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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.29
Data decisione, Autorità: 27.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00029
Lugano 27 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.97.88 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord) promossa con petizione 26 agosto 1997 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 19'705.– oltre interessi, pari all'importo di una fattura emessa dall'attrice per lavori di sgombero e di sistemazione in uno stabile di Mendrisio;
domanda cui la convenuta si è opposta e che –con sentenza 8 gennaio 1999– il Pretore di Mendrisio–Nord ha accolto, salvo per quanto riguarda il tasso degli interessi di mora;
appellante la fondazione convenuta con allegato 1. febbraio 1999 che, in riforma della decisione impugnata, postula la reiezione della petizione;
lette le osservazioni all'appello, presentate dall'attrice in data 24 febbraio 1999;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
E' pure pacifico che la convenuta, nel frattempo, abbia acquistato un immobile, posto di fronte al cantiere descritto, su cui sorgeva il palazzo __________ già casa __________) che nel seguito provvide a restaurare (cantiere __________). Prima di procedere a questi lavori, l'arch. __________ diede ordine all'attrice e per essa al signor __________, di procedere ad alcuni lavori preparatori nell'edificio che si trovava in uno stato di totale abbandono: in particolare si è trattato dello sgombero di macerie sui diversi piani della casa e nei piazzali interni, del taglio di arbusti ed erbacce, della rimozione di legname, della sistemazione di serramenta rotte, della sistemazione di un ponteggio pericolante, della ricerca delle tubazioni dell'acqua e della corrente elettrica, nonché del trasporto, della pulizia e della sistemazione di un caminetto pregiato, già appartenuto alla costruzione e a suo tempo deposto altrove: i lavori sono descritti nei bollettini a regia del 15 novembre, 12 dicembre e 19 dicembre 1994 (plico doc. C). Su quella base, in data 19 dicembre 1996, l'attrice ha allestito la fattura di complessivi fr. 19'705.–, oggetto della presente vertenza (doc. D). Ricevuta la stessa, il segretario della fondazione, avv. __________, ha reagito ritornandola alla mittente e affermando di non averla mai incaricata "di eseguire dei lavori nell'importanza da Lei fatturati" (doc. E).
Con la petizione l'attrice sostiene la validità del contratto d'appalto e chiede il pagamento della fattura rimasta scoperta.
La convenuta contesta la petizione, affermando di non aver mai conferito incarico all'istante di eseguire i lavori fatturati; tanto meno per il tramite dell'arch. __________ che non ha eseguito la direzione lavori sul secondo cantiere. In tal senso non riconosce il preavviso favorevole al pagamento, apposto sulla fattura litigiosa dallo stesso architetto in data 27 dicembre
Ammette per contro di aver chiesto determinate prestazioni all'attrice relativamente al cantiere __________ che sono quelle fatturate pure in data 19 dicembre 1996 per soli fr. 1'950.–
Con il giudizio impugnato, non contestato l'importo della fattura, il pretore ha considerato che effettivamente l'arch. __________ ha chiesto l'intervento all'attrice e che egli ha agito come rappresentante della fondazione in quanto quest'ultima ha dapprima tollerato che egli si comportasse come suo rappresentante e nel seguito ha tacitamente approvato gli interventi dell'imprenditore con la presenza regolare sul cantiere, il tacito consenso e persino l'interessamento del suo segretario, __________.
L'appellante censura soprattutto l'apprezzamento delle prove eseguito dal primo giudice, in particolare per aver fondato il suo giudizio quasi esclusivamente sulla testimonianza __________ e non prendendo in considerazione altri elementi dell'istruttoria. Su questa base nega che l'architetto abbia goduto di una procura per conferire l'incarico in esame all'attrice; nega altresì che l'avv. __________ con il suo comportamento, abbia lasciato intendere di accettare le prestazioni dell'attrice. Inoltre, rimprovera al pretore di non aver tenuto conto delle risultanze di determinati documenti di causa. Delle singole censure si dirà nel seguito.
Mentre la convenuta non ha contestato in prima sede che i lavori fatturati siano stati eseguiti, con l'appello sostiene emergere dal documento G (= doc. 3) che l'attrice non è mai direttamente intervenuta sul __________ A prescindere dalla proponibilità dell'argomento in questa sede, è almeno opportuno osservare che –contrariamente a quanto rileva dal documento in esame (invero ben poco importante per la definizione dell'appalto in discussione)– l'attrice non ha mai né implicitamente, né esplicitamente dichiarato "di non aver effettuato lavori per conto della __________ " (appello, pto. 9). Semplicemente il documento è certamente riferito al __________, mentre la presente vertenza concerne con altrettanta certezza il __________
Che poi, contrariamente anche al parere espresso dall'avv. __________ a nome della fondazione (doc. 4), tutti lavori fatturati siano stati eseguiti risulta dalle testimonianze __________, __________ e __________, ma anche –senza indicazioni di dettaglio– dalla deposizione __________.
Per quanto riguarda questo secondo argomento dell'appello, prima ancora di verificare la dottrina citata, è determinante chiarire la discordanza fra le affermazioni dell'appellante e le risultanze istruttorie: non trova infatti conferma che l'arch. __________ "per sua ammissione", sapesse di non avere un mandato di rappresentanza. Non è corretto confondere i termini della questione: è vero che, sentito come teste, l'architetto ha ammesso di non avere ottenuto (contrariamente a quanto era avvenuto per il __________) l'incarico della direzione lavori, né per il riordino del progetto __________; ma è fin troppo evidente che ciò nulla ha a che fare con l'appalto litigioso, venuto in essere in condizioni e in tempi diversi.
Nel caso concreto, a buona ragione quindi il primo giudice ha considerato anzitutto la testimonianza del rappresentante, arch., __________. Egli si è trovato infatti nella posizione privilegiata di riferire sui suoi rapporti con la convenuta al momento in cui si è rivolto all'attrice in merito all'esecuzione dei lavori litigiosi. Per contro, gli altri testi riferiscono fatti di cui hanno avuto conoscenza indiretta o giungono a conclusioni personali di una situazione non nota nei dettagli rilevanti per la lite. In particolare il teste Soldati che è l'unico, fra le persone sentite oltre l'arch. __________ a non aver avuto funzioni puramente esecutive, sa soltanto che quegli non aveva avuto il mandato della DL sul __________ (circostanza di cui sarebbe venuto certamente a conoscenza), mentre ignora chi abbia comandato i lavori in discussione; ammette soltanto di aver notato che, a un certo momento, lo stabile che si trovava in uno stato di abbandono si presentò sgombero.
Le prove, nel loro complesso, univocamente confermano le circostanze in cui l'arch. __________ aveva ordinato all'attrice di svolgere i lavori corrispondenti alla fattura contestata. Infatti, al momento in cui tali interventi sono stati compiuti (mesi di novembre e dicembre 1994: plico doc. C), il cantiere __________ (geograficamente vicinissimo al secondo) era ancora aperto e vi si svolgevano lavori di rifinitura (testi __________ e __________); su quel cantiere era attiva l'attrice (testi __________ e __________), mentre la DL era affidata all'arch. __________ (testi __________, __________ e __________). Si può escludere, seguendo la narrativa del teste __________, che a quel momento fosse già stata designata la DL per il __________, mentre l'architetto e il segretario della fondazione, avv. __________, avevano avuto ripetuti contatti in merito a quel secondo intervento, verosimilmente a continuazione dell'attività precedente all'acquisto del fondo, quando il segretario della fondazione aveva incaricato l'architetto di esaminare l'opportunità di quell'operazione, ciò che si concretizzò con l'allestimento di una perizia da parte di __________In particolare, dopo l'acquisto, questi aveva fatto notare all'avvocato lo stato precario dell'immobile, così come l'assenza del caminetto (oggetto storico di pregio) e la necessità di ricuperarlo. Da parte sua, l'avv. __________ aveva incaricato l'arch. __________ di allestire schizzi per risolvere i diversi problemi che avrebbe posto la riattazione del __________ incarico cui è stato dato seguito; i due interlocutori avevano anche spinto il discorso sul destino da dare a parte degli spazi (installazione di un ristorante, ecc.) con il calcolo dei costi relativi, sottoposti dall’architetto all'attenzione dell'avv. __________ Nell'ambito di questa fase preparatoria, è sorto l'incarico alla ditta attrice, presente sul cantiere attiguo i cui lavori erano diretti da __________ con l'intenzione di quest'ultimo "di salvaguardare la situazione, ossia di evitare il peggioramento del cantiere"...."che andava a ramengo". Che egli non avesse praticamente dubbi sul fatto di venir incaricato anche della DL per il __________, può senz'altro essere stato un motivo in più per continuare ad agire come rappresentante della fondazione nei confronti dell'attrice poiché egli era confortato dalle circostanze descritte. Queste circostanze, in altre parole, hanno oggettivamente potuto creare in lui la "quasi convinzione di continuare a sovrintendere come DL ai lavori del __________ ", e quindi –in quel momento di preparativi– di godere del potere di rappresentanza, esercitato nel frattempo sul __________.
Anche qui l'atteggiamento dell'avv. __________ appare determinante. Infatti, a prescindere dal ricupero del camino avvenuto addirittura per l'iniziativa del segretario della fondazione, questi si incontrava giornalmente con l'arch. __________, anche perché era intenzionato a prendere dimora nell'edificio __________, e pur essendo al corrente che l'attrice stesse svolgendo i lavori in questione nel __________ (teste __________ non risulta che sia mai intervenuto nemmeno per chiedere rendiconto all'architetto di quanto stesse avvenendo. L'avvocato, d'altra parte, era spesso presente proprio anche sul secondo cantiere, in particolare durante i lavori eseguiti dalla ditta attrice (teste __________ informandosi –anche se solo casualmente– su singoli interventi (teste __________). Né si può pensare che la sua presenza possa riferirsi ai lavori di cui al doc. 1: infatti, quegli interventi, di minore entità che la convenuta riconosce, sono stati effettuati nel settembre 1995 e risultano essere lavori urgenti susseguenti a infiltrazioni d'acqua a danno di una proprietà vicina (doc. 1, foglio 2 e doc. 2). L'avv. __________ quindi ha di fatto approvato l'iniziativa dell'arch. __________ per aver dimostrato tacitamente il suo consenso all'intervento dell'attrice.
L'osservazione del primo giudice secondo cui l'importo della fattura in discussione non è stato contestato è esatto. Lo dimostra la stessa appellante riportando numerosi stralci dei propri allegati introduttivi dai quali emerge chiaramente che la sua tesi è quella della mancanza di contratto, concludendo per l'inesistenza del suo debito nei confronti dell'attrice. Essa avrebbe potuto, a titolo subordinato, sostenere che la fattura era eccessiva o non conforme ai lavori svolti e indicati nei bollettini a regia; non l'ha fatto, così che la questione è rimasta assente dalla contestazione giudiziaria. E' vero che l'avv. __________ sia nel doc. E, sia nel doc. 4 dimostra la sua sorpresa sul fatto che quei lavori potessero corrispondere a un credito di quasi fr. 20'000.–; anzi dalla sua prima reazione alla fattura (doc. E) si ha l'impressione che l'entità del credito costituisca il motivo fondamentale del suo dissenso; ma l'argomento non è stato riproposto in causa.
L'appellante rimprovera al primo giudice di non aver applicato l'art. 88 lett. c CPC per ordinare l'interrogatorio formale dell'avv. __________dopo che controparte non avrebbe mantenuto quella prova. Essa non invoca invece l'intervento di questa Camera in conformità con l'art. 322 CPC, né peraltro –facendolo– avrebbe avuto possibilità di successo. La critica resta pertanto tale, ossia non può comportare conseguenza alcuna. Né va dimenticato al proposito che l'art. 88 CPC non costituisce una deroga al principio attitatorio e non può essere invocato in sostituzione dell'onere probatorio delle parti (Cocchi/Trezzini, art. 88 CPC, no. 1).
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza in questa procedura d'appello.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. L'appello
febbraio 1999 della __________ e __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.–, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla __________, l'importo di fr.1'000.– a titolo di ripetibili.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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