AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.36
Data decisione, Autorità: 08.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00036
Lugano 8 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. 12.99.36 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1) promossa con 29 ottobre 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 54'560.90 oltre accessori;
domanda cui la società convenuta si è opposta (salvo per l'importo di fr. 14'250.-) e che il pretore ha accolto integralmente per quanto riguarda l'importo capitale e parzialmente per quanto riguarda gli interessi;
appellante la convenuta con allegato 9 febbraio 1999 col quale postula, in riforma del querelato giudizio, l'accoglimento della petizione limitatamente a fr. 17'970.50;
lette le osservazioni all'appello di data 16 marzo 1999;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
fatt. no. 130 del 24.07.96 per Lit. 15'505'350.- (doc. D),
fatt. no. 159 del 21.11.96 per Lit. 14'319'000.- (doc. E),
fatt. no. 5 del 12.02.97 per Lit. 9'452'520.- (doc. F),
fatt. no. 7 del 25.02.97 per Lit. 9'452'520.- (doc. G),
ovvero in totale Lit. 48'729'390.-
A questo importo l'attrice somma Lit. 13'986'000.- pari al valore di un certo numero di pianali (o palette) necessari al trasporto della merce e rimasti presso __________ alla fine dei rapporti commerciali fra le parti.
La convenuta non contesta il credito complessivo per le quattro forniture non pagate, ma vi oppone in parziale compensazione, un proprio credito di fr. 24'424.- corrispondente complessivamente agli esborsi da essa sopportati per porre rimedio nei confronti di propri clienti alla fornitura di merce difettata. Per quanto riguarda i pianali sostiene l'inesistenza del credito poiché la merce è stata regolarmente riconsegnata all'attrice. Contesta inoltre il calcolo degli interessi di mora così come proposto in causa.
Delle censure dell'appello e delle relative osservazioni di controparte si dirà nei considerandi seguenti.
Per quanto riguarda il primo punto, l'appellante considera la circostanza secondo cui non sarebbe possibile far capo alle condizioni generali del contratto (CG) solo quando fa comodo, tant'è che il presente processo si svolge a Lugano, mentre il contratto prevedeva per ogni contestazione la competenza del Tribunale di __________ doc. C, foglio 2, retro). Contrariamente a quanto possa apparire, l'appellante non ha sollevato né tardivamente, né mai eccezione d'incompetenza territoriale; tuttavia la sua argomentazione non può essere seguita per il motivo che le parti possono rinunciare a un foro convenzionale, anche nella forma tacita: in concreto, la convenuta, entrando nel merito della lite senza eccepire alcunché, ha permesso l'attuarsi di una proroga di foro (art. 22 cpv. 1 lett. b CPC) rispetto al foro convenzionale. Ciò riguarda però esclusivamente il punto 11 delle CG e non può rendere invalide le altre norme pattuite che nulla hanno a che vedere con il luogo del processo.
La Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 (CV) costituisce una raccolta di norme di diritto sostanziale che regolano il contratto di compravendita di merci fra soggetti aventi il loro stabilimento in Paesi diversi, purché fra loro vincolati dallo stesso trattato (Erdem H. E., La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne, Friborgo, 1990, p. 15). La CV vale per l'Italia dal 1. gennaio 1988 e per la Svizzera dal 1. marzo 1991: essa potrrebbe quindi trovare applicazione nella presente controversia. L'appellante ritiene monco il riferimento del primo giudice all'art. 39 CV per non aver tenuto conto del suo capoverso 2. Sennonché, nel caso in esame, tale seconda norma non concerne i termini della lite: essa infatti non deroga al contenuto del capoverso 1, limitandosi a indicare il tempo massimo di due anni trascorso il quale decade il diritto del compratore di prevalersi di difetti di conformità nei confronti del venditore (Dessemontet F., Les contrats de vente internationale de marchandises, Losanna 1991 - Cedidac, p. 228-229).
Per quanto riguarda le partite difettose, l'appellante ha ammesso già in sede di duplica di aver ricevuto dalla controparte due note di credito per complessive Lit. 20'491'500. La prima di esse (la seconda è indicata come completiva della prima) reca l'indicazione: "Rimborso danni a totale chiusura contestazione su forniture della Bottiglia bordolese 500ml V. MB periodo gennaio - giugno '96" (doc. U). Essa era stata peraltro preceduta da uno scritto 11 ottobre 1996 a __________, intestato "Chiusura contestazione", col quale si annunciava che la ditta produttrice del vetro aveva riconosciuto la somma di Lit. 17'219'747 per i difetti in esame. Secondo quanto indicato dalla convenuta all'attrice nel suo esposto 7 ottobre 1997 (doc. 1), l'importo ricevuto concerneva difetti riscontrati in 71'900 bottiglie, consegnate (verosimilmente alla clientela) nel corso dei primi mesi del 1996. Si tratta delle partite di merce personalmente verificate dal dirigente dell'attrice, signor __________, rimasto presso la medesima fino a fine maggio 1996 (doc. 1 e stesso teste). La convenuta già nel citato doc. 1 e poi in causa sostiene di aver avuto altri pregiudizi a dipendenza della merce difettosa, non coperti dagli accrediti riconosciuti dalla venditrice. E' quanto rappresenta il credito in contestazione, concernente altri clienti assertivamente non presi in considerazione al momento dell'accordo sull'abbuono riconosciuto (doc. 1). Contrariamente alla tesi dell'appellante, sul significato dell'indicazione delle forniture difettate e sulla portata del riconoscimento da parte della fornitrice (doc. U) si può condividere il giudizio del primo giudice: è vero infatti che la reazione al precetto esecutivo dell'attrice (inteso all'incasso dell'importo oggetto della petizione), in cui è stata sollevata per la prima volta la questione dei difetti e del loro risarcimento, indica -al pari della cennata nota di credito- trattarsi di "forniture difettose del periodo gennaio / giugno 1996" (doc. O e T); ciò che corrisponde all'indicazione del teste __________ quando afferma che "la contestazione era limitata a quel tipo di bottiglia" (bordolese 500 ml di vetro mezzo bianco) la cui fornitura era avvenuta fra l'agosto / settembre 1995 e la fine di maggio 1996. Per il resto, il teste non ha potuto fornire informazioni determinanti; egli infatti non era più presente in ditta al momento in cui intervenne l'accordo sulle note di credito per cui ha dovuto limitarsi a commentare che, stimando il pregiudizio dell'acquirente attorno ai 40 milioni di Lit., non avrebbe pensato che le parti "riuscissero a dirimere completamente la questione" con una cifra pari alla metà. A giustificare la pretesa di ulteriori pregiudizi resta così soltanto l'allegazione della convenuta di non aver disposto di dati sufficienti per far valere integralmente le proprie pretese. Tuttavia l'istruttoria smentisce questo assunto; infatti, al proposito balza all'occhio il fatto che gli importi elencati nel doc. 1 (scritto __________ del 7 ottobre 1997) sono identici o quasi a quelli posti in causa (risposta 12 gennaio 1998, ad 9 -11), mentre i giustificativi esibiti dalla convenuta risalgono tutti al periodo agosto - 9 ottobre 1996 (ad eccezione del doc. 5 laddove tuttavia il cliente aveva ricevuto la merce già il 3 aprile 1996). Ciò dimostra che anche queste partite difettose erano note alla convenuta già al momento in cui accettava la liquidazione offertale dalla venditrice, rispettivamente che, senza motivo, essa ha atteso approssimativamente un anno prima di notificare alla controparte quella che pretende essere l'entità completa della carente fornitura e del relativo pregiudizio, senza nel frattempo aver dimostrato alla controparte di contestare in qualsiasi modo la cennata transazione.
Il primo giudice ha risolto questo contenzioso anche facendo riferimento all'obbligo dell'acquirente di notificare tempestivamente i difetti della cosa acquistata. Al proposito va ricordato che uno degli scopi della notifica di difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la merce è stata o no accettata dal compratore, rispettivamente se debba attendersi che quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell H., in Comm. di Basilea al CO, ed. 2, art. 201 CO, N. 1). Per questa ragione l'art. 201 CO (le cui caratteristiche sono simili all'analoga regolamentazione della CV: cfr. Keller / Siehr, Kaufrecht, ed. 3, p. 192) prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali difetti della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento delle cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente perde il suo diritto alla garanzia (Honsell, op. cit., ibidem, N. 2). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Se la merce acquistata è destinata ad essere ulteriormente alienata (come nel caso concreto), l'acquirente è ugualmente tenuto a verificarla da sé, salvo accordi particolari (Honsell, op. cit., ibidem, N. 6). Dal punto di vista del contenuto, la notifica dev'essere tale da mettere il venditore nella situazione di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell, op. cit., ibidem, N. 10); in altre parole, questi, sulle informazioni ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller / Siehr, op. cit., p. 84).
Nel concreto, il punto 7 delle CG recita che eventuali reclami devono essere comunicati per scritto a mezzo lettera raccomandata entro 8 giorni dalla data del ricevimento della merce, a pena di decadenza (doc. C). Questa limitazione nel tempo -in evidente favore del venditore- prevale sulla CV la cui applicazione può essere esclusa o limitata dall'autonomia dei contraenti (Herrmann G., Anwendungsbereich des Wiener Kaufrechts, in Wiener Kaufrecht, Berner Tage für die juristische Praxis, 1991, p. 93). Nel caso concreto, non si conosce alcun accordo sull'eventuale possibilità di verifica della merce presso terzi; ancorché esso sembri poter essere escluso dalla citata norma delle CG, la venditrice ha ammesso tale possibilità, inviando il proprio signor __________ presso clienti dell'acquirente per verificare personalmente la carente qualità della merce fornita. Inoltre, non si conosce quando la notifica avvenne; ma essa fu accettata dalla venditrice che reagì nel modo descritto. Nemmeno è nota l'entità della segnalazione che ad ogni modo avrebbe dovuto essere verificata dal signor __________ il cui rapporto, poi trasmesso dalla venditrice alla produttrice __________ (teste), indicava -come già detto- difetti presso 71'900 bottiglie (doc. 1). Sta di fatto che la convenuta non ha dimostrato né presso quali clienti si sono trovate le bottiglie difettose di cui alla cennata verifica, né che, in particolare, la fornitura ai clienti indicati nell'allegato di risposta sia rimasta esclusa dalle trattative di liquidazione della pendenza relativa ai difetti. Si volesse ammettere la tesi dell'appellante e si volesse altresì prescindere dal significato chiaro degli accordi transattivi ottobre - dicembre 1996 (doc. U), può essere senz'altro rimproverato all'acquirente di non aver mai notificato alla controparte una quantità importante di bottiglie verosimilmente difettose: né nel termine contrattuale di 8 giorni da quando i clienti le avevano notificato i danni scoperti, né (semmai ne ricorresse l'applicabilità) nel termine ragionevole di cui all'art. 39 cpv. 1 CV, secondo il quale la notifica deve contenere informazioni sulla natura, il contenuto e l'entità della reclamazione (Dessemontet, op. cit., p. 229). In ogni modo l'acquirente è decaduta nel diritto di prevalersi per i difetti riscontrati nella merce, eventualmente non compresa nella transazione di cui al doc. U.
Per quanto riguarda i pianali la sentenza pretorile è inattaccabile. Essa si fonda infatti su un conteggio delle forniture e delle rese di cosiddetti pianali Euro che -come sostenuto dall'attrice- dà un saldo finale di 777 pezzi (doc. R). La restituzione di 748 pianali, avvenuta il 14 giugno 1996 (doc. Q), che rappresenta l'unico argomento di difesa della convenuta, è tuttavia compresa nel conteggio citato. E' vero ciò che propone la convenuta per la prima volta in questa sede (e quindi irritualmente per l'art. 321 CPC), ossia che i pianali Euro venivano fatturati a Lit. 18'000 se non resi immediatamente (doc. C); ma i giustificativi che essa indica (doc. D ed E) per dimostrare l'avvenuta fatturazione, dimostrano tutt'altro, ossia un addebito per i pianali __________ e non per i pianali __________, indicati come "in temporanea esportazione" (doc. D).
La censura relativa agli interessi di mora non è ammissibile poiché non è sostanziata, non indicando nessun motivo per cui l'appellante postula un tasso inferiore a quello del 6% applicato dal primo giudice (art. 309 cpv. 5 e cpv. 2 lett. f CPC).
Il calcolo della tassa di giustizia e delle ripetibili -che seguono il giudizio di soccombenza- deve tener conto del valore dell'appello (fr. 36'590.40).
Per tutti questi motivi,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 9 febbraio 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a __________ la somma di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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