AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.65
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00065
Lugano 8 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.97.166 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 1° ottobre 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42’409.30 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Lite in cui è intervenuta il 10 ottobre 1997 la Cassa disoccupazione __________ di __________, rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti del convenuto rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con appello del 15 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 8’058.30 oltre interessi;
Mentre la convenuta con osservazioni del 21 aprile 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato nella petizione, l’attore avrebbe lavorato per la convenuta dal 1° settembre 1980 in qualità di commesso viaggiatore fino all’11 luglio 1997, data in cui sarebbe stato ingiustificatamente licenziato in tronco.
Ne conseguirebbe una pretesa di fr. 12’032.65 per il salario del periodo di disdetta, di fr. 1’720.-- per il lavoro straordinario svolto durante il 1997, di fr. 8’029.25 per la compensazione delle provvigioni durante le ferie e di fr. 20’627.40 di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO per l’ingiustificato licenziamento immediato, per un totale di fr. 42’409.30 oltre interessi, somma dedotta in causa.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe offerto ai suoi clienti anche prodotti di altro genere, sviluppando in pratica un’attività parallela, concorrenziale a quella della datrice di lavoro.
Il dipendente, una volta scoperto, sarebbe stato ammonito con la comminatoria del licenziamento in tronco, ma ciò nondimeno l’attività non sarebbe cessata, dal che la legittimità del provvedimento.
Nulla sarebbe pertanto dovuto al procedente.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla specie degli art. 347 e segg. relativi al contratto d’impiego quale commesso viaggiatore, ha reputato date le premesse per un licenziamento immediato stanti le reiterate violazioni da parte del dipendente dell’obbligo generale di fedeltà di cui all’art. 321a CO che dell’art. 348 CO, con la conseguenza che nulla gli sarebbe dovuto.
D. Con l’appello l’attore non contesta la decisione relativa alla legittimità del licenziamento immediato, ma nondimeno rivendica la pretesa di fr. 8’058.30 oltre interessi concernente la compensazione delle provvigioni durante le ferie, trattandosi di un credito che sussisterebbe a prescindere dalle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro.
E. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
Rimane perciò in discussione unicamente una pretesa di fr. 8’058.30 oltre interessi, relativa al compenso da parte del datore di lavoro delle provvigioni che il dipendente non poteva maturare durante i periodi di ferie.
Dalla precisa volontà del legislatore di accordare al dipendente il salario “completo” durante le vacanze, discende la regola per cui devono essere corrisposte tutte le eventuali prestazioni accessorie di cui esso si compone, ivi comprese perciò anche le provvigioni di spettanza del dipendente (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 329d CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 3 ad art. 329d CO).
Il rimborso spese non è per contro una componente del salario (art. 327a cpv. 2 CO; Rehbinder, ibidem) -e questo a maggior ragione per il viaggiatore di commercio, laddove la suddivisione tra salario e rimborso spese è espressamente prevista dalla legge (art. 349d cpv. 2 CO)- e perciò è per principio dovuto solo nel caso di effettiva occupazione del dipendente, e quindi non durante le ferie (Rehbinder, opera citata, n. 1 e 8 ad art. 327a CO).
Nel caso di un rimborso spese forfetario occorre tuttavia verificare se la sua corresponsione durante i soli periodi lavorativi copre effettivamente tutte le spese del dipendente, in difetto di che l’indennizzo è dovuto, almeno parzialmente, anche durante i periodi di ferie (Rehbinder, opera citata, n. 2 ad art. 329d CO).
L’istruttoria non si è soffermata sulla natura e l’ammontare delle singole posizioni di spesa derivanti al dipendente dallo svolgimento delle sue mansioni, ed è pertanto indicativo il punto 7.2 del contratto di lavoro doc. 1, rettamente rammentato nel gravame, secondo cui vengono coperte “tutte le spese per l’acquisizione di clienti e vendite (telefono, rappresentanza, viaggi, ecc.)”.
Da tale formulazione e dalla natura dell’impiego dell’attore è lecito dedurre che si tratta in prevalenza di costi variabili, legati all’effettivo svolgimento del lavoro, mentre i soli costi fissi risultano essere quelli dell’eventuale allacciamento telefonico e quelli legati all’uso della vettura (targhe, assicurazione e parziale ammortamento), mentre priva di riscontri -non risulta per il dipendente alcun obbligo contrattuale in tal senso- è l’affermazione dell’attore, resa oltretutto per la prima volta in sede di conclusioni (pag. 8), secondo cui egli avrebbe dovuto sobbarcarsi l’onere di locare un magazzino.
Questa Camera può di conseguenza, in base alla comune esperienza, ragionevolmente stimare in circa l’80% l’incidenza dei costi variabili e in circa il 20% quella dei costi fissi, così da potersi ammettere la totale compensazione del credito dell’attore per le mancate provvigioni nei periodi di ferie con il pagamento in tali periodi da parte della convenuta del pieno indennizzo per le spese.
In assenza di più precisi riscontri circa l’entità e la natura di tali spese, va in effetti ritenuto quale decisivo indizio dell’esistenza di una concorde volontà delle parti in tal senso il fatto che siffatto modo di procedere non ha dato adito a contestazioni o rivendicazioni da parte del dipendente in costanza del contratto doc. 1, datato 4 marzo 1991, e che solo dopo il suo licenziamento in tronco il dipendente ha addotto tale asserita pretesa in forma retroattiva per gli ultimi 5 anni (doc. Q).
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster