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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.32
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00032
Lugano 29 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 20 marzo 1990 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
intesa ad ottenere il pagamento di una nota spese e competenze per un mandato affidatole a suo tempo;
causa proposta in un primo tempo anche contro il padre del convenuto, __________, il quale è stato dimesso dalla lite per carenza di foro;
limitata in un primo tempo l'udienza preliminare (per quanto concerne il qui convenuto) all'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
richiamata la sentenza 30 gennaio 1998 di questa Camera che, con riferimento alla sentenza pretorile 1. settembre 1997, ha considerato nullo il dispositivo di condanna di __________ al pagamento della cennata nota d'onorario, in seguito alla mancata udienza preliminare sul merito della lite e quindi alla lesione del diritto delle parti di essere sentite;
considerato come il processo, ritornato nella competenza del pretore, sia stato completato secondo procedura e terminato con la sentenza impugnata 13 gennaio 1999 che, in accoglimento della petizione, condanna il convenuto al pagamento all'attrice della somma di fr. 20'123.25 oltre interessi;
appellante __________ che, con allegato 4 febbraio 1999, in riforma della sentenza pretorile, postula la reiezione della petizione; subordinatamente propone l'assunzione delle prove proposte e non ammesse dal pretore; ancor più subordinatamente chiede l'accoglimento della petizione limitatamente a fr. 4'000.-, rispettivamente a soli fr. 2'000.-;
lette le osservazioni all'appello 18 marzo 1999 con cui __________ ne chiede la reiezione;
esaminati gli atti e di documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
Riguardo al medesimo, __________ sostiene di essere estraneo al mandato affidato a __________ da suo padre, __________. Questi, da tempo residente nel nostro Cantone, al fine di regolarizzare la sua posizione nei confronti delle autorità locali, aveva interpellato __________ affinché studiasse una soluzione connessa con l'investimento di un certo capitale in nuove aziende e industrie ticinesi (doc. B; teste __________); d'altra parte, per quanto riguarda l'ottenimento di un permesso di soggiorno, egli era seguito dall'avv. __________ e dall'avv. __________ Il convenuto sostiene quindi che il mandato in questione sia stato conferito dal padre, noto uomo d'affari, mentre la sua presenza -nemmeno continua- alle discussioni presso la fiduciaria non era determinante: egli accompagnava il padre, rispettivamente era disponibile ad assumere un ruolo dirigenziale nella società trading, poi mai venuta in essere, così come le partecipazioni ipotizzate nell'ambito industriale cantonale. Nega quindi l'esistenza di un mandato congiunto che permetta alla creditrice di rivolgersi a lui per l'incasso della nota d'onorario e spese.
Con l'appello in esame, a prescindere da considerazioni di natura processuale di cui si dirà, se necessario, nel seguito, __________ mette in rilievo l'attività svolta dal padre nell'ambito della finanza internazionale, in particolare a fronte dell'attività propria e dei propri limitati mezzi a disposizione, comunque sproporzionati all'investimento che il padre intendeva mettere in opera. Ricorda che la fattura litigiosa è stata a lui intestata solo su richiesta del padre; nel disegno di questi, d'altra parte, egli era l'unico dominus dell'operazione, mentre il figlio avrebbe ottenuto un ruolo subordinato. Le richieste di parziale accoglimento della petizione sono formulate per il caso in cui questo giudice dovesse riconoscere che parte del mandato fosse stato dedicato agli interessi dell'appellante (in particolare per quanto concerne i permessi di polizia legati alla sua prospettata attività).
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Pacifica la natura di mandato del contratto che sta alla base del rapporto fra l'attrice e la clientela, è previsto dalla legge che un incarico come quello in esame può essere conferito a un mandatario congiuntamente da più persone (art. 403 CO). Trattandosi di persone fisiche, esse possono essere raggruppate e apparire in forme diverse: società semplici, società in nome collettivo, comunità di creditori nel fallimento, ecc., oppure trovarsi nella situazione di mandanti nello stesso rapporto contrattuale "ad hoc" (Fellmann W., Comm. di Berna, 1992, art. 403 CO, N.11). Il mandato congiunto è caratterizzato anzitutto dall'identità dell'oggetto concreto della pattuizione e inoltre da un minimo interesse comune fra i mandanti manifestato al momento del conferimento (Fellmann, op. cit., N. 18 e 20).
Nel caso in esame, agli atti non esiste un formale conferimento di mandato e pertanto l'individuazione del mandante o dei mandanti deve avvenire nell'ambito della valutazione delle prove. Per l'attrice ha trattato in modo preponderante con i signori __________ il signor __________, consulente aziendale. Questi, sentito come teste, non si è espresso esplicitamente al riguardo. Tuttavia, pur considerando __________ come la "persona maggiormente interessata", non ha descritto il figlio di questi come una semplice comparsa. Certamente appare che il motivo principale dell'operazione fosse il desiderio di __________ di ottenere il permesso di domicilio, ma se questi -secondo il progetto di __________ - era destinato ad avere il controllo dell'operazione finanziaria, il figlio sarebbe stato membro della holding e preposto a dirigere la società trading, conseguendo un salario annuo che -in forme diverse- avrebbe raggiunto fr. 100'000.- (doc. L, p. 3). A livello pratico l'ipotesi di coinvolgimento del figlio era pertanto non trascurabile, tant'è che questi aveva preso contatto con __________, titolare di due fabbriche di orologi in __________ (figuranti nel progetto di partecipazione allestito da __________ doc. C, D, L) con il quale aveva discusso questioni relative alla vendita dei prodotti (teste __________). Pertanto le conclusioni del pretore sul ruolo di __________ non appaiono fuori luogo, anche perché la dottrina non esige un interesse ugualmente intenso di ogni mandante al medesimo oggetto, ma semplicemente un minimo interesse comune che -in casu- non può essere negato: si può anzi affermare che, se il motivo di fondo del mandato era una questione personale di __________, nella pratica, sarebbe stato il figlio (che descrive tanto negativamente la propria situazione economica) a godere di benefici concreti. Né è immaginabile che il convenuto fosse uno strumento del padre in funzione dei suoi progetti, rispettivamente che non fosse d'accordo di beneficiare di determinati permessi che gli rendessero possibili soggiorno e lavoro nel nostro Cantone; tant'è che egli aveva allestito un dettagliato curriculum vitae (doc. M) da allegare all' "istanza di massima per l'ottenimento del permesso di lavoro come dimorante annuale" (doc. L). Irrilevante per contro è l'argomento d'appello che vuol far dipendere il ruolo di mandante nei confronti dell'attrice, dalle diverse possibilità d'investimento nell'operazione, riconosciute a __________, rispettivamente a __________
A dipendenza di questa situazione, rettamente il primo giudice ha applicato l'art. 403 cpv. 1 CO che, in evidente favore del creditore, stabilisce la responsabilità solidale dei mandanti nei confronti del mandatario, prescindendo dai presupposti d'applicazione dell'art. 143 cpv. 1 CO. In concreto il rapporto di solidarietà è dato anche perché i due mandanti fra loro non costituiscono una comunità di diritto, né una comunità d'interessi riconosciuta giuridicamente (Fellmann, op. cit., art. 403 CO, N. 24). Comunque, in questa sede, l'appellante si limita al proposito ad osservare che il "vincolo di solidarietà viene ammesso con troppa facilità", senza formulare osservazione alcuna (semmai) sull'aspetto giuridico della problematica.
Sulla legittimazione del convenuto a rispondere per il credito litigioso, l'appello dev'essere pertanto respinto.
In questa sede tuttavia, l'appellante non sostanzia la propria richiesta, né censura -come ci si sarebbe potuti attendere- la cennata ordinanza sulle prove. Al proposito dev'essere osservato che la facoltà di indagine del giudice nell'ambito del rimedio dell'appello può essere data d'ufficio, sulla base di determinati presupposti (art. 322 lett. a CPC), oppure -come nel caso concreto- su istanza di una parte, ovvero della parte appellante (lett. b): processualmente essa dev'essere così proposta come ogni altra domanda d'appello. Ciò comporta tuttavia che essa sia conforme alla forma e al contenuto di quel rimedio, in particolare che sia adeguatamente motivata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC); vale infatti il principio secondo cui la mancanza di motivazione non consente di stabilire i limiti del gravame e impedisce sia alla controparte di esprimersi al riguardo, sia al giudice di esaminarlo, ovvero di verificare se il rifiuto delle prove da parte del pretore sia stato eventualmente errato (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 309, n. 3 e n. 20). Tanto più che presupposto necessario per assumere nuove prove in appello è che il giudice le ritenga utili a formare il suo convincimento (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 322, n. 3), valutazione possibile solo sulla base di elementi oggettivi sostenuti da chi postula tale attività eccezionale del giudice d'appello. Il rimprovero mosso al primo giudice di non aver fatto capo all'art. 88 CPC, rispettivamente di aver con ciò leso l'art. 4 Cost, non configura certamente un'adeguata motivazione della domanda d'appello che, pertanto, non può essere accolta in quanto nulla.
La reiezione dell'appello rende priva d'oggetto la domanda subordinata. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 4 febbraio 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre a __________ l'importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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