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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.27
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00027
Lugano 17 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.96.662 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 30 settembre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 100’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 1° febbraio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre il convenuto con osservazioni 16 marzo 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha escusso l’attore per fr. 100’000.-- oltre interessi sulla base del riconoscimento di debito del 23 marzo 1994 (doc. A), ottenendo il 9 settembre 1996 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo che l’originario intento delle parti sarebbe stato modificato nel senso che il convenuto avrebbe partecipato alle stesse condizioni dell’attore all’operazione immobiliare per la quale egli aveva chiesto il mutuo.
L’operazione in questione si sarebbe rivelata fallimentare, per cui il convenuto, stante la sua posizione di investitore partecipante a rischi ed utili, commetterebbe abuso di diritto nella richiesta di restituzione del denaro, consentitagli in sede esecutiva dal fatto che l’attore, dato il precedente rapporto di amicizia, aveva omesso di richiedere la restituzione del doc. A.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando di avere inteso partecipare all’investimento effettuato dall’attore, e confermando di contro la tesi del rapporto di mutuo.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’ammissione da parte dell’attore dell’originario contratto di mutuo, peraltro attestato dal doc. A, ha ritenuto non fornita la prova di una successiva modifica degli accordi nel senso di una partecipazione diretta del convenuto all’investimento immobiliare, ed ha pertanto respinto la petizione.
E. Con l’appello in rassegna l’attore sostiene che il Pretore avrebbe male apprezzato le risultanze istruttorie, ed in particolare i doc. C, D ed H, dai quali risulterebbe il fondamento della tesi della partecipazione del convenuto all’operazione immobiliare.
F. Delle osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Il convenuto ha pertanto soddisfatto l’onere probatorio a suo carico circa l’esistenza e l’ammontare della pretesa contrattuale dedotta in causa.
E’ di conseguenza l’attore ad essere gravato dell’onere della prova al riguardo delle eccezioni -in concreto quella della venuta in essere tra le parti di nuovi e differenti accordi- che dimostrerebbero che la pretesa avversaria si è estinta.
Come che sia, è pacifico che entrambe le possibilità poggiano su di una base contrattuale, e possono pertanto essersi verificate solo in presenza di un corrispondente consenso di entrambe le parti, e perciò anche del convenuto.
E’ ben vero che sulla base di quegli scritti va ammesso -contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato- che il convenuto abbia in qualche modo partecipato a quella che le parti definiscono “__________ ”: nella lettera del 27 maggio 1995 (doc. C, pag. 2, punto 7) egli si esprime in termini di “reinvestire”, dal che la logica deduzione del fatto che egli avrebbe effettivamente investito, del che si ha la riprova nella lettera 16 dicembre 1995 (doc. D), in cui il convenuto confermava che “la mia parte di Ibiza resta tua a compensazione della posizione __________, __________ ...”.
Tuttavia, contrariamente all’opinione dell’appellante, dalla sola ammissione del fatto che anche il convenuto avrebbe partecipato all’operazione Ibiza non discende automaticamente anche l’ammissione dell’estinzione del rapporto di mutuo, e perciò del debito dell’attore.
In assenza di migliori informazioni e dettagli sull’operazione immobiliare, la tesi dell’appellante non risulta in effetti preferibile a quella per cui il convenuto, oltre a prestare denaro all’attore, potrebbe avere immesso denaro proprio nell’operazione (tesi che si concilierebbe con il tenore del doc. C), oppure a quella per cui l’attore -fermo restando il mutuo- avrebbe ceduto al convenuto parte dell’investimento (tesi che si concilierebbe con il tenore del doc. D).
Inoltre, se l’attore vuole prevalersi delle affermazioni del convenuto, deve accettarle nella sua globalità, e allora va ritenuto anche che a mente del resistente la sua non meglio precisata partecipazione all’operazione __________ non avrebbe modificato il precedente rapporto di mutuo (doc. D: “I fondi che ti prestai mi verranno restituiti con i relativi interessi che abbiamo fissato a fr. 120’000.--”), il che avvalora in definitiva la tesi per cui l’attore, unico partecipante all’investimento, ne avrebbe successivamente ceduto una parte al convenuto, fermo restando il suo obbligo alla restituzione della somma mutuata.
Non potendosi dedurre nulla in favore delle tesi dell’attore dal suo scritto doc. H, trattandosi con ogni evidenza di un documento di parte, deve essere confermata la conclusione alla quale è giunto il Pretore, secondo cui non vi sarebbe prova sufficiente di un’intervenuta modifica del rapporto originario di mutuo comportante l’estinzione del debito dell’escusso.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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