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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.52
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00052
Lugano 25 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, (inc. DI.97.155 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud) promossa con istanza 31 luglio 1997 da
rappr. dall'avv. ____________________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al versamento della somma di fr. 19'816.- e accessori a titolo di saldo sul bonus relativo allo stipendio del 1996;
causa in cui, opponendosi all'istanza, la convenuta ha anche presentato domanda riconvenzionale 16 settembre 1997 con cui postula la condanna di __________ al pagamento di un risarcimento danni di fr. 84'000.-, pari al mancato guadagno della banca per l'attività concorrenziale favorita dall'ex-dipendente presso altro istituto bancario;
ed ora sulla domanda di edizione da terzi, presentata il 25 novembre 1998 dalla banca convenuta, relativamente a determinata documentazione concernente il rapporto fra l'istante e la banca sua nuova datrice di lavoro, che il segretario assessore della pretura ha respinto con decreto 11 febbraio 1999;
appellante la convenuta con allegato 1. marzo 1999 con cui postula la riforma del decreto impugnato e l'accoglimento dell'istanza di edizione;
lette le osservazioni all'appello: 12 marzo 1999 della banca richiesta, __________; rispettivamente 15 marzo 1999 della parte istante;
richiamata la decisione 2 marzo 1999 del Segretario assessore che ha concesso effetto sospensivo all'appello;
considera
in fatto e in diritto:
Con la risposta la convenuta ha presentato una domanda riconvenzionale intesa a ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla banca dal signor __________.
contratto di lavoro __________ / __________;
copia lettere di conferma assunzione e corrispondenza precedente con lo stesso __________;
organigramma relativo alla posizione del signor __________ all'interno della banca;
conteggio stipendi dal 1. gennaio 1997 al 31 novembre 1998;
qualifiche del signor __________ nel corso di tutto il 1997;
copia ordinazione e fattura relativa alla stampa dei biglietti da visita del signor
copia ordinazione formulari di annuncio dell'ingresso del signor __________ tra il personale presso la fondazione LPP, così come presso la Cassa di compensazione AVS a cui è affiliata la __________ e fotocopia dei conteggi stipendi e dei pagamenti dei premi relativamente al signor __________ dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 1997;
copia dell'elenco nominativo (avente diritto economico e numero del conto cifrato) con relativi importi dei clienti passati dalla ____________________gestiti in passato o tuttora dal signor __________ nel periodo 1. gennaio 1997 - 31 novembre 1998;
documenti di apertura dei succitati conti con le relative condizioni di apertura.
All'istanza si è opposta __________ con allegato 13 gennaio 1999, sollevando eccezioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.
Con l'appello __________ sostiene che i risultati della prova proposta non concernono l'eventualità di una causa futura, ma l'azione pendente poiché interessano il comportamento dell'istante sia durante il primo semestre del 1997, sia durante il 1996, ossia quando era ancora attivo presso di lei: ne consegue che le prove richieste sono rilevanti anche nell'ambito dell'azione principale. Comunque sostiene che essa si oppone al pagamento del bonus litigioso anche a dipendenza dell'attività anticontrattuale svolta dall'istante durante il 1997. Per quanto concerne lo scopo delle prove, afferma che esse permetterebbero anche di suffragare (assieme ad altri elementi) il danno da lei patito. Contesta -quo alla sussidiarietà dell'edizione da terzo rispetto all'edizione da controparte- che parte almeno dei documenti elencati nella sua istanza possano essere richiesti all'istante. Dissente pure dal concetto di documento comune, così come inteso dal primo giudice nel decreto impugnato.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Per quanto riguarda i presupposti processuali, l'edizione da terzi non si differenzia dall'edizione dalla controparte, tant'è che l'art. 211 rinvia esplicitamente agli art. 206 e 207 CPC. Anche l'istanza di edizione da terzi deve pertanto indicare la designazione, almeno approssimativa, del documento o del suo contenuto, le circostanze di fatto che col medesimo s'intendono provare, nonché la legittimità della domanda di edizione così come descritta dall'art. 206 CPC. Oltre alla proprietà o comproprietà del documento a carico della parte richiesta, il giudice deve accertare che si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi; le corrispondenze relative a un affare comune o fra le parti e un intermediario. La giurisprudenza sorta nell'ambito di queste norme indica che il concetto di documento comune non permette interpretazioni estensive; concede tuttavia di considerare tale il documento di cui una parte abbia partecipato alla formazione e che costituisca così una fonte o prova comune di diritti (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 206, n. 2 e 4). Relativamente allo scopo perseguito dal richiedente -ciò che si confonde con l'ammissibilità della prova in sé- non è possibile postulare l'edizione di documenti a scopo esplorativo, ossia per scoprire se presso la controparte o presso terzi si trovino documenti atti a costituire prova nella causa (Cocchi / Trezzini, idem, n. 3); a fortiori non sarà ammissibile una tale indagine ai fini di una causa futura o comunque estranea a quella in cui l'istanza è stata presentata.
allegato introduttivo della domanda riconvenzionale poiché l'ha già fatto con l'allegato scritto di risposta e riconvenzionale prodotto -per quanto riguarda la risposta- con l'esplicito accordo del giudice e della controparte, così come si legge introduttivamente al verbale 16 settembre 1997. I termini della vertenza sono pertanto chiari: relativamente all'azione principale, lo scambio degli allegati (prescindendo dalle incidentali decise nel frattempo) si è completato con l'esposizione di replica e di duplica nel corso dell'udienza 25 novembre 1998 (verbale, p. 2-4). Per quanto riguarda la riconvenzionale, sono note, come già osservato, almeno le tesi petizionali di __________. La posizione di questa parte nelle due procedure è diversa: nell'azione principale essa sostiene che -prima ancora di disdire il contratto di lavoro (ossia prima del 20 dicembre 1996: doc. E)- l'istante aveva dirottato clientela verso la sua futura datrice di lavoro. Tenuto conto di queste circostanze e a dipendenza del fatto che il bonus litigioso, riferito al 1996, non era garantito come parte integrante del salario, ma dipendeva dalle prestazioni e dalla collaborazione dimostrata dal lavoratore, non vi sarebbe motivo per riconoscerlo, rispettivamente per riconoscerlo nell'importo richiesto. D'altra parte, poiché l'attività anticontrattuale dell'istante è continuata durante il primo semestre del 1997, nemmeno si pone il problema del riconoscimento di qualsiasi gratifica per quello stesso anno (richiesta non formulata dall'istante, ma cui è fatto cenno -per il momento- a titolo eventuale).
Con la domanda riconvenzionale invece __________ chiede alla controparte il risarcimento dei danni che le sono stati cagionati dalla perdita di clientela: essa calcola questo pregiudizio sulla base del valore complessivo del portafoglio dei nove clienti che hanno trasferito le proprie relazioni bancarie alla __________ durante i primi sei mesi del 1997, pari a fr. 16.8 Mio.; giacché nella prassi bancaria la mancata gestione di patrimoni viene di regola stimata nell'1‰ del totale, la perdita annua sarebbe di fr. 16'800.- Ciò che per cinque anni assomma a fr. 84'000.-, importo di cui viene chiesto il pagamento a __________ in via principale; subordinatamente la richiesta della banca è ridotta a fr. 64'184.-, ossia nell'eventualità che il credito di controparte venga interamente riconosciuto ed estinto per compensazione.
Esplicitamente la convenuta motiva la richiesta edizione degli ultimi due pacchetti di documenti (consid. 2) al fine di provare "il passaggio di clientela e la conseguente consistenza finanziaria operata dal signor __________ a discapito della ____________________Ciò che esula dalla causa in corso, ma potrebbe semmai ricadere nell'ambito della riconvenzionale. Di tutti gli altri documenti, essa assume l'idoneità per dimostrare "quando de facto o giuridicamente il signor __________ ha effettivamente iniziato a lavorare per la __________ ossia nell'ipotesi che dagli stessi emergano atti preparatori (altro non potrebbe risultare a dipendenza del tipo di documenti indicati) alla conclusione del contratto di lavoro con la nuova datrice di lavoro. Sennonché quella circostanza -in relazione alle rispettive allegazioni delle parti- non appare rilevante nella lite, né costituisce fatto contestato: già per questi motivi la prova non può essere ammessa (art. 184 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quanto attiene in modo specifico all'edizione (art. 206 n. 2 CPC), tutti i documenti richiesti non concernono nemmeno indirettamente i rapporti fra le parti in causa, ma esclusivamente i rapporti interni fra l'istante e la sua nuova datrice di lavoro: così le trattative per la sua assunzione, la sua collocazione nell'ambito della banca, il suo nuovo stipendio, le sue qualifiche professionali, la stampa dei biglietti da visita come collaboratore di __________ e le formalità concernenti la previdenza professionale come dipendente di quella banca.
Devono pertanto essere condivise le conclusioni del primo giudice sull'estraneità delle prove proposte nella vertenza sul bonus 1996. Ma anche in merito alla sussidiarietà della richiesta, dal momento che almeno parte della documentazione indicata può molto verosimilmente essere chiesta all'istante. Né può essere rimproverato al segretario assessore di aver apprezzato sommariamente le intenzioni della banca, dal momento che lei stessa, nello scritto 4 gennaio 1999 alla Pretura, considerava che l'esito dell'istanza di edizione, se non determinante, sarebbe stato importante per "valutare l'inoltro della propria petizione creditoria a seguito dell'ordinanza di disgiunzione delle due azioni ...".
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia:
L'appello
marzo 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà sia alla controparte, sia a __________, la somma di fr. 350.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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