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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.46
Data decisione, Autorità: 20.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00046
Lugano 20 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa di sfratto dei conduttori (inc. DI.99.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con istanza 20 gennaio 1999 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
relativamente a un appartamento, sito al fondo part. no. __________ RFD di __________
cui il convenuto si è opposto e che il pretore ha accolto con pronuncia 15 febbraio 1999;
appellante __________ con allegato 19 febbraio 1999 con cui chiede che determinate prove rifiutate dal pretore siano assunte in questa sede e che, in riforma della sentenza impugnata, l'istanza di sfratto sia respinta;
lette le osservazioni 1. marzo 1999 __________;
richiamato il decreto 22 febbraio 1999 del presidente di questa Camera che ha concesso effetto sospensivo all'appello;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
L'immobile in cui si trova l'ente occupato dal convenuto è costituito di due appartamenti. Al primo piano vi abita, con la propria famiglia, l'istante, che ne è proprietaria, mentre l'appartamento sottostante era stato concesso in usufrutto alla madre dell'istante, signora __________, deceduta il 7 ottobre 1998. Il convenuto è stato compagno di quest'ultima, convivendo con lei nell'appartamento. In data 4 ottobre 1998 l'istante ha sottoscritto una dichiarazione redatta dal convenuto e recante la data del 26 settembre che ha il seguente tenore: "In rispetto alla volontà di mia madre __________. Io sottoscritta __________ dichiaro di lasciare in usufrutto gratuito l'appartamento a pian terreno e gli oggetti di proprietà di mia madre nella mia casa ad __________ in via aerodromo 30 per un periodo di 3 anni (tre anni) al signor __________ a tutt'oggi compagno e convivente di mia madre" (doc. B). Pentitasi dell'impegno preso, il giorno successivo 5 ottobre, l'istante ha inviato alla controparte uno scritto in cui dichiarava di non ritenersi vincolata al precedente impegno (doc. C). La firma che il convenuto ha apposto sul documento accanto a quella della signora __________, è stata da lui contestata come falsa davanti al pretore. Due mesi dopo la scomparsa della madre, la proprietaria dell'appartamento ha intimato al convenuto di lasciare i locali entro il 14 dicembre e successivamente entro il 15 gennaio 1999. L'istanza in esame considera terminato il rapporto di comodato instauratosi fra il convenuto e la madre dell'istante, con la morte di questa.
Con la sentenza impugnata il pretore, non rispondendo né alla tesi dell'istante secondo cui il la prima dichiarazione da lei sottoscritta sarebbe viziata da errore, né al quesito sollevato dal convenuto relativamente alla falsità della sua firma sulla comunicazione 5 ottobre 1998, ha accolto l'istanza di sfratto dopo aver considerato che l'usufrutto su un immobile deve essere costituito nella forma dell'atto pubblico. Poiché in concreto ciò non è avvenuto, la pattuizione 26 settembre / 4 ottobre non è valida. D'altra parte, il comodato instauratosi tra il convenuto e la sua convivente ha preso fine alla morte di questa, senza la necessità di una disdetta da parte dell'istante.
L'appellante censura la sentenza pretorile in particolare laddove considera insindacabile la volontà delle parti, espressa nel doc. B, di pattuire un usufrutto, osservando che invece l'esame delle circostanze porta semmai a considerare il loro impegno come un comodato per la durata di tre anni. Al dilà della lettera dell'accordo, egli sostiene che il termine "usufrutto" è stato usato per errore, simile istituto non giustificandosi al solo scopo di concedere al convivente della madre di continuare a vivere gratuitamente e per un tempo limitato in quell'appartamento. Della proposta assunzione di prove in questa sede si dirà nel seguito.
In virtù dell'art. 18 CO, il contenuto, ossia la natura di un contratto dev'essere determinato sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti e non della terminologia usata. In altre parole, una pattuizione dev'essere interpretata, tenendo conto dell'ambito nel quale è nata e di tutti gli elementi della realtà contrattuale, così che ne risulti un significato il più possibile ragionevole (Kramer / Schmidlin, Comm. di Berna, 1986, art. 18 CO, N. 41, 42 e 44). In quest'ambito appare superato il principio secondo cui non è applicabile l'art. 18 cpv. 1 CO se il testo letterale del contratto è chiaro e univoco ("in claris non fit interpretatio"); infatti, la lettera di un accordo non è determinante, appena vi sono indizi che la vera volontà delle parti sia un'altra (Kramer / Schmidlin, op. cit., N. 47 e Jäggi / Gauch, Comm. di Zurigo, 1980, art. 18 CO, N. 368). Né è determinante la forma adottata nella pattuizione per giungere a conclusioni sul contenuto della stessa: anzitutto s'impone di individuare la sostanza del contratto e nel seguito, se è il caso, di giudicarne la validità per motivi formali (Kramer / Schmidlin, op. cit., N. 59).
Sulla base di questi principi informativi, prima di verificare l'esattezza delle conclusioni pretorili quanto alla forma della pattuizione eventualmente intervenuta fra le parti in causa, dev'essere individuata la volontà delle parti che, secondo la lettera della dichiarazione (doc. B) avrebbero inteso costituire un "usufrutto gratuito" sull'appartamento in questione. A tale scopo non può essere determinante il rapporto allora ancora esistente fra madre e figlia anche perché se le allegazioni indicano essersi trattato di usufrutto a favore della madre, non se ne conoscono le particolarità. Comunque un simile diritto si sarebbe ampiamente giustificato, tenuto conto delle risultanze di Registro fondiario, ossia che la madre, già proprietaria del bene immobile, l'aveva ceduto all'unica figlia, verosimilmente riservandosi l'usufrutto sull'appartamento da lei occupato, comunque nell'ambito della costituzione di un vitalizio (doc. H). In altri termini, il diritto d'usufrutto goduto dalla madre, è stato il risultato di una regolamentazione per nulla particolare dei rapporti fra madre e figlia che pertanto non può avere nessun rilievo nell'interpretazione delle relazioni fra le parti in causa. L'interesse e la preoccupazione del convenuto può essere ricercata nello scritto col quale egli è riuscito a ottenere il consenso della controparte alle sue richieste (doc. A); richieste intese semplicemente a poter continuare ad abitare nell'appartamento della madre per un certo periodo. Nulla di più, ma anche nulla di più lontano da ciò che comporta un usufrutto così come previsto agli art. 745 e segg. CC, in particolare per quanto concerne la manutenzione e l'amministrazione del bene immobile, così come il pagamento dell'interesse sui debiti, delle imposte e di eventuali tasse (art. 764 e 765 CC): caratteristiche rilevanti, tali da distinguere l'usufrutto dalla locazione e quindi anche dal comodato (Baumann M., in Comm. di Zurigo, 1999, art. 745 - 778 CC, N. 53). D'altra parte proprio il carattere di particolare impegno di questo tipo di contratto richiama l'esigenza di una chiarezza ben superiore a quella contenuta nella lettera doc. A che può essere considerata come offerta di pattuizione, dal momento che nessun elemento di contenuto caratterizza la dichiarazione doc. B, all'infuori della durata dell'impegno e della sua gratuità. Se ne deve concludere che entrambe le parti abbiano inteso pattuire un comodato in favore del convenuto, ossia l'occupazione gratuita dell'appartamento per un tempo determinato, in conformità con l'art. 305 CO. Conclusione peraltro conforme con il principio dell'affidamento, siccome nella concreta situazione solo così avrebbe potuto essere oggettivamente capita l'offerta di pattuizione (Kramer / Schmidlin, op. cit., art. 18 CO, N. 67).
In tal senso la decisione pretorile non può essere condivisa. Non trattandosi infatti della pattuizione di un usufrutto, non ha più rilevanza alcuna la constatazione della nullità del contratto per vizio di forma. A dipendenza di questa conclusione diviene priva d'oggetto anche la domanda dell'appellante (art. 322 CPC) di assumere in questa sede i testi __________ e __________, proposti dal convenuto e non ammessi dal pretore: la loro assunzione è infatti postulata per provare la volontà delle parti di pattuire effettivamente un comodato.
Le parti hanno dibattuto sulla possibilità che l'istante, vivente ancora l'usufruttuaria, pattuisse alcunché con un terzo in merito all'uso dell'appartamento di cui disponeva della nuda proprietà. Dalla dichiarazione in esame (doc. B) si potrebbe forse dedurre che la signora __________ volesse agire in rappresentanza della madre: sennonché nessuno in causa sostiene l'esistenza di una valida procura conferita dalla signora __________ all'istante. Piuttosto, tenuto conto delle incontestate condizioni di salute della madre (che sarebbe deceduta tre giorni dopo la pattuizione litigiosa), v'è da chiedersi se la volontà delle parti non fosse intesa a regolare i loro rapporti successivamente a quella data (ancorché incerta), dal momento che l'istante era comunque già proprietaria dell'appartamento (e quindi non ci sarebbero stati problemi ereditari) e che con la morte sarebbero venuti meno sia l'usufrutto in favore della madre (art. 749 CC), sia il comodato da lei concesso al convenuto. Comunque nulla si oppone alla pattuizione di un comodato per un termine futuro.
Alla validità della pattuizione l'istante oppone la sua dichiarazione di annullamento dell'accordo che reca la data del 5 ottobre 1998 e anche la firma di __________ (doc. C), dal medesimo eccepita di falso. A dipendenza di quanto fin qui esposto appare evidente la necessità di far luce sulla validità del documento: esso infatti potrebbe essere la chiave di volta della lite.
Il pretore, in sede di udienza 11 febbraio 1999, ha iniziato la trattazione dell'eccezione di falso in conformità con gli art. 216 segg. CPC, in particolare invitando il convenuto ad apporre sul verbale alcune firme di confronto (art. 222 cpv. 2 CPC). In chiusura di udienza, è stato messo a protocollo: "Le parti prendono atto che qualora il pretore, dopo essersi pronunciato sull'eccezione di falso (sia ammettendo sia escludendo dagli atti il doc. C), dovesse respingere tutte le prove indicate dalla parte convenuta, deciderà senza ulteriori atti d'istruttoria né convocazione delle parti". Così è stato; in sentenza, il primo giudice ha affermato non essere necessario pronunciarsi sull'eccezione di falso "poiché la pattuizione dell'usufrutto non è comunque valida, così che anche il suo annullamento risulta superfluo". In sostanza, egli ha lasciato irrisolta la questione dell'assunzione all'incarto del doc. C di cui resta contestata l'autenticità.
Al proposito, l'appellante chiede che venga esaminata l'eccezione di falso (appello, punto 11), ossia che questa Camera si risolva sull'acquisizione del documento in questione. Sennonché ciò equivarrebbe ad acquisire agli atti nuovi documenti, ciò che è escluso dall'art. 321 CPC, né rientra nelle possibilità offerte dall'art. 322 CPC, anche perché sulla stessa prova il pretore non ha emanato decisione alcuna (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 322, N. 7 e 9). Decisione che egli aveva preannunciato a conclusione del dibattimento 11 febbraio 1999, senza poi concludere l'incidente ai sensi dell'art. 226 CPC. In tal modo egli ha arrecato un pregiudizio processuale all'appellante che non può essere sanato se non annullando la decisione impugnata e rinviando la causa al primo giudice perché proceda a un nuovo giudizio, dopo essersi espresso sull'eccezione di falso (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 182, N. 3 e art. 143, N. 2).
In tal senso l'appello dev'essere accolto, mentre il giudizio sulle spese e le ripetibili segue la soccombenza dell'istante.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 19 febbraio 1999 __________ è parzialemente accolto.
La sentenza 15 febbraio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata, ad eccezione del dispositivo n. 6 riguardante l'assistenza giudiziaria.
§. L'incarto è rinviato al pretore perché proceda a un nuovo giudizio sul merito nel senso dei considerandi.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.-, da anticipare dall'appellante sono poste a carico di __________. Essa rifonderà ad __________ la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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