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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.60
Data decisione, Autorità: 27.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00060
Lugano 27 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.98.86 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con istanza 2 settembre 1998 da
rappr. dal __________
contro
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’036.20 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 24 febbraio 1999 ha accolto per fr. 9’036.20 oltre interessi;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 3 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’integrale ammissione dell’istanza;
Appello sul quale la convenuta non si è espressa,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
che l’istante ha lavorato per la convenuta sin dal 1° settembre 1992, dapprima come apprendista tipografo, ed in seguito come stampatore con attestato federale di capacità;
che la convenuta l’ha licenziato in tronco in data 25 giugno 1998 per il motivo che egli avrebbe ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro (doc. B);
che l’istante ha tempestivamente contestato tale provvedimento (doc. C) e con la procedura in rassegna ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del salario del periodo di disdetta, delle ferie non godute, della quota parte della tredicesima mensilità, al saldo di altre spettanze per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1998 e al versamento di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, il tutto per fr. 16’036.20 oltre interessi;
che la convenuta in occasione dell’udienza di discussione del 5 ottobre 1998 si è opposta all’istanza;
che il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione immediata del contratto pronunciata dalla convenuta, non avendo il dipendente avuto l’intenzione di abbandonare realmente il posto di lavoro;
che egli ha pertanto parzialmente ammesso l’istanza, riconoscendo al dipendente fr. 7’000.-- per il salario del periodo di disdetta, fr. 581.-- per le ferie non godute, fr. 581.-- di quota parte della tredicesima e fr. 874.20 a saldo di altre pretese, il tutto per fr. 9’036.20 oltre interessi;
che la richiesta di un indennizzo per l’ingiustificato licenziamento in tronco è di contro stata respinta per il motivo della concolpa del dipendente e per il fatto che egli avrebbe rapidamente trovato un altro posto di lavoro;
che contro quest’ultima decisione insorge l’istante, chiedendo che gli venga attribuita un’indennità di fr. 7’000.--, pari a due mensilità di salario;
che la convenuta non ha presentato osservazioni all’appello;
Considerato
in diritto:
che a questo stadio della causa è incontestato il fatto che la convenuta ha indebitamente pronunciato il licenziamento immediato dell’istante;
che la lite è di conseguenza circoscritta alla questione della mancata attribuzione in favore del dipendente dell’indennità di cui all’art. 337c cpv. 3 CO;
che secondo la dottrina e la giurisprudenza di questa Camera, in caso di licenziamento in tronco privo di giustificazione il giudice, onde salvaguardare il carattere penale conferito dal legislatore all’art. 337c cpv. 3 CO, è di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C., 6 dicembre 1995 in re E./C., 10 ottobre 1995 in re T./K. SA; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO);
che di conseguenza il solo fatto che vi sia una concolpa del dipendente non osta ancora all’attribuzione di un indennizzo, ancorché ridotto (II CCA 6 dicembre 1995 citata: indennizzo pari a una mensilità a dipendente che, come nella specie, ha temporaneamente lasciato il posto di lavoro, senza intendere abbandonarlo definitivamente; II CCA 18 aprile 1996 in re T./F., 10 ottobre 1995 citata);
che l’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità entra in linea di conto unicamente in casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (II CCA 5 novembre 1998 in re S./C., 6 dicembre 1995 citata), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 28 marzo 1997 in re v.B./M. SA);
che nel caso di specie la convenuta non può sicuramente essere considerata esente da colpe, avendo essa impulsivamente reagito ad una lieve mancanza del dipendente, ossia ad un temporaneo abbandono del posto di lavoro conseguente ad un alterco, con la pronunzia del licenziamento in tronco, ancorché dovesse esserle chiaro che il dipendente non intendeva affatto rinunciare in via definitiva al proprio lavoro;
che del resto, a giusta ragione, neppure il giudizio impugnato conclude per l’assenza di colpa della datrice di lavoro (consid. 3, pag. 4);
che il fatto che il dipendente potesse in alcune circostanze avere avuto un comportamento che “non era senza macchia” (ibidem) non giustifica da solo la non attribuzione dell’indennizzo;
che della sua concolpa nelle circostanze che hanno condotto al licenziamento, come pure del fatto che egli ha rapidamente trovato una nuova occupazione si può debitamente tenere conto con l’attribuzione di un’indennità limitata ad una sola mensilità di salario, decisione in linea con quelle adottate in casi analoghi (II CCA 6 dicembre 1995 citata);
che ne consegue pertanto, in parziale accoglimento del gravame, l’attribuzione al dipendente di un’indennità pari a fr. 3’500.--;
che i richiesti interessi su tale importo decorrono unicamente dalla data della sentenza che avrebbe dovuto attribuire l’indennità (II CCA 2 marzo 1993 in re R./C. SA);
che tale riforma del giudizio comporta anche un attribuzione di ripetibili di prima sede più favorevole all’istante, così come da lui espressamente richiesto;
che per questo giudizio non si prelevano tasse o spese e, in considerazione dell’esito e delle circostanze, non si attribuiscono ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 marzo 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 febbraio 1999 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare ad __________, fr. 12’536.20 oltre ad interessi al 5% dal 28 ottobre 1998 su fr. 9’036.20 e dal 24 febbraio 1999 su fr. 3’500.--.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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