AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.33
Data decisione, Autorità: 24.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00033
Lugano 24 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA 95.169 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2) promossa con petizione 27 giugno 1991 da
____________________rappr.ti dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 11'102.30 (aumentato in sede di replica a fr. 11'446.30) oltre accessori;
domanda avversata dal convenuto ma accolta dal pretore limitatamente alla somma di fr. 8'440.20 con sentenza 31 dicembre 1998;
appellante il convenuto con allegato 4 febbraio 1999 che, in riforma del giudizio impugnato, postula la reiezione della petizione;
lette le osservazioni all'appello di data 15 marzo 1999;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo che non corrisponde al vero che non ha dato seguito alle interpellazioni dei committenti per riparare i difetti, mentre attribuisce alla carente disponibilità dei signori __________ le difficoltà di incontro e di intervento sulle installazioni. Per quanto riguarda un appuntamento fissato dai committenti al 15 giugno 1990 e da loro ritenuto inderogabile, allega di essere stato convocato per esami in ospedale e di avere reso nota la circostanza alla controparte. In genere rimprovera agli attori ingiustificata intransigenza al momento di fissare date e orari degli incontri: in tal modo essi non gli hanno reso possibile la constatazione dei pregiudizi e l'eventuale esecuzione delle riparazioni auspicate. Negando pure forza probatoria agli accertamenti effettuati prima dell'intervento della ditta __________, contesta il diritto dei committenti ad aver fatto capo alla stessa e quindi a chiedere in causa il risarcimento dei costi provocati dagli interventi di riparazione. Quanto alla constatazione dello stato delle cose, il convenuto lamenta di non aver avuto la possibilità di intervenirvi in contraddittorio, ciò che sarebbe avvenuto se i signori __________ avessero chiesto una prova a futura memoria. Sostiene infine che la fattura esposta dalla ditta __________ contempla lavori estranei alla riparazione dei pretesi difetti.
Nella sentenza impugnata, ricordate le norme applicabili alla fattispecie ed ammessa la tempestività della notifica dei difetti, il pretore considera anzitutto che l'istruttoria ha accertato come le macchie d'umidità riscontrate sul soffitto di un locale siano causate a perdite d'acqua dai wc istallati dal convenuto al piano superiore. Esclude per contro l'esclusiva responsabilità dello stesso per la posa di un bidet. Per quanto riguarda la riparazione dei difetti ai wc, il primo giudice ha concluso alla mancanza di volontà del convenuto di intervenire per ovviarvi, se non alle sue condizioni, inaccettabili per la controparte; comportamento che è stato interpretato come un rifiuto di far fronte ai suoi obblighi contrattuali a conferma del diritto dei committenti di far capo a terzi per correggere l'opera difettosa. In merito al calcolo del danno si dirà, se necessario nel seguito.
L'appello di __________ si fonda su tre argomenti fondamentali. Egli sostiene anzitutto di non essere responsabile per i difetti in esame: in particolare afferma che il processo ha dimostrato che le macchie di umidità segnalate dagli attori sono state prodotte esclusivamente dalla posa non corretta di un bidet da parte di terzi; che l'istruttoria, contrariamente alle conclusioni pretorili, non ha permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni sia dovuta alla posa dei wc, rispettivamente che i wc siano stati montati in modo scorretto. In secondo luogo, contesta comunque che controparte gli abbia offerto una reale possibilità d'intervento anche soltanto a verifica delle cause d'infiltrazione: ciò che esclude il diritto di controparte di far capo a terzi e di chiedere un risarcimento dei danni. Da ultimo dissente dalla quantificazione del credito operata dal primo giudice.
Delle osservazioni dei resistente si dirà, se necessario, nel seguito.
Il diritto applicabile non è contestato. Pacifica la natura del contratto, risulta univocamente che le parti -in base all'offerta 15 ottobre 1987 (doc. A)- hanno sottoscritto il contratto d'appalto 9 novembre 1987 (doc. B) che rinvia esplicitamente alle norme SIA 118 edizione 1977. Stabilita l'importanza del collaudo per l'accettazione dell'opera (art. 157 segg.), esse indicano dettagliatamente i diritti del committente in caso di difetti (art. 169): dapprima il diritto all'eliminazione del difetto da parte dell'imprenditore entro un termine conveniente e -subordinatamente- la scelta di tre diverse soluzioni, (corrispondenti almeno in parte alle alternative offerte dall'art. 368 CO): la recessione dal contratto, la riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell'opera, l'esecuzione in proprio delle migliorie, rispettivamente da parte dell'imprenditore, o di terzi. Per eliminazione dei difetti s'intende non soltanto la riparazione dei medesimi, ma anche tutte le opere di preparazione e di completa esecuzione che sono connesse con la presentazione dell'opera riparata (Gauch P., Kommentar zur SIA-Norm 118, art. 169, N. 4). Questo primo diritto a disposizione del committente dev'essere esercitato in modo tale da offrire l'effettiva possibilità all'imprenditore di procedere alla riparazione; per contro, il committente agisce a costi propri e a proprio rischio se -contrariamente a quanto prevede l'art. 169 cpv. 1 delle Norme- non fissa alla controparte un termine adeguato e non attende la fine del medesimo (Gauch, op. cit., ibidem, N. 7). Il capoverso 2 della norma in esame precisa però che, se l'imprenditore si rifiuta espressamente o risulta chiaramente incapace di procedere alla miglioria, il committente può esercitare i diritti previsti al capoverso 1 cifra 1-3 già prima della scadenza del termine per la miglioria. L'onere della prova relativamente all'esistenza di difetti incombe di regola al committente (Gauch , op. cit., ibidem, N. 2).
Il difetto per il quale gli attori procedono in causa è indubitabilmente quello indicato negli allegati introduttivi degli attori, ossia una perdita d'acqua al wc del locale doccia che si manifestava come macchia d'umidità nel locale wc sottostante (petizione, p. 2), dovuta in particolare ("errore più clamoroso") al fatto che "le giunzioni tra i diversi segmenti di tubi erano disassate, sicché la tenuta non era stagna: da ciò una costante infiltrazione d'acqua nel muro" (replica, p. 4). Per contro "la questione del bidet (per quanto riguarda l'apparecchio come tale) non è oggetto di causa" (replica, p. 2); ma gli attori nemmeno ipotizzano altra origine alle denunciate infiltrazioni d'acqua. E' di questo difetto che essi hanno chiesto l'eliminazione all'imprenditore e, avendo fatto capo a un'altra ditta per la riparazione, postulano la rifusione di spese e il risarcimento di danni. Il loro onere probatorio deve portare alla conferma che gli inconvenienti lamentati (formazione di macchie al soffitto dei vani sottostanti il locale doccia) erano dovuti al carente intervento della ditta __________ al momento della posa del wc in quella stanza.
Al proposito le indicazione dell'istruttoria non sono univoche. Effettivamente già in vista del collaudo che avrebbe avuto luogo pochi giorni dopo, l'arch. __________ (DL) segnalava al convenuto, fra altri difetti, una perdita d'acqua relativa al "vaso wc doccia" (doc. D), ripreso sul formulario relativo al Collaudo generale con l'indicazione del 23 marzo 1989 come termine per la riparazione (doc. E). Dopo un silenzio di qualche mese, dello stesso inconveniente si riparla soltanto nel successivo autunno, in sede di liquidazione dell'appalto, quando la DL propone ai committenti il pagamento a saldo della fattura finale e questi fanno presente all'architetto la presenza della macchia sul soffitto indicandone l'origine nel wc del locale doccia (doc. G). Sennonché, rivolgendosi al convenuto l'arch. __________ gli fissa un ulteriore termine scadente a fine novembre per sistemare altre questioni, mentre afferma che "i committenti si riservano ... di valutare nel tempo la situazione relativa alle macchie di umidità apparse sul soffitto e sulle pareti del locale wc, in seguito al disperdimento d'acqua nella sovrastante doccia avvenuto durante le operazioni di sostituzione del bidet" (doc. H). Tale è la nuova versione dei fatti pervenuta al convenuto da parte del rappresentante degli attori, salvo poi tornare sui suoi passi in data 24 gennaio 1990, in un ulteriore scritto a __________, dal quale sembra di capire che il difetto riscontrato nel wc del locale doccia è stato eliminato, mentre identico difetto si verifica al wc del locale bagno (doc. I). A fine aprile 1990, ricevuti i risultati di un collaudo / perizia di tutto l'impianto sanitario e di riscaldamento effettuato dallo Studio tecnico __________ per conto dei signori __________, la DL ha fissato un ulteriore termine al convenuto per tutta una serie di interventi, in parte almeno fino ad allora fuori discussione; nell'ambito di quello scritto (doc. R) si accenna all'inconveniente in questione nei termini seguenti: "E' stata riscontrata un'anomala posa della vaschetta di risciacquamento del wc sospeso (doccia primo piano) la quale risulta spostata rispetto alla mezzeria del vaso sottostante. L'anomalo spostamento sotto muro del tubo di scarico della vaschetta potrebbe essere la causa delle perdite d'acqua che ancora si riscontrano sul soffitto e sulla parete del wc di servizio sottostante. I committenti effettueranno delle prove con appositi liquidi coloranti rivelatori". Ma, come dirà al proposito il teste arch. __________ a quel momento che la causa dell'infiltrazione stesse nella posa del wc costituiva solo un'ipotesi (teste __________). D'altra parte, la prova con i rivelatori non è mai stata eseguita. L'incertezza delle cause del difetto è condivisa anche dagli attori personalmente laddove il 28 maggio 1990 postulano un sopralluogo prima di fine mese "in particolare per definire la provenienza della perdita di acqua (soffitto e pareti wc piano terra" (doc. S). Né lo stesso rapporto __________ del 22 giugno 1990 indica alcunché di nuovo oltre al fatto che, sia nel locale doccia, sia nell'attiguo locale bagno, nella posa di entrambi i vasi wc non è stata rispettata la mezzeria tra la cassetta di risciacquamento e la relativa condotta, né tra i bulloni di sostegno della tazza e le condotte di allacciamento; osserva al proposito tutta una serie di interventi correttivi, ma non afferma che le carenze descritte siano causa di infiltrazioni d'acqua (doc. AA, punto 2 e 3). Né lo espone nel riassunto delle sue constatazioni del 6 giugno 1991 ai committenti (doc. LL) in cui si legge: "Condotte di collegamento vaschette di risciacquamento al vaso non perpendicolare con conseguente svasatura guarnizione manicotto. Perdita di acqua manicotto di collegamento bidet, dovuto a un internamento eccessivo rispetto alla muratura, ...". Se ne deve concludere che il difetto lamentato, ossia le macchie di umidità al pian terreno dovute a perdite dai wc al piano superiore, non è stato provato: l'ipotesi è ben stata formulata, ma la perizia privata al riguardo è silente pur avendo notato certe irregolarità nella posa dei vasi; e nemmeno può essere taciuto l'intervento di altra causa, ossia la perdita d'acqua da un bidet, accertata dallo stesso perito __________, che tuttavia -attribuibile o no all'intervento del convenuto- è estranea alla presente vertenza, ancorché il primo giudice abbia ritenuto di esprimersi al riguardo.
Miglior prova non si evince dalle testimonianze assunte in causa. I dipendenti della ditta __________, intervenuti in fase di esplorazione e di eliminazione dei difetti riferiscono entrambi di perdite a un wc e a un bidé (testi __________ e __________). La deposizione dell'arch. __________, da parte sua, non è determinante per la prova dei fatti poiché il teste soprattutto esprime la propria personale sicurezza (ma è una pura opinione) che l'inconveniente provenisse dal wc del locale doccia, mentre -contrariamente a quanto egli stesso aveva in un primo tempo riferito in forma scritta (doc. H)- ignora le perdite del bidet. Da parte sua __________, dopo aver puntualizzato l'importanza di un'indagine approfondita per stabilire la causa della perdita, ha -per così dire- integrato i suoi referti scritti, aggiungendo la constatazione, riguardo al tubo di raccordo del wc, che "colava comunque acqua", malgrado l'utilizzazione di mastice da parte dell'idraulico. Posto di fronte al suo esposto, silente su questo punto (doc. AA), si limita ad affermare che durante quel primo sopralluogo "non mi era stato evidenziato il problema della perdita d'acqua": ciò che è poco credibile se si pon mente agli scopi per cui è stato richiesto il suo intervento da parte dei signori __________ (doc. L) e l'attenzione da lui dedicata al problema dei wc che può giustificarsi soltanto nell'ambito di un'indagine per scoprire la causa di determinati inconvenienti. Relativamente alla seconda ispezione, quando si è proceduto all'apertura del muro, precisa quanto già descritto nel suo riassunto d'intervento (doc. LL), ossia che "nella parte inferiore del tubo di scarico del bidet correva un filo di acqua (un rigagnolo) dovuto ad una perdita che partiva dal punto dove era stato inserito il manicotto nel corpo in porcellana del bidet". Una perdita importante quindi, descritta dal teste in termini inequivocabili, che se non costituiva l'unica causa delle macchie di umidità, ne era almeno una concausa importante.
L'istruttoria ha così dimostrato che almeno un wc è stato montato in modo non conforme alle regole dell'arte. La tesi dell'appellante dev'essere condivisa laddove sostiene che, per contro, non è provato che tale carenza sia stata all'origine delle macchie d'umidità lamentate dai committenti, non foss'altro che a causa dell'accertata esistenza di un'altra perdita d'acqua, interna alla muratura, da un apparecchio sanitario collocato nello stesso locale doccia, accanto al wc. Manca pertanto un presupposto all'azione in esame, ovvero la prova del difetto lamentato dai committenti.
Comunque, se a carico dell'imprenditore può essere individuato un atteggiamento poco incline a intervenire con decisione a individuare dapprima e a riparare poi gli inconvenienti pur connessi alle installazioni di sua esclusiva competenza, vanno parimenti considerate le incertezze oggettive (di cui s'è detto al considerando precedente) nella ricerca dell'origine del difetto qui in discussione che certamente non hanno contribuito a chiarire di volta in volta gli interventi richiesti all'imprenditore e che hanno comportato la fissazione da parte dei committenti di tutta una serie di termini successivi, regolarmente superati senza conseguenza alcuna sul merito della controversia. Inoltre, egli è stato confrontato con i rapidi e continui cambiamenti di programma messi in atto dai committenti che possono persino suscitare l'impressione di voler ostacolare anche le scarse iniziative del convenuto. Così, in seguito al collaudo generale, la DL aveva fissato un termine al 23 marzo 1989 per la sistemazione della perdita wc (doc. E, foglio 2); il 15 novembre i committenti si riservavano però una valutazione della situazione, peraltro in quell'occasione attribuita al bidet (doc. H); il 24 gennaio 1990 veniva assegnato al convenuto un ulteriore "ultimo termine" scadente il 9 febbraio per eliminare la perdita di acqua al wc bagno, mentre il wc doccia risultava già "sostituito" (doc. I); ma pochi giorni dopo, il 29 gennaio, i committenti comunicavano a __________ di voler verificare la natura delle contestazioni irrisolte relative ai lavori da lui svolti, incaricando allo scopo il tecnico signor __________ (doc. L); nel mese di marzo, ai solleciti dell'imprenditore per poter "sigillare il wc" (doc. N, O, P), i committenti rispondevano il giorno 14: "Vi faremo sapere noi quando sigillare il wc" (doc. Q); nel seguito, conosciuto il primo rapporto __________, la DL fissava all'imprenditore un altro termine scadente il 15 maggio 1990 per effettuare una serie di interventi di miglioria, ma verosimilmente non la riparazione del wc, dal momento che contestualmente si faceva sapere l'intenzione dei committenti di procedere alle già ricordate prove coi coloranti (doc. R), mentre i committenti stessi, in data 28 maggio (con riferimento esplicito allo scritto della DL) chiedevano un sopralluogo entro il 1. giugno per stabilire il programma d'intervento, in particolare per definire la causa "della perdita di acqua (soffitto e pareti wc piano terra)" e indicavano al contempo che i lavori avrebbero dovuto essere effettuati tra il 12 e il 27 giugno, in giorni da concordare (doc. S). Superati poi i disguidi connessi con l'organizzazione di un incontro per la pianificazione degli interventi (giustificata l'assenza del convenuto dal sopralluogo del 15 giugno: cfr. doc. 11), esso è avvenuto l'11 luglio 1990: in conseguenza di quell'incontro l'imprenditore si è impegnato a "smontare la cassetta wc doccia, il bidet e relativo wc per poter mettere la cassetta in mezzaria con lo scarico wc doccia e permettere la costruzione del muretto, visto che non ci sono più piastrelle. La posa degli apparecchi citati dopo la posa delle piastrelle" (doc. CC, terzo foglio); lavori (evidentemente connessi con la descrizione delle irregolarità annotate dal tecnico ____________________ di cui i committenti hanno preso atto, chiedendo la loro esecuzione solo entro il 15 settembre 1990 (doc. DD). Gli interventi descritti nel doc. CC corrispondono alla distinta 24 luglio 1990 allestita all'attenzione di __________ dalla DL alla voce Apparecchi wc doccia e bagno 1. piano (doc. EE). Sennonché, ben prima del termine del 15 settembre, ossia con raccomandata 3 agosto 1990 (doc. HH), considerando che con scritto 30 luglio il convenuto avesse inteso non più essere d'accordo con gli impegni presi nei loro confronti, i committenti l'hanno informato di voler rivolgersi ad altra ditta, addebitandogli tutte le spese che ne sarebbero derivate. Ma, ancora una volta, l'inconciliabilità fra le tesi dei partners contrattuali non può essere interpretata in modo svantaggioso per l'imprenditore, ossia considerata come volontà di non porre riparo a determinati difetti: infatti, lo scritto 30 luglio di __________, ancorché oggettivamente non sia un esempio di chiarezza, pur lamentando un certo peggioramento della situazione in seguito all'intervento della ditta __________ (forse ai fini dell'indagine condotta da __________), non esprime la mancata volontà d'intervenire, così come interpretata dalla controparte. Tant'è che egli descrive nuovamente quegli interventi: è vero che usa il verbo all'imperfetto ("eravamo d'accordo"), ma -poiché si pone un problema di piastrelle in seguito alla ridefinizione del muro- chiede pur sempre di inviargli un campione delle stesse con il numero di articolo; unica condizione, mai accettata dai committenti, quella di impegnarsi nei suoi confronti a pagare il saldo della fattura dopo l'esecuzione dei lavori richiesti (doc. FF). A questo punto vengono interrotti i rapporti fra le parti, ossia quando i committenti, ignorando la richiesta dell'imprenditore e considerando senz'altro "evidente di non poter ottenere da parte vostra un'esecuzione a regola d'arte dei lavori deliberativi", gli chiedono di controfirmare entro l'8 agosto la distinta degli interventi allestita dalla DL in segno di ulteriore conferma della sua volontà (doc. HH). Il convenuto, avrebbe sì ancora potuto o dovuto acconsentire alla proposta, ma va considerato che effettivamente, fino a quel momento, la ditta __________ (ancorché non per la riparazione definitiva) era già intervenuta sui wc almeno in due occasioni (cfr. fattura doc. SS) e che la trattenuta di fr. 2'000.- cui accenna ripetutamente l'imprenditore è in esubero rispetto alla trattenuta di legge prevista dal contratto SIA (art. 149 segg.). L'atteggiamento dei signori __________ risulta pertanto dissuasivo e fondato su considerazioni in parte errate, intese ad ostacolare l'imprenditore nel dar seguito all'obbligo di intervenire in conformità con l'art. 169 cpv. 1 delle norme SIA; rispettivamente lo stesso comportamento appare inteso ad interpretare ogni mossa della controparte come un suo rifiuto almeno tacito a procedere alla miglioria, così da poter far capo al altra ditta prima del trascorrere del termine del 15 settembre, ossia ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 delle norme SIA 118.
Anche per questo motivo -in accoglimento dell'appello- l'azione non può essere accolta, senza che sia più necessario esaminare la questione della quantificazione del credito. La decisione su spese e ripetibili segue la soccombenza.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 4 febbraio 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 1998 del Pretore del distretto di Lugano è così riformata:
La petizione 27 giugno 1991 __________ è repinta.
La tassa di giustizia in complessivi fr. 900.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico degli attori. Essi rifonderanno al convenuto l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico dei signori __________. Essi verseranno inoltre all'appellante la somma di fr. 600.- come ripetibili d'appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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