AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2018.168
Data decisione, Autorità: 24.01.2019, IICCA
Titolo: Reclamo contro dispositivo sulle spese e le ripetibili gratuito patrocinio
Incarto n. 12.2018.168
Lugano 24 gennaio 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48 lett. b cfr. 7a e art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2018.63 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con domanda supercautelare e cautelare 7 novembre 2018 da
RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla convenuta locatrice di eliminare entro 15 giorni i difetti all’ente locato;
domanda avversata dalla controparte e che il Pretore aggiunto con decisione 7 dicembre 2018 ha ritenuto inammissibile, con spese e ripetibili poste a carico della parte soccombente;
reclamante l’istante, con reclamo 20 dicembre 2018, con cui chiede la riforma del dispositivo n. 2 del giudizio, nel senso di rinunciare al prelievo di spese processuali e tasse di giustizia, di essere esonerata dalla rifusione di ripetibili alla convenuta e di essere altresì posta al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto 29 ottobre 2014 CO 1 ha concesso in locazione a RE 1 un’abitazione sita a __________ per una pigione mensile di fr. 1'200.- (doc. G). Con istanza 30 marzo 2018 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, previo deposito a partire dal mese di marzo dell’intera pigione, la conduttrice ha chiesto l’eliminazione di asseriti difetti dell’ente locato e l’esecuzione di una serie di controlli, ottenendo l’8 ottobre 2018 l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 cpv. 4 CPC.
Con petizione 7 novembre 2018 RE 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo in via supercautelare e cautelare la condanna di CO 1 all’eliminazione a sue spese entro 15 giorni dei “difetti contenuti nell’appartamento” e nel merito la riduzione della pigione netta del 50% dal 1. gennaio 2015 e fino all’eliminazione degli asseriti difetti e fr. 30'000.- quale risarcimento del danno subito durante i quattro anni di locazione. In occasione dell’udienza di discussione della domanda cautelare del 6 dicembre 2018, la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria. Statuendo con decisione 7 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare e posto le spese a carico dell’istante, condannata altresì a rifondere ripetibili alla controparte.
Con reclamo 20 dicembre 2018 l’istante insorge contro il dispositivo n. 2 di questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di rinunciare al prelievo di spese processuali e tasse di giustizia, di essere esonerata dalla rifusione di ripetibili alla convenuta e di essere altresì posta al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
La decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno fr.10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIª ed., Vol. 1, art. 110, pag. 565).
Il Pretore aggiunto ha ritenuto, in sintesi, che la domanda cautelare fosse irricevibile già per una carente specificazione della domanda di giudizio, siccome la prestazione richiesta non risultava descritta in modo preciso e univoco, ma anzi addirittura appariva contraddittoria e indeterminata. Abbondanzialmente, il primo giudice ha peraltro rilevato che la domanda cautelare sarebbe comunque da respingere nel merito, difettandone i requisiti, segnatamente l’urgenza, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e la proporzionalità, risultando in sostanza un’inammissibile richiesta di provvedimento di esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 262 lett. b CPC. Stante l’inammissibilità dell’istanza, il Pretore aggiunto ha posto le spese giudiziarie a carico dell’istante, ritenuta l’assenza di una specifica domanda di gratuito patrocinio e comunque la mancanza dei requisiti per la sua concessione, condannandola pure a versare fr. 2'500.- di ripetibili, calcolati sulla base di un valore di causa di fr. 90'925.- corrispondente al costo complessivo delle riparazioni e degli interventi di eliminazione degli asseriti difetti.
La reclamante insorge contro il giudizio, limitatamente alla questione della mancata concessione del gratuito patrocinio, all’ammontare delle spese processuali e alle ripetibili.
diniego del gratuito patrocinio
ammontare della tassa di giustizia
ripetibili
valore di causa
La reclamente rimprovera al Pretore aggiunto un’errata applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC, il valore litigioso dovendo essere stabilito sulla base della domanda di causa che, nel caso in questione, non indicava alcuna cifra. Il primo giudice, a fronte di un petitum che non postulava il pagamento di una specifica somma e chiedeva l’eliminazione di una serie di difetti, ha correttamente valutato le circostanze rilevanti per determinare il valore litigioso (art. 91 cpv. 2 CPC). A fronte degli atti di causa e più specificatamente delle stesse allegazioni dell’istante che, a proposito del prevedibile costo complessivo del ripristino dell’ente locato, ha fatto capo alla valutazione di professionisti (prodotta quale doc. Q) per quantificare in fr. 90'925.- “il totale della spesa necessaria al fine di riportare l’appartamento in condizioni idonee” (petizione pag. 6 ad 4), non si può ora rimproverare al Pretore aggiunto di aver ritenuto che il valore di causa fosse da considerare perlomeno pari a tale ammontare. Anche questa censura è pertanto infondata.
Ne consegue che, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della reclamante che, in questa sede, non ha formulato alcuna domanda di gratuito patrocinio. Non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Il valore della presente procedura, ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è pari alla somma degli importi oggetto di reclamo.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo 20 dicembre 2018 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
D. Bozzini
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster