare nei giorni successivi.
Ritenuto che la convenzione citata stabiliva l'esigibilità della mercede "a lavori ultimati e dopo che la barca sarà stata provata e testata in mare unitamente a tutte le installazioni appartenenti allo yacht", il 6 luglio 1993 la società attrice ha inviato al convenuto (oltre alla fattura di FIM 3'500.- relativa ai costi di registrazione dello yacht nel Registro Navale) la fattura per l'importo previsto di FIM 1'790'000.-; tale importo non è stato pagato dal committente.
C. A causa del mancato pagamento della fattura, dal 20 ottobre 1994 all'11 febbraio 1995, su richiesta dell'attrice, l'imbarcazione è stata sequestrata dalle autorità francesi, Paese nelle cui acque si trovava in quel momento.
D. In risposta alla petizione dell'attrice chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 493'212,50.- (corrispondenti a FIM 1'793'500.- al cambio di fr. 27,50 per FIM 100.-) oltre interessi, la convenuta si è opposta, sostenendo che a tale somma avrebbero dovuti essere posti in compensazione tutta una serie di crediti propri, ossia (secondo l'esposizione del primo giudice):
fr. 121'192.-- per difetti e forniture mancanti riscontrati nell'opera;
fr. 82'500.-- per non aver potuto usare 'imbarcazione durante circa 2 mesi a causa dei lavori tendenti a eliminare i difetti riscontrati;
fr. 114'125.-- a titolo di pena convenzionale per aver ritardato la consegna di 83 giorni;
fr. 137'500.-- a titolo di pena convenzionale per 100 giorni di mancato uso della barca conseguente a un sequestro;
fr. 962,50.-- per aver già saldato l'equivalente fattura di FIM 3'500.-.
E. In parziale accoglimento della petizione il Pretore ha riconosciuto al convenuto il diritto di dedurre dalla somma di fr. 493'212,50.- unicamente l'importo di fr. 962,50.- (risultato saldato) e un importo di fr. 94'742.- in ragione dei difetti e delle forniture mancanti riscontrate. Quest'ultimo importo è stato stabilito dal Pretore sulla base del rapporto redatto dal signor __________ in data 29 novembre 1993; il giudice di prime cure, contrariamente alla tesi dell'attrice, è infatti arrivato alla conclusione che il signor __________ non agiva in qualità di rappresentante dell'aquirente-committente, bensì in qualità di arbitratore, conformemente a quanto stabilito dal contratto: di conseguenza il rapporto da lui redatto sarebbe da considerarsi un vero e proprio referto, vincolante per le parti. Diverso sarebbe stato invece il suo ruolo per quanto riguarda altri aspetti della fattispecie, come verrà esposto nel seguito.
F. Con l'appello il convenuto ribadisce sostanzialmente le tesi sostenute nell'atto di risposta e respinte dal Pretore. Delle singole censure si dirà nel seguito.
Con l'appello adesivo la società attrice sostiene invece che i difetti elencati nel referto sopracitato sarebbero stati eliminati e che alla mancanza di forniture sarebbe stato ovviato: la riduzione della mercede a seguito di tali imperfezioni non sarebbe pertanto giustificata; postula pertanto l'accoglimento della petizione. A mente dell'istante, tali eventuali difetti e mancanze non potrebbero in ogni caso essere invocati poiché l'arbitratore, con referto 29 novembre 1993, li ha segnalati tardivamente, accettandoli quindi tacitamente ai sensi dell'art. 370 cpv. 2 CO. L'istante aggiunge infine che comunque, a tale data, il signor __________ non poteva nemmeno più emettere giudizi o valutazioni in qualità di arbitratore, visto che il suo mandato terminava con la consegna dello yacht da parte della società attrice.
Considerando
in diritto
Sull'appello
A proposito del minor valore dell'imbarcazione, l'appellante, riprendendo il proprio importo di base di fr. 121'192.-, condivide la decisione pretorile per quanto riguarda la posizione 7.6 del referto __________ e di conseguenza riduce il proprio credito a fr. 106'907.- (appello, p. 4). Per contro, censura la stessa sentenza laddove opera una deduzione al credito dell'attrice di FF 42'577 per la mancata fornitura di uno spinnaker. Al proposito, è vero che la fornitura di uno spinnaker nuovo era compresa nella lista acclusa al contratto di appalto e che, nel suo referto 29 novembre 1993 (doc. 5), il signor __________ ne ha constatato la mancata fornitura, annotando: "Spinnaker: Le montant à déduire de la facture finale est de 42'577,92 Francs Français Hors taxes" (pto. 1 - Voiles). Questo accertamento è tuttavia in urto con altri convergenti elementi dell'istruttoria: in particolare, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non trova conferma in nessun documento. Ciò rende questa affermazione dell'arbitratore su questo punto specifico (qualsiasi sia il valore giuridico del suo referto) non vincolante poiché arbitraria (DTF 117 Ia 365; Rep. 1983 p. 319). Infatti, la teste __________ -rappresentante dell'attrice- ha ricordato di aver preso un accordo con lo stesso __________, nel senso che, in luogo dello spinnaker nuovo, la venditrice avrebbe consegnato ma non fatturato all'acquirente una serie di vele vecchie della stessa imbarcazione, non inventariate e ritrovate dopo la conclusione dei contratti. Tra queste vele si trovavano anche due spinnaker. La consegna è avvenuta e la fattispecie è poi stata ripresa nello scritto 8 ottobre 1993 dell'acquirente (come riassunto dello sviluppo del contratto nei suoi diversi aspetti) in cui -a proposito dell'elenco delle vele consegnate- essa precisa: "se è giusto che il costo preventivato per lo spinnaker nuovo e il copriranda venga riconosciuto da noi, ci sembra altrettanto corretto che il valore delle vele consegnate in più ci sia riconosciuto oppure che le stesse ci vengano restituite" (doc. 4, p. 2). Situazione che il convenuto non ha chiarito, limitandosi a comunicare al cantiere __________ di __________ e a uno studio legale della stessa località -con lettera 24 marzo 1994 ossia successivamente al rapporto __________ - di aver accettato la proposta dell'attrice "di mettere a loro disposizione le vele in più presso __________ ", ciò che non è dato sapere se sia avvenuto, ma che senz'altro conferma l'avvenuta consegna che, così come osserva il primo giudice, ha permesso l'uso dell'imbarcazione durante i mesi estivi del 1993. Fattispecie descritta anche dal teste __________, laddove conferma il proprio esposto (doc. FF, in particolare cfr. pto. 1 c). Non v'è pertanto motivo, su questo tema, di riformare la sentenza pretorile.
Al considerando 6 dell'appello si rimprovera al primo giudice di non aver esaminato la pretesa del convenuto -debitamente esposta nell'allegato responsivo- in base alla quale la mercede avrebbe dovuto essere ridotta di fr. 65'268.-. Sennonché la censura appare frutto di palese negligenza da parte dell'appellante. Infatti, se è pacifico che la somma in questione compare effettivamente a pagina 6 della risposta, va precisato che essa si compone di tre addendi: 30'250.- marchi finlandesi (FIM) corrispondenti alla penale per 22 giorni di ritardo che il convenuto considera riconosciuti da parte dell'attrice; fr. 5'300.- e fr. 29'718.- che sono l'equivalente della somma in lire italiane, rispettivamente in franchi francesi di poste comprese nel rapporto __________; tant'è che, per ogni addendo, è stata indicata la corrispondente cifra di quel documento. Sennonché, il calcolo della penale è stato eseguito dal pretore in altra parte del giudizio, ma non dimenticato; mentre gli altri due importi, sommati a quello di fr. 86'174.- (pari a FF 301'611.-) compongono il minor valore sostenuto dal convenuto (cfr. sentenza pretorile, consid. 5, in fine) e corrispondono a tutte le poste del conteggio __________, eccezion fatta per ciò che concerne i ritardi (cfr. doc. 5, ad eccezione del punto 4 Honoraires e del punto 5 Travaux supplémentaires pouvant être pris en charge par Mr. __________). La censura d'appello non può pertanto essere presa in considerazione poiché tende alla doppia deduzione di poste uguali.
L'appellante ritiene di poter opporre in compensazione alla fattura finale l'importo di fr. 114'125.- a titolo di pena convenzionale per un ritardo di 83 giorni nella consegna dell'imbarcazione, calcolata in ragione di FIM 5'000.- al giorno. Il pretore ha escluso il riconoscimento di qualsiasi penale; pur considerando che le parti avessero pattuito il diritto a una penale per ogni giorno di ritardo oltre il 30 maggio 1993 indipendentemente dai motivi del ritardo, ha ritenuto la clausola inapplicabile quando simile situazione è dovuta al comportamento del convenuto o di chi ha agito per lui. In concreto ha ritenuto che __________ abbia operato in quel frangente come rappresentante del convenuto e abbia causato il ritardo di circa un mese nella consegna dell'imbarcazione a seguito dell'intervento di tinteggio dello scafo, organizzato in modo da intralciare (e per troppo tempo) i lavori di riparazione affidati al cantiere __________, nonché per aver ordinato lavori supplementari soltanto all'inizio di maggio.
Al proposito va anzitutto premesso che l'attrice non ha formalmente ammesso nessun ritardo nella consegna della barca. Ricordata la data del varo, essa ha testualmente affermato: "Ci sembra quindi che, eventualmente, i giorni da conteggiare sono 22 e non 54, ciò indipendentemente dal fatto che tale ritardo è stato causato dai pittori, come si può vedere dal rapporto fattoci pervenire dal cantiere __________, e questi pittori ci sono stati indicati e sono stati diretti dal signor __________ " (doc. 4, punto 6).
La consegna dell'opera da parte dell'appaltatore presuppone che l'opera sia stata completata conformemente a quanto stabilito dal contratto. Generalmente l'appaltatore consegna l'opera trasferendone il possesso al committente (e di regola la proprietà, se il committente non ne era già proprietario) o, se questa si trova già a disposizione del committente, comunicandogli che l'opera è stata completata (Gauch, Der Werkvertrag, ed. 4, n. 87, 88 e 92). L'assenza di difetti non rappresenta però un presupposto della consegna: un'opera può presentare difetti e tuttavia essere considerata completa secondo quanto pattuito contrattualmente. Ne discende che la presenza di eventuali difetti nell'opera eseguita non ne impedisce la consegna (Gauch, op. cit., n. 101, 102 e 106). Tutto ciò è determinante per stabilire quando è avvenuta, nel caso concreto, la consegna dell'opera, consistente nell'imbarcazione alla quale avrebbero dovuto essere eseguiti tutti i lavori di riparazione, sostituzione, modifiche e controlli, per i quali è stata conclusa la convenzione doc. D. E' pacifico che la consegna non è avvenuta nel termine previsto del 30 maggio 1993, ma al più presto il 22 giugno (giorno del varo) o il 26 giugno (prova in mare con la velatura). Sennonché il referto dell'arbitratore ha considerato la consegna della barca come effettuata soltanto il 20 ottobre successivo, ossia dopo l'ultimo degli interventi di riparazione o di messa a punto dell'imbarcazione, applicando la penalità di ritardo pattuita a tutti i periodi in cui essa ha dovuto essere messa in cantiere per interventi di diversa natura fino alla data indicata. Allineandosi a questa tesi, il convenuto -anche in questa sede- chiede il riconoscimento di un suo credito di complessivi fr. 114'125.-, pari a 83 giorni di ritardo (per FIM 5'000.- al giorno), ma non affrontando il merito della questione sull'individuazione del momento in cui la consegna della barca è avvenuta. Diversamente dal parere di __________, le parti hanno previsto una pena convenzionale conseguente al ritardo sul termine di consegna e non per ogni periodo di fermo. Non è contestato che la barca, alla fine di giugno, è stata messa in mare; che qualche giorno dopo è stata provata con la velatura da parte del proprietario, di __________ e dello skipper __________ (testi __________, __________ e __________); che le stesse persone, all'inizio di luglio hanno effettuato altre prove in mare (testi __________ e __________) e che il convenuto -verso la metà del mese- accompagnato da un'amica e dallo skipper, ha effettuato una prima crociera di dieci giorni con meta __________ e l'isola di __________ (doc. Z e teste __________). In altre parole, il convenuto è entrato in possesso dell'imbarcazione, tant'è che ha anche assicurato a suo nome l'imbarcazione a far data dal 5 luglio 1993 (doc. U), e ha potuto navigare, usufruendo di una barca di tutta sicurezza, anche in presenza di forte vento (teste __________). D'altra parte, i difetti riscontrati durante questa prima crociera (13 - 23 luglio) erano di minore entità, ossia comportavano soltanto la necessità di una messa a punto (teste __________), non dimenticando l'autorevolezza di un tale parere, tenuto conto che uno skipper è un navigatore professionista, che può vantare certamente almeno molta esperienza. Ed è poi rilevante la circostanza, riguardo al concetto di consegna dell'imbarcazione, che, dopo le riparazioni del caso, essa sia stata in mare dal.30 luglio fino al 22 settembre, quando al cantiere sono state segnalate ulteriori questioni da sistemare, definite dallo skipper "piccoli incovenienti" (doc. AA, teste __________). Tutto ciò indica chiaramente che la consegna dell'opera, così come intesa nell'ambito dell'appalto (su tale natura del contratto non v'è contestazione), dev'essere considerata avvenuta a fine giugno: in particolare non il giorno 22 (quando è avvenuto il varo e la prova di navigazione a motore), ma il 26, quando armata l'imbarcazione, ha potuto prendere il largo per la prova di navigazione vera e propria. Ne consegue un ritardo di 26 giorni sul termine di consegna. Ma ciò esclude anche che possa essere pretesa una pena convenzionale per ulteriori periodi di fermo dell'imbarcazione onde procedere a riparazioni o controlli, come pretende di decidere l'incaricato __________, laddove somma tutti giorni di stallo tra il 30 maggio e il 20 ottobre 1993 per stabilire una penalità complessiva sulla base di FIM 5'000.- per ogni giorno conteggiato (doc. 5, cap. 6 "Retard").
In parziale accoglimento dell'appello su questo punto, se ne deve concludere al riconoscimento in favore del convenuto di una pena convenzionale pari a FIM 5'000.- per 26 giorni di ritardo, ossia fr. 35'250.- (al cambio adottato dal convenuto nei suoi allegati).
Preliminarmente dev'essere osservato che la pena convenzionale prevista dal contratto è stata pattuita quale sanzione per l'inosservanza del termine di consegna (doc. D): non è pertanto possibile pretenderne l'applicazione a questa circostanza che evidentemente non rientra nella clausola invocata. Nel merito e nell'ipotesi non contestata che il sequestro richiesto dall'attrice dipenda dal mancato pagamento del dovuto da parte del convenuto, può essere fatto riferimento alla convenzione d'appalto laddove le parti avevano stabilito l'esigibilità del credito "a lavori ultimati e dopo che la barca sarà stata provata e testata in mare unitamente a tutte le installazioni appartenenti allo yacht" (doc. D). Pattuizione che potrebbe bastare per rendere verosimile la qualità di creditrice __________ nell'ottobre del 1994, anche perché il riferimento dell'appellante a un'osservazione sull'esigibilità del medesimo credito contenuta nel rapporto __________ del novembre 1993 (doc. 5, ultima pagina) non è valutabile: in particolare non è chiaro se essa pretenda di sostituire la citata pattuizione, rispettivamente se il mandato dell'arbitratore possa spingersi fino a modificare clausole contrattuali essenziali, al di fuori dei suoi compiti specifici. Questo quesito certamente non irrilevante, come già osservato, non è stato dibattuto in prima sede ed esula quindi dalla lite. D'altra parte il convenuto, creditore di questo risarcimento danni (tale è la natura della pretesa) non ha fatto fronte al suo ulteriore onere probatorio (art. 8 CC): infatti, dall'incarto non risulta -se non dagli scritti del suo patrocinatore (doc. 10 e 11)- che la barca sia stata sequestrata in data 20 ottobre 1994; né si evince la durata della misura, né i motivi perché il convenuto ha ottenuto una garanzia bancaria per FIM 1'790'000.- in favore della venditrice soltanto il 21 dicembre successivo (doc. B) (ciò che -secondo il pretore- avrebbe permesso il dissequestro della barca), né perché ancora l'istanza di sequestro sarebbe stata ritirata soltanto nel febbraio 1995. Ne consegue che il giudizio pretorile dev'essere confermato, mancando la prova dei presupposti sostanziali della domanda di risarcimento danni proposta dal convenuto.
in virtù dell'art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera presenta dei difetti di entità non grave (nel caso di specie non viene infatti mai invocata la gravità dei difetti), il committente ha diritto di chiedere all'appaltatore una riduzione della mercede in proporzione al minor valore o la riparazione gratuita dell'opera.
Nell'ipotesi quindi che l'appellante si sia fondato su questa norma, la sua ulteriore pretesa potrebbe essere presa in considerazione unicamente come risarcimento danni ai sensi dell'art. 368 cpv. 2 in fine CO, fornendo in particolare la prova del danno subito conseguentemente alla presenza di difetti: prova cui il convenuto non ha fatto fronte e che comporterebbe comunque la reiezione della sua domanda.
L'appello ha pertanto motivo di essere solo parzialmente accolto, ossia con riferimento a quanto considerato sub 4.
Sull'appello adesivo
Quest'operazione di confronto, di controllo e di ricostruzione di spezzoni della fattispecie non fa altro che dimostrare la necessità, in situazioni complesse come la presente, di designare una persona cognita nel campo particolare con funzioni di esperto e di arbitratore, i cui giudizi siano vincolanti per le parti. E' ciò che hanno chiaramente pattuito le parti, designando __________ "arbitro insindacabile" (doc. D), laddove non possono sorgere seri dubbi sull'uso improprio del solo termine arbitro (Jolidon P., Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 35). In particolare, a dipendenza della validità indiscussa di tale clausola convenzionale, il referto dell'arbitratore stabilisce in modo vincolante sulle questioni di fatto sottopostegli e può essere invalidato solo con una causa ordinaria nella quale occorre provare che esso è manifestamente ingiusto, iniquo, arbitrario, allestito senza alcuna cura, errato o viziato da errore essenziale, inganno o minaccia (DTF 117 Ia 369). Nel caso di specie, mentre il convenuto -già con la risposta di causa- ha fatto esplicito riferimento agli accertamenti dell'arbitratore contenuti nella sua relazione 29 novembre 1993 (doc. 5), controparte ne ha contestato -in modo più o meno esteso- il contenuto, ma si è astenuta dall'impugnarne la validità per i motivi testè descritti. Pertanto le censure mosse in questa sede, oltre che tardive, sono improponibili a dipendenza del carattere vincolante del referto che intende attaccare. A titolo abbondanziale può comunque essere osservato che, per ogni posta contestata (dall'appellante adesivamente, rispettivamente dall'ing. __________ nel doc. FF) si tratta di osservazioni di dettaglio, in parte su questioni tecniche (anche complesse), spesso con riferimento ad accordi presi nel corso dei lavori tra le parti e il loro rappresentante, rispettivamente tra questi e il cantiere __________ o ditte terze, o direttamente con quelle, che appaiono parzialmente discutibili, o poggiano su situazioni incerte, o rappresentano il parere unilaterale del titolare del cantiere la cui esperienza e capacità non è messa in dubbio, ma che si trova in una innegabile situazione di interesse almeno indiretto, all'esito della vertenza, con riferimento ai rimproveri espliciti o impliciti all'attività del cantiere.
-richiamando l'art. 370 CO- sostiene altresì che i difetti dell'opera sarebbero in ogni caso stati tacitamente accettati dall'arbitratore, in quanto quest'ultimo se ne sarebbe lamentato troppo tardi; in altre parole, il referto datato 29 novembre 1993 sarebbe stato redatto a troppa distanza dalla consegna dello yacht. Al proposito è appena il caso di osservare che una notifica tardiva di eventuali difetti libera l'appaltatore dalla sua responsabilità a seguito della tacita accettazione dell'opera(art. 367 CO). Per contro, la notifica tempestiva dei difetti all'appaltatore, permette al committente di avvalersi dei diritti accordatigli dall'art. 368 CO. Sennonché, nel caso concreto, questo meccanismo dei rapporti fra le parti è stato preventivamente escluso: infatti, con il mandato comune conferito a __________ di seguire, di ordinare e di dirigere i lavori, nonché al momento debito, di redigere un consuntivo dell'opera svolta, la notifica di difetti da parte del committente alla controparte non ha avuto alcun senso, data l'effettiva osservazione e verifica dell'andamento dei lavori da parte del rappresentante di entrambe le parti. Se invece la lamentata tardività delle segnalazioni concerne i rapporti fra le parti e il cantiere __________, sarà quest'ultimo a prevalersene, qualora dovesse sorgere la necessità di regolare quei rapporti che tuttavia esulano dalla presente fattispecie.
Ne consegue la reiezione dell'appello adesivo.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello 22 marzo 1999 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 marzo 1999 della Pretura di Locarno-Campagna è così riformata:
In parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________, è tenuto a versare alla parte attrice __________ la somma di fr. 361'758.- oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 1993.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico in ragione di 1/4 e per la rimanenza a carico del convenuto, il quale le rifonderà fr. 21'000.- per ripetibili ridotte.
II. La tassa di giustizia e le spese dell'appello, per complessivi fr. 4'000.-, già anticipati dall'appellante principale, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono posti a carico della controparte. L'appellante verserà inoltre a __________ la somma di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili parziali.
III. L'appello adesivo 28 aprile 1999 di __________ è respinto.
IV. La tassa di giustizia e le spese dell'appello adesivo, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipati dall'attrice, restano a suo carico. Essa verserà a __________ l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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