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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.42
Data decisione, Autorità: 17.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00042
Lugano 17 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sulle pretese di diritto civile trattate nella causa penale (inc. DT.96.66 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4) e formulate con istanza 30 settembre 1993 da
rappr. dalla __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
accolta dal pretore con sentenza 30 luglio 1996 che ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 41'234.20 a titolo di risarcimento;
appellante __________ che, con allegato 17 febbraio 1999, in riforma della sentenza penale impugnata, chiede la reiezione della pretesa avanzata dall'Ufficio delle imposte alla fonte, con il carico delle spese e della tassa di giustizia allo __________ e con il riconoscimento di ripetibili per fr. 3'200.-;
mentre controparte non ha presentato osservazioni all'appello;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
Con la sentenza penale 30 luglio 1996 il Pretore di Lugano ha riconosciuto l'appellante colpevole di violazione della legge tributaria e l'ha perciò condannato alla pena di 8 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per due anni. Contestualmente, accogliendo la domanda di risarcimento della parte civile -formulata con la citata istanza 30 settembre 1993- l'ha condannato a versare allo __________ la somma di fr. 41'234.20. In sostanza, l'appellante, già presidente del Consiglio d'amministrazione dell'impresa di costruzioni __________ con sede a __________, è stato considerato responsabile di non aver riversato all'autorità fiscale le imposte alla fonte trattenute dalla datrice di lavoro sul salario dei dipendenti non domiciliati in Svizzera e ciò durante il 1992 (cfr. istanza ACC 30 settembre 1993 e conteggi annessi: doc. 5; DAP 2 aprile 1996: doc. 23). La società anonima, dapprima al beneficio di una moratoria concordataria, decretata il 30 aprile 1993, è poi stata dichiarata fallita con decisione 24 novembre 1993.
Con ricorso per cassazione 9 settembre 1996, l'appellante ha postulato tra l'altro la decadenza del procedimento penale a dipendenza del fatto che, con sentenza 2 ottobre 1994, il Pretore di Lugano aveva omologato il concordato con abbandono dell'attivo da lui proposto (personalmente) il 7 dicembre 1993, così che il suo debito nei confronti dell'autorità fiscale doveva considerarsi estinto. La CCRP, con pronuncia 28 gennaio 1999, ha respinto la censura, osservando che la responsabilità per i fatti configuranti reato penale era sorta ben prima dell'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo; in particolare ha precisato che gli effetti della decisione di omologazione concernono soltanto le modalità di estinzione del debito, nel senso che il creditore non può che rifarsi su quanto messo a disposizione dal debitore, ma non incidono sul reato penale già consumato (consid. 4).
In questa sede, __________ propone un discorso analogo, evidentemente non riferito alla condanna penale, ma al dispositivo di natura civile. Osservato avantutto che il giudice penale ha accolto la pretesa in questione senza particolari motivazioni e senza verificare i presupposti della responsabilità, egli sostiene la mancanza del requisito del pregiudizio a dipendenza dell'effetto del concordato personale con abbandono dell'attivo da lui proposto e omologato dal giudice; concordato che -sempre secondo l'appellante- ha comportato l'estinzione di tutti i suoi debiti. In particolare, dal momento che il giudice penale era stato messo al corrente dell'esito della domanda di concordato, avrebbe dovuto considerare d'ufficio gli effetti giuridici di quella decisione sui debiti dell'appellante.
Per mezzo del concordato con abbandono dell'attivo vengono ceduti ai creditori tutti o parte dei beni del debitore affinché possano, nell'ambito della liquidazione, soddisfare le loro pretese. Come per le altre forme di concordato, esso è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della pubblicazione della moratoria o, senza il consenso del commissario, dopo detta pubblicazione (art. 310 LEF). Proceduralmente, per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione e il grado dei loro crediti, i liquidatori compileranno uno stato di collocazione (graduatoria) (cfr. Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, ed. 6, 1997, § 55, N. 33). Il soddisfacimento dei creditori avverrà così esclusivamente in conformità con i modi, con gli importi e con i tempi previsti (Amonn / Gasser, op. cit., ibidem, N. 3), dalla pattuizione transattiva che, in cambio della cessione di determinati beni del debitore, gli garantisce la liberazione dai debiti che partecipano alla procedura (DTF 109 III 128). Le caratteristiche di questa procedura, su cui si fonda l'appellante, nulla hanno però a che fare con la determinazione dei singoli crediti. Nella fattispecie, lo stesso appellante concorda sul fatto che il credito in esame è sorto al più tardi in data 30 settembre 1993 (costituzione di parte civile), ma verosimilmente già con le ingiunzioni dell'autorità fiscale alla __________ per il riversamento delle imposte trattenute: comunque, prima dell'istanza 7 dicembre 1993 e dell'omologazione del concordato 4 ottobre 1994. A dipendenza di questa circostanza, il credito dell'istante -per quanto qui risulta- dovrebbe partecipare al concordato con abbandono dell'attivo e quindi essere inscritto nella graduatoria, nonché essere soddisfatto, in sede di liquidazione, secondo lo stato di riparto allestito dai liquidatori (art. 326 LEF). Ma presupposto per procedere in tal senso è l'esistenza del credito, sorto così come descritto dall'appellante e confermato nel suo importo dal giudice del merito con la pronuncia impugnata. Mal si comprende pertanto la tesi dell'appellante laddove pretende, sulla base di principi procedurali del concordato, di considerare sostanzialmente il credito "estinto", già a dipendenza dell'omologazione del medesimo. Una simile situazione non è prevista dalla legge, mentre l'invocato effetto liberatorio in favore del debitore è connesso con l'esigibilità del credito, ormai dettata -dopo la sentenza di omologazione- dalle condizioni della transazione concordataria. Effetto liberatorio di cui dovrà tenere conto chi è preposto all'esecuzione della liquidazione sulla base degli atti dell'incartamento del concordato, ma certamente non il giudice chiamato a verificare l'esistenza e l'entità del credito in virtù dei presupposti del diritto sostanziale.
Non stupisce pertanto che il pretore, ancorché sulle pretese di diritto civile la sua decisione si trovi al limite della validità a dipendenza della stringatissima motivazione, non abbia affrontato il tema del concordato personale concesso all'appellante, in data anteriore al decreto d'accusa. D'altra parte, v'è da chiedersi, se veramente quel giudice dovesse d'ufficio (come pretende __________) chinarsi su questa problematica, mentre dal verbale dei dibattimenti non risulta che all'argomento di difesa sia stato fatto cenno alcuno, nemmeno sotto forma di semplice riferimento alla documentazione prodotta dal suo difensore in data 20 marzo 1996. La domanda può restare tuttavia senza risposta, visto l'esito dell'appello che non può essere che negativo.
La decisione sulle conseguenze pecuniarie della procedura seguono la soccombenza dell'appellante. Alla parte convenuta, che non ha presentato osservazioni all'appello, non possono venir assegnate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
L'appello 17 febbraio 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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