AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.67
Data decisione, Autorità: 04.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00067
Lugano 4 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.134 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 8 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’793.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 45’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 61’100.-- oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 23 febbraio 1999 ha accolto la petizione per fr. 20’000.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 22 marzo 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 61’100.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 aprile 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice in petizione afferma di avere eseguito a regola d’arte per il convenuto le opere di impresario costruttore di cui al contratto di appalto doc. A, per cui le sarebbero dovuti fr. 135’831.05 sulla mercede ivi indicata, oltre a fr. 15’959.25 per le opere a regia e fr. 1’360.-- per successivi lavori di sistemazione esterna, dal che, dedotti gli acconto ricevuti, una richiesta di causa di fr. 26’793.--.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando i conteggi di controparte e l’esecuzione medesima di opere a regia. L’attrice sarebbe inoltre inadempiente per il motivo della difettosità dell’opera. I vizi del betoncino da lei realizzato giustificherebbero la riduzione della mercede in misura di almeno fr. 30’000.--, mentre la ritardata consegna avrebbe causato una perdita per mancate locazioni di fr. 2’500.-- mensili a partire dal 1° gennaio 1993, per un danno che assommerebbe per il momento a fr. 15’000.--.
Ne conseguirebbero pertanto la reiezione della petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale di fr. 45’000.-- oltre interessi.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da parte sua.
Le parti, eccezion fatta per l’aumento a fr. 61’100.-- oltre interessi della domanda riconvenzionale, hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha determinato in fr. 145’560.-- l’ammontare complessivo della mercede dovuta all’attrice e ha ritenuto tardive le notifiche dei difetti del convenuto. Di conseguenza, tenuto conto degli acconti versati, ha ammesso la petizione per fr. 20’000.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione della petizione e dell’ammissione della riconvenzionale- e di quelle della resistente -che avversa il gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (da ultimo: II CCA 17 maggio 1999 in re L. SA/B.).
Il Pretore ha accordato all’attrice un saldo per mercedi di fr. 20’000.--, il che, ritenuto il pagamento di acconti per fr. 125’560.--, significa che la mercede complessiva è stata quantificata in fr. 145’560.--.
Si tratta di un risultato che può essere nel complesso confermato, in base ad un calcolo differente rispetto a quello operato dal primo giudice (senza che esso sia per questo motivo da considerare sbagliato) che permette l’evasione delle peraltro labili censure sollevate dal committente.
2.1 Per le opere contrattuali risulta pattuita una mercede di fr. 135’500.-- (doc. A). L’esecuzione di tali opere non è stata contestata da parte del convenuto, né è stato affermato che l’esecuzione avrebbe comportato costi minori rispetto all’indicazione di cui al contratto.
In assenza della pattuizione di un ribasso sulla mercede, accordato nella misura del 5% unicamente per le opere a regia (cfr. il doc. A), ne consegue che l’attrice per dette opere poteva effettivamente reclamare l’importo di cui al contratto, senza doversi vedere opporre lo sconto del 5%, che essa poteva legittimamente subordinare alla non verificata condizione di un tempestivo pagamento (sulla nozione di sconto e ribasso: II CCA 17 maggio 1999 in re P./G. e riferimenti). In effetti, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, nulla può essere eccepito circa il comportamento dell’attrice: con il contratto essa non si è assunta alcun impegno alla concessione di un ribasso, nella fattura doc. B del 7 febbraio 1992 essa ha nondimeno accordato uno sconto del 5% nell’implicito affidamento di un pronto pagamento, nel sollecito del 3 dicembre 1992 (doc. D) essa poteva pertanto giustificatamente far rimarcare la circostanza e segnalare la propria delusione per il mancato pagamento, ciò nonostante essa in quella sede -dando prova di enorme pazienza- manteneva la facilitazione, sicché nulla può esserle rimproverato se essa, giunta in causa, ha preteso l’intero importo di cui al contratto.
Se ne deve concludere che l’attrice -fatte salve eventuali pretese del convenuto per l’asserita difettosità dell’opera- ha così provato il proprio diritto ad una mercede di fr. 135’500.--.
2.2 Ciò premesso, per giustificare il risultato di cui al giudizio impugnato di una mercede complessiva di fr. 145’560.-- basta che per le contestate opere a regia venga riconosciuto un credito di ulteriori fr. 10’060.--.
La perizia giudiziaria ha confermato l’esecuzione delle opere a regia di cui alla pag. 4 della fattura doc. B (allacciamento canalizzazione acque luride e muratura porte antincendio) e quelle di cui alla fattura doc. C, ma non quelle relative all’ultima parte della fattura doc. B (raddrizzamento lastre).
Va perciò solo in minima parte protetta la tesi del convenuto della mancata esecuzione di queste opere.
Secondo la fatturazione, le opere a regia di cui è stata provata l’esecuzione ammontano a fr. 1’360.-- per la fattura doc. C e a fr. 11’948.25 per la fattura doc. B (pari al totale di fr. 15’959.25 delle opere a regia ./. le voci relative al raddrizzamento e alla sottomurazione delle lastre a pag. 4 in fondo e pag. 5).
Atteso che il convenuto si è limitato alla generica affermazione secondo cui le opere a regia non sarebbero state eseguite, mentre non ha di contro sostenuto che nel caso della loro effettuazione esse non avrebbero comportato l’onere di cui alle fatture (limitandosi all’altrettanto generica asserzione della mancata prova da parte dell’appaltatrice dell’ammontare della mercede a lei spettante), si potrebbe al limite ritenere che le fatture dell’attrice per le opere a regia non siano state realmente contestate.
In ogni caso, è opinione di questa Camera che a fronte di una fatturazione di circa fr. 13’300.--, stante l’esecuzione delle opere -e di conseguenza l’attendibilità delle prestazioni descritte in fattura- ben si possa ammettere la sussistenza per l’attrice di almeno un credito di fr. 10’060.--, così da giustificarsi appieno la decisione del Pretore quo all’azione principale.
In altri termini, sulla scorta di un’argomentazione equitativa può essere sostenuto che l’attrice con la concessione di uno sconto -poi giustificatamente revocato- aveva compensato le possibili lacune della fatturazione delle prestazioni a regia, e che quindi risulta fondata la soluzione pratica del ripristino di tale sconto, al quale non vanno però cumulate altre deduzioni dall’ammontare della mercede dovuta.
Si tratta di un giudizio che merita conferma.
Il gravame si limita infatti a mettere in dubbio la data in cui sono stati compiuti i lavori dell’attrice, che a mente del convenuto sarebbe ora quella del 7 febbraio 1992, mentre invano vi si cercano le ragioni di fatto e di diritto per cui anche con riferimento a tale asserita data vi sarebbe stata una tempestiva notifica dei difetti -non è comunque questo il caso per quella del 25 novembre 1992 (doc. 5)-, eccezion fatta per l’argomento secondo cui la tempestività della segnalazione andrebbe ammessa per il motivo della mancata affermazione della sua tardività da parte dell’appaltatrice (appello, pag. 8), argomento tuttavia del tutto infondato, dovendo la tempestività della notifica essere verificata d’ufficio (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti in Rep. 1991, 372; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S.).
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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