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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.58
Data decisione, Autorità: 09.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00058
Lugano 9 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura ordinaria (inc. OA.96.58 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) promossa con petizione 26 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 210'250.- (importo così ridotto con le conclusioni) a titolo di risarcimento danni;
domanda cui il convenuto si è opposto e che il pretore, con sentenza 16 febbraio 1999, ha respinto;
appellante la società attrice che, con allegato 9 marzo 1999, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione;
letta la risposta di data 20 aprile 1999 che propone la reiezione dell'appello;
richiamata le decisione 4 maggio 1999 di questa Camera che ha imposto all'appellante, con sede all'estero, di prestare una cauzione processuale di fr. 4'200.-, ciò che regolarmente è avvenuto;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
Il pretore ha respinto la petizione dopo aver considerato la mancanza di elementi probatori a sostegno della tesi secondo cui il mandato descritto dall'attrice le era stato affidato dal convenuto. In particolare ha motivato il suo giudizio, osservando che ai rappresentanti della mandataria (__________e __________i) doveva essere chiaro il ruolo di rappresentante svolto dal convenuto, sia perché vi erano sufficienti elementi per individuare il dominus dell'operazione (tale __________, residente in __________), sia perché beneficiario della stessa non era il convenuto, bensì delle società con sede all'estero, sia ancora perché proprio l'attrice aveva promesso al convenuto una provvigione sull'esito dell'affare, ciò che non appare consono al preteso ruolo di mandante.
Della risposta all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Al proposito va anzitutto osservato che già la documentazione in atti conforta le conclusioni del pretore. I documenti di causa A e B attestano il risultato dei primi accordi intervenuti fra l'attrice e la parte mandante (testi __________ e __________): il primo di essi rappresenta il contenuto approssimativo dell'operazione (la sua evidente incompletezza -manca ad esempio la quantità dell'oro da consegnare alla banca indicata- è verosimilmente conforme alla particolare natura di quel negozio): con lo stesso è fissato il compenso in percentuale dovuto all'attrice e i dati per la consegna del metallo raffinato: "presso la __________, via __________ di __________, a favore __________ di __________z". Alla luce di questo solo scritto di __________ potrebbe reggere l'ipotesi dell'appellante sulla stipula di un contratto in favore di terzi, ossia di __________; sennonché, con separato scritto di ugual data, l'attrice:
ha garantito al convenuto, da parte sua "una percentualità dello 0,5% sul totale del quantitativo da noi ritirato";
ha indicato come mandante dell'operazione __________ e non __________: "Per il lavoro da noi svolto riguardante il ritiro e la raffinazione di oro commissionatoci dalla ditta __________ di __________..." (doc. B).
Di questo secondo documento è stato versato agli atti anche l'originale (doc. 2) che vede modificata soltanto la percentuale promessa al convenuto nello 0,6%. Sul contenuto del medesimo non possono sorgere ragionevoli dubbi: infatti, in data 4 maggio 1994, se non v'è ancora prova certa che l'attrice conoscesse il suo vero mandante, essa ha comunque dimostrato in modo esplicito di sapere che non si trattava di __________ a, ma di __________. Ciò che non può mutare l'eventualità -cui allude anche il teste __________ - che il convenuto detenesse il controllo sulla società; questione che appare non solo controversa, ma soprattutto indifferente ai fini della presente decisione.
D'altra parte, il fatto che le trattative iniziali con i rappresentanti dell'attrice (__________era conosciuto da __________ come corriere di valuta: teste __________), siano state condotte prevalentemente con il convenuto è incontestato, ma a conferma del suo ruolo di persona non direttamente interessata alla conclusione del negozio, vi è indubitabilmente la particolarità che egli abbia voluto garantirsi un guadagno proprio dall'operazione, confermato anche dai testi __________ e __________. La deduzione che ne ha fatto il pretore è inattaccabile: nessun vero titolare di un'operazione commerciale avrebbe richiesto, tanto meno agli esecutori materiali della stessa (in sostanza a __________ e a __________ o alla società di __________ da loro rappresentata), una provvigione nemmeno minima sull'affare, attendendosi invece il compimento dell'affare stesso come esito della pattuizione. La richiesta di __________ (poiché tale è stata) è un chiaro elemento in base al quale era oggettivamente riconoscibile (ancora una volta) non l'identità del mandante, ma che il convenuto conduceva le trattative per conto di altri. Il nome del mandante poteva essere indifferente all'attrice, poiché riteneva -ma la circostanza non è provata- che __________ garantisse l'operazione (teste __________); oppure, più semplicemente, il negozio si svolgeva in un ambito nel quale non si può escludere che sia usuale una discrezione accentuata.
Ma è agli atti un altro documento che, in particolare se considerato assieme agli altri, conferma il giudizio pretorile. Si tratta dello scritto dell'attrice 19 maggio 1994 indirizzato a __________ di __________ (__________) e precisamente all'attenzione di ____________________ che è, quanto al suo contenuto, quasi uguale al già considerato doc. A. L'appellante ammette che si trattava dello stesso oro oggetto della prima pattuizione, ossia che questa conferma d'ordine da parte dell'attrice sostituisce la prima, così che destinataria del metallo non fosse più __________, ma ____________________ persona giuridica di cui __________ -agli occhi di chi ha redatto il documento e che ne ha indicato nome e cognome- doveva pur essere persona responsabile; al punto che, per conto della società, egli ha controfirmato il documento. Quasi certamente prima di dare il via all'operazione (le testimonianze non chiariscono la cronologia dei fatti, mentre la scarsa documentazione relativa alle spese assertivamente sostenute dall'attrice non reca nessuna data all'infuori del doc. F del 10 novembre 1995), i rappresentanti dell'attrice disponevano così di un ulteriore elemento concreto a conferma del ruolo svolto da __________ e della sua posizione certamente non di mandante a titolo personale. E ciò senza prendere in considerazione l'eventualità che il doc. 1 rappresenti la conferma di un nuovo mandato, in sostituzione del primo.
Di fronte a questo complesso di prove documentali, le testimonianze assunte non sono in grado di mutare l'essenza dei fatti. Anzitutto perché esse risultano tra loro controverse: su punti secondari, ma anche su questioni di rilievo. Può infatti essere irrilevante sapere chi abbia firmato il doc. B (= doc. 2): se __________, come egli stesso afferma, o __________, come sostiene il secondo; così come non è determinante dove (in un bar di , verosimilmente al __________, o a __________) sia avvenuto il primo incontro fra i rappresentanti dell'attrice e il convenuto (accompagnato o no dal fratello __________e) (testi ____________________ e __________). Può invece essere rilevante sapere se il teste __________, come solo lui afferma, ha partecipato a un primo contatto informativo con __________ e i rappresentanti dell'attrice, poiché __________, fiduciario (amministratore), fin dall'inizio sapeva che l'operazione era voluta da __________. Ed è ancora più importante che lo stesso teste abbia riferito che __________ personalmente aveva dato disposizioni a __________ di preparare le infrastrutture necessarie in __________: da cui si potrebbe dedurre che certamente prima della partenza per quel Paese i rappresentanti dell'attrice avevano conosciuto il dominus del negozio. In secondo luogo, le testimonianze sono in genere imprecise, non solo sui luoghi, ma -come già osservato- anche sui tempi; ad esempio, il teste __________ afferma: "Il __________ garantiva l'operazione nel senso che lui forniva la garanzia ai proprietari della merce"; ciò che equivale a dire che il convenuto non avrebbe garantito per un negozio proprio; questione che assume rilevanza diversa a seconda del momento (ignoto) in cui il teste ne ha avuto conoscenza.
Tutte queste considerazioni confortano le conclusioni del primo giudice nel senso che l'attrice non ha saputo dimostrare (art. 8 CC) di aver ricevuto il mandato in questione personalmente dal convenuto, mentre non torna conto stabilire quale altra veste giuridica gli si addica: se quella, ammessa successivamente anche dall'attrice, di rappresentante di __________, o quella (contestata, comunque non provata) di mediatore.
L'appello deve pertanto essere respinto. La decisione sulle conseguenze pecuniarie del processo segue la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 9 marzo 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 3'500.- anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a __________, l'importo di fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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