AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.51
Data decisione, Autorità: 11.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00051
Lugano 11 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito in materia di contratto di lavoro OA.97.719 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 30 settembre 1997 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 19’530.30 oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 febbraio 1999 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 1° marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre il convenuto con osservazioni 8 marzo 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Richiamato il decreto 4 marzo 1999 del Presidente di questa Camera che ha conferito al gravame il richiesto effetto sospensivo,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il convenuto ha escusso l’attrice per fr. 19’530.30 oltre interessi sulla base del riconoscimento di debito dell’11 marzo 1996 (doc. 1) e di un conteggio relativo a spese di alloggio e di trasferta per il 1995 (doc. 2), ottenendo il 12 settembre 1997 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo intimatole.
B. Con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo l’esistenza di un vizio di volontà nella sottoscrizione dei riconoscimenti di debito, e l’inesistenza degli asseriti crediti, stante l’avvenuto pagamento della pretesa per ore supplementari, la mancata sopportazione da parte del convenuto delle spese di cui ha chiesto il rimborso e le affermazioni del resistente medesimo, il cui precedente patrocinatore aveva omesso di menzionare tali crediti, rilasciando così un riconoscimento di debito negativo, dal quale dedurre l’inesistenza di tali pretese, addotte oltretutto unicamente a titolo vessatorio.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo in benfondato delle proprie pretese, sorte nell’ambito del contratto di lavoro con l’attrice per cui egli aveva allestito per conto dell’attrice progetti edilizi per opere da eseguire nel__________ __________.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, esaminati i doc. 1 e 2, ha ritenuto che essi costituiscano riconoscimento di debito, e comportino perciò l’ammissione del fondamento delle pretese ivi indicate, escludendo perciò l’esistenza di un vizio di volontà dell’attrice all’atto della loro sottoscrizione.
Non potendosi conferire alla lettera 14 marzo 1997 dell’avv. __________ il preteso significato di un riconoscimento di debito negativo, andrebbero reiette tutte le eccezioni dell’attrice, e perciò anche la petizione nel suo complesso.
E. Con l’appello in rassegna l’attrice sostiene che il convenuto non avrebbe provato l’esistenza dei propri crediti, ribadendo in sostanza tutte le argomentazioni già sollevate nel primo processo.
Delle osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes Schuldbekenntnis”. Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito “kausales Schuldbekenntnis”, atteso che in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di attestare l’ammissione di un’obbligazione (II CCA 4 dicembre 1997 in re M./G., 16 maggio 1995 in re G. AG./B., 2 maggio 1995 in re O./A.; Kramer/Schmi-dlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/ Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO).
Ciò premesso, risultano fuori luogo sia i riferimenti del Pretore al diritto delle cartevalori (consid. 7) -i documenti in questione non incorporano in alcun modo gli eventuali diritti del convenuto nei confronti dell’attrice, e non sono perciò in tal senso un titolo di credito- che quelli dell’attrice alla nozione di riconoscimento di debito del diritto esecutivo (appello, pag. 4, 9) -del tutto irrilevante è perciò in questa sede di merito l’eventuale discrepanza tra le indicazioni del precetto esecutivo e la causale della pretesa in oggetto (II CCA 4 dicembre 1997 citata)-, dovendo essere intesa diversamente la natura dei decisivi doc. 1 e 2.
Questo significa che il diritto del convenuto all’adempimento dei crediti in questione in questa sede non è più fondato direttamente sulla sua relazione con la ditta __________ o dall’avvenuta prestazione di un certo numero di ore supplementari, ma piuttosto dal fatto che attrice e convenuta l’11 marzo 1996 hanno stabilito di liquidare quelle questioni con l’attribuzione al convenuto dei crediti ivi indicati.
Ciò implica il superamento sia delle censure dell’attrice riguardanti l’onere probatorio gravante il convenuto quo a tali pretese -che risultano comprovate proprio con l’attestazione dell’accordo di cui al doc. 1- che di quelle concernenti l’entità delle pretese in questione oppure l’esistenza di precedenti discordanti pattuizioni, dovendosi ritenere che lo scopo dell’accordo doc. 1 sia appunto stato quello di concordare le spettanze del convenuto, anche prescindendo, ai fini transattivi, dalla reale situazione di fatto, e sostituendo con questo nuovo accordo delle eventuali diverse manifestazioni di volontà esplicitate in precedenza.
3.1 Il fatto che il 23 gennaio 1996 l’attrice abbia effettuato un consistente pagamento per ore supplementari prestate dal convenuto (doc. 13) non ostava evidentemente a che potesse di principio esistere un altro credito per quel titolo relativo ad altre o alle stesse ore supplementari, e d’altra parte l’attrice non afferma di non avere saputo di tale pagamento allorché l’11 marzo 1996 ha concordato in fr. 11’892.80 il proprio debito per “differenza per ore annuali supplementari”. Dalla denominazione adottata parrebbe trattarsi del supplemento di retribuzione rispetto al salario normalmente dovuto (art. 321c cpv. 3 CO), ma il fatto che il convenuto abbia fornito questa spiegazione solo con le conclusioni di causa non gli può nuocere, essendo determinante ai fini dell’accoglimento della pretesa il fatto che il diritto sussista in virtù dell’accordo raggiunto tra le parti, e non tanto invece i motivi per cui le parti sono addivenute a quella soluzione.
3.2 Anche le censure concernenti i fr. 5’217.50 per il rimborso delle spese di formazione non sono decisive, avendo le testimonianze invocate dall’attrice attestato di un diverso accordo in proposito che manifestamente appare superato da quello di cui al doc. 1, mentre nulla prova che successivamente all’11 marzo 1996 le parti si siano accordate in senso contrario a quello fatto valere in causa.
E’ perciò del tutto fuori luogo affermare, nuovamente, che il convenuto non avrebbe provato il fondamento di tale pretesa (appello, punto 15, pag. 6; punto 17, pag. 7), mentre sono irrilevanti le riserve dell’attrice sul loro fondamento materiale, questioni superate dal consenso dell’attrice al loro rimborso, consenso rilasciato -come risulta dalle argomentazioni di cui al gravame (punto 16, pag. 6)- nella piena consapevolezza di quei problemi che vengono ora addotti (si sarebbe trattato di spese personali e non professionali) e che proprio per questo motivo non può essere in buona fede revocato.
Stante la pochezza delle argomentazioni dell’attrice, gravata del non ossequiato onere della prova circa le circostanze di fatto costitutive dell’errore, la questione può essere evasa, senza necessità di citazione letterale, con un semplice rinvio alle calzanti motivazione del giudizio impugnato.
Del tutto infondate sono anche le tesi secondo cui i crediti in questione non esisterebbero per non essere stati menzionati nella corrispondenza preprocessuale -l’attrice neppure indica la norma di diritto dalla quale discenderebbe tale inconsueta soluzione-, oppure per il motivo che essa sarebbe in possesso degli originali dei doc. 1 e 2, non potendosi conferire a tali documenti, come si è detto, valenza di titolo di credito, ma avendo invece essi carattere contrattuale, così che risulta all’atto pratico ininfluente il possesso dell’originale piuttosto che della copia del testo della pattuizione, che vale in virtù del consenso raggiunto e non invece per il potere esercitato sul documento.
L’attrice censura infine l’accollo a suo carico delle spese e tasse di giustizia nonostante la fondamentale gratuità della procedura.
A torto.
Contrariamente alla sua opinione, la decisione del Pretore è infatti conforme al disposto di cui all’art. 417 CPC, che consente di accollare alla parte temeraria -valutazione contro la quale la parte attrice non insorge esplicitamente- le spese causate (art. 417 cpv. 1 lit. e CPC).
Ne deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria e perciò ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 1° marzo 1999 __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. L’attrice rifonderà al convenuto fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster