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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.61
Data decisione, Autorità: 17.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00061
Lugano 17 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.9 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 17 gennaio 1996 da
__________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 517’737.30 oltre interessi;
E ora sulla domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 degli attori riguardante la sentenza 26 febbraio 1999 di questa Camera in tema di edizione di documenti;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha respinto le domande di edizione;
che questa Camera nella sentenza 26 febbraio 1999 ha parzialmente accolto le doglianze degli attori, riformando i pronunciati pretorili nel senso di fare ordine a __________ di produrre la documentazione richiesta (lista dei clienti e copia delle fatture emesse) a far tempo dal 16 settembre 1994, data della sua costituzione, e nel senso di fare ordine a __________ di produrre la medesima documentazione a contare dal 6 giugno 1994, data della firma della convenzione il cui asserito mancato rispetto ha dato origine alla causa;
che con l’istanza in rassegna gli attori lamentano delle imprecisioni del giudizio di appello relativo all’edizione da : l’edizione sarebbe stata richiesta solo dall’inizio del 1994 e non dalla costituzione della società, l’indirizzo del terzo sarebbe “, __________ ” e non “via __________, __________ ”, ed inoltre l’edizione andrebbe accordata dall’inizio del 1994 e non solo dal 6 giugno 1994, che sarebbe comunque solo la data della firma della bozza della convenzione, e non della convenzione vera e propria, sottoscritta il 1° luglio 1994;
che per l’art. 333 CPC l’istituto dell’interpretazione concerne “dispositivi ambigui od oscuri”;
che questo non è il caso dei dispositivi in questione, né gli attori del resto lo pretendono;
che l’art. 340 CPC disciplina i casi di revisione;
che nessuno di essi ricorre nella specie, e del resto gli attori non ne invocano alcuno;
che l’istanza va perciò disattesa, senza necessità di intimarla a controparte per osservazioni (art. 313bis CPC);
che l’eventuale errata indicazione del recapito di __________, all’interno del medesimo Comune, non è fonte di equivoco circa l’identità del terzo designato e non dovrebbe ostare al buon fine della procedura di edizione;
che inoltre questa Camera ha volutamente vincolato l’edizione di documenti da __________ alla data della convenzione in base alla considerazione del fatto che la causa deriva dal preteso inadempimento di tale convenzione, così che non è dato di capire come tale inadempienza potrebbe risultare da fatture emesse prima della sua firma, ossia prima dell’assunzione degli impegni che il convenuto avrebbe in seguito disatteso;
che tale impostazione risultava chiaramente anche dall’appello degli attori (punti 1 e 2, pag. 3), che sono ora malvenuti nell’affermare che occorrerebbe loro documentazione risalente a 6 mesi prima della firma della convenzione;
che l’eventuale errore sulla data della firma della convenzione ha semmai favorito, e non danneggiato gli attori;
che per tali questioni gli attori, stante la mancanza di fondamento delle presenti istanze, sono perciò rinviati ai rimedi offerti dall’Autorità federale;
che le spese di questa procedura sono a carico degli attori in solido;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e 313bis CPC
dichiara e pronuncia
I. La domanda di interpretazione / revisione 15 marzo 1999 di __________, __________ e __________ è respinta
II. Le spese di questa decisione, consistenti in fr. 180.-- di tassa di giustizia e di fr. 20.-- di spese per un totale di fr. 200.--, sono a carico degli istanti in solido.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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