AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.26
Data decisione, Autorità: 24.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00026
Lugano 24 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. LA.95.00068 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 22 maggio 1995 da
__________ rappr. dall’avv. dott. __________
contro
avv. __________ entrambe rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 140’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE di Lugano;
domande avversate dalle convenute, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 15 gennaio 1999, con cui in accoglimento dell’istanza ha condannato queste ultime al pagamento di fr. 140’000.- più interessi;
appellanti le convenute con atto di appello 28 gennaio 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l’istante, con atto ricorsuale 18 febbraio 1999, con cui postula la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del proprio nel senso che sia pure concesso il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE;
mentre le convenute, con osservazioni 16 marzo 1999, si sono rimesse, su quest’ultima questione, al giudizio della scrivente Camera;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Dal 1981 __________ conduceva in locazione i locali al pianterreno dello stabile in Via __________ a __________, ora di proprietà di __________ e dell’avv. __________adibiti a negozio di profumeria e gestiti dalla __________, società di cui egli era l’azionista unico.
Il 4 maggio 1992 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di locazione scadente il 31 marzo 1997, in seguito rinnovabile di anno in anno, pattuendo una pigione annuale di fr. 118’000.- (doc. D).
B. Nel corso del 1993 il conduttore, prospettando l’intenzione di ristrutturare il negozio, ha chiesto ed ottenuto dalle proprietarie di poter disporre di un contratto di locazione di lunga durata: il 15 giugno 1993 è stato pertanto stipulato un nuovo contratto con inizio il 1° aprile 1994 e scadenza il 31 marzo 2004, con una pigione iniziale di fr. 124’283.- (doc. E).
Nel dicembre 1993 il conduttore ha comunicato alle proprietarie la rinuncia alla prospettata ristrutturazione e al contrario la sua intenzione di cedere a terzi il negozio. Con lettera 22 dicembre 1993 le proprietarie hanno stigmatizzato l’atteggiamento tenuto dal conduttore nell’occasione, dichiarando infine che ritenevano nullo il contratto sottoscritto il 15 giugno, essendo venuti meno i motivi per cui esso era stato firmato (doc. 5).
C. Il 26 gennaio 1994 il conduttore ha nondimeno ceduto al dr. __________ le azioni della __________ incorporanti il negozio ad un prezzo di fr. 850’000.-, cui andava inoltre aggiunto il valore della merce (doc. 6); nei giorni seguenti (doc. H) le proprietarie hanno fatto pervenire a quest’ultimo, per il tramite del conduttore, le bozze del nuovo contratto di locazione, che in sostanza prevedeva una pigione di fr. 140’000.-, una durata di 10 anni a far tempo dal 1° aprile 1994 e un diritto di opzione per ulteriori 10 anni (cfr. doc. I, 7 e 8).
D. Improvvisamente, il 24 febbraio 1994 le proprietarie, ribadendo la nullità del contratto sottoscritto il 15 giugno 1993, hanno comunicato al conduttore di condizionare ogni eventuale e futura discussione con lui rispettivamente con terze persone al pagamento da parte sua di un importo di fr. 140’000.- a valere quale indennità per rescissione anticipata del contratto (doc. L); il giorno successivo esse hanno inoltre disdetto per il 31 marzo 1997 il contratto sottoscritto il 4 maggio 1992 (doc. M).
Il 28 febbraio 1994 il conduttore, alla presenza del proprio legale, si decideva per il pagamento di quell’importo, il che ha permesso la sottoscrizione del contratto tra le proprietarie ed il nuovo inquilino con effetto dal 1° marzo 1994 (doc. 9).
E. Con l’istanza in rassegna, preceduta dal necessario tentativo di conciliazione, l’ex conduttore chiede alle proprietarie la restituzione della somma di fr. 140’000.-, a suo dire, estortagli in manifesta violazione degli art. 21 e 29 CO.
Le convenute si sono opposte all’istanza, osservando che l’indennizzo era stato liberamente concordato dalle parti e che lo stesso, per altro nemmeno soluto dall’istante ma dal nuovo inquilino, costituiva inoltre un semplice adeguamento della pigione ai canoni in uso nella zona.
F. Il Pretore, con la querelata sentenza, ha accolto l’istanza, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione, pure postulata dall’istante.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 263 CO, che regola la cessione di un contratto di locazione ad un terzo. Atteso che tale norma non prevedeva il versamento di alcuna indennità al locatore in caso di trasferimento della locazione, che tale importo non risultava essere stato versato dal nuovo inquilino bensì proprio dall’istante, che l’indennità non poteva essere considerata quale adeguamento della pigione ai canoni in uso e nemmeno si giustificava in virtù degli usi e costumi vigenti nell’ambito della cessione di attività commerciali, egli ha concluso che la somma in questione era stata versata senza causa legittima e doveva perciò essere restituita in base alle norme sull’indebito arricchimento, senza che fosse necessario esaminare l’eventuale applicabilità degli art. 29 e 30 CO.
G. Con l’appello le convenute postulano la reiezione dell’istanza.
Esse contestano innanzitutto l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 263 CO, evidenziando che non vi era stato un trasferimento della locazione bensì la conclusione di un nuovo e diverso contratto e rilevando in ogni caso che il riconoscimento di un’indennità -per altro non eccessiva e comunque versata da terzi- compensante un legittimo adeguamento della pigione in uso in una certa zona non era contrario a norme imperative del CO. Nulla impediva inoltre che le parti stabilissero che una determinata parte della pigione venisse pagata anticipatamente da un terzo, ovvero il qui istante, anche quale garanzia per un nuovo rapporto locativo che poteva presentare alcuni rischi per le convenute. Pure contestata era infine l’applicabilità in concreto delle norme sull’indebito arricchimento.
H. Mentre delle osservazioni con cui l’istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi, con domanda di revisione, inserita nell’appello adesivo, egli chiede che questa Camera completi il giudizio di prime cure, rigettando in via definitiva l’opposizione ai PE, come già espressamente richiesto in prima sede.
Con le loro osservazioni all’appello adesivo le convenute si sono rimesse, su tale questione, al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto
Nondimeno, non può essere condiviso l’assunto pretorile secondo cui l’importo in questione sarebbe stato soluto senza una causa legittima, il primo giudice avendo chiaramente omesso di considerare che tale pagamento si lasciava ricondurre ad un accordo tra le parti, accordo che verrà esaminato in dettaglio nei prossimi considerandi.
Ora, nell’ambito della libertà contrattuale non è escluso che un terzo, per favorire la conclusione di un contratto di locazione, possa accordarsi con il locatore, prevedendo una sua retribuzione, affinché egli si determini alla conclusione del contratto con un ben determinato conduttore; a maggior ragione, poi, se la parte stessa con ciò si libera da un contratto di locazione preesistente e dai relativi obblighi.
Di principio nel caso di specie la pattuizione di un importo a favore delle convenute, da pagarsi dall’istante, non era pertanto del tutto esclusa.
3.1 Nel caso concreto, si tratta innanzitutto di esaminare se la stipula di un nuovo contratto di locazione tra le convenute e un nuovo conduttore, auspicata dall’istante, giustificasse un indennizzo delle convenute da parte di quest’ultimo.
Esaminando i vantaggi e gli svantaggi per le convenute, va da una parte considerato che con la sottoscrizione del nuovo contratto esse di fatto percepivano di più di quanto avrebbero ricavato mantenendo l’istante quale loro partner contrattuale (maggior ricavo di ca. fr. 16’000.- annui); il nuovo contratto prevedeva pure una cauzione maggiore (fr. 20’000.- in più); il subingresso del nuovo inquilino avveniva senza soluzione di continuità, cioè senza perdita di canoni di locazione; non vi era infine motivo per ritenere -né infatti le convenute hanno mai mosso obiezioni in tal senso- che il nuovo inquilino non fosse solvibile. Dall’altra, con il nuovo contratto, non applicandosi l’art. 263 CO, le convenute non potevano beneficiare della disposizione di legge secondo cui il precedente conduttore rimaneva solidalmente responsabile della pigione accanto al nuovo conduttore per altri 2 anni (cpv. 4, 2. frase), anche se tale garanzia in concreto non appariva particolarmente di rilevo, stante l’incontestata solvibilità del nuovo inquilino.
Tutto sommato, esaminati i diversi aspetti, ben si può ritenere che per le convenute i vantaggi e gli svantaggi si equivalevano, o tutt’al più che, se un indennizzo era dovuto, lo stesso sarebbe stato assai contenuto.
3.2 Con lo scritto 22 dicembre 1993 (doc. 5) le convenute, come già accennato, avevano dichiarato di ritenere nullo il contratto 15 giugno 1993, dichiarando implicitamente di opporsi alla cessione del negozio rispettivamente del contratto di locazione.
Sennonché, a fine gennaio 1994 -le stesse convenute l’hanno espressamente ammesso a p. 7 della risposta- esse hanno cambiato idea ed hanno acconsentito alla cessione proposta dall’istante, tanto è vero che hanno consegnato a quest’ultimo le bozze del nuovo contratto di locazione con il subentrante. A quel momento esse non hanno assolutamente condizionato la conclusione del nuovo contratto al versamento di un’eventuale indennità, né si sono riservate di eventualmente chiederla in seguito, per cui, visto che da un lato l’accordo -come detto al cons. precedente- non sembrava provocar loro alcun danno e dall’altro che la buona fede imponeva alle convenute di far valere tempestivamente le loro eventuali richieste nei confronti della controparte, da tale silenzio l’istante poteva legittimamente ritenere che esse nell’occasione non pretendevano alcunché: l’istante ha pertanto proseguito nelle laboriose e costose pratiche per la cessione del negozio.
La richiesta di pagamento dell’indennità, formulata per la prima volta il 24 febbraio 1994, risultava ampiamente tardiva e contraddiceva la gratuità in precedenza assicurata per atti concludenti: la stessa era in definitiva contraria ai dettami della buona fede, per cui l’istante, in una situazione normale, avrebbe potuto opporsi al relativo pagamento. Di fatto, però, l’istante non si trovava in concreto in una situazione normale ed ha pertanto dovuto agire diversamente.
Le condizioni cumulative per l’applicazione della norma sono tre (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996,N. 1 ad art. 21 CO): l’esistenza di una sproporzione manifesta tra la prestazione e la controprestazione in un contratto, da determinarsi in base ai rispettivi valori oggettivi (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 ad art. 21 CO; Kramer, Berner Kommentar, N. 16 e segg., in particolare N. 20 ad art. 21 CO; DTF 123 III 292 cons. 6); l’esistenza di una situazione di bisogno di una parte, ciò che è il caso allorché la stessa è gravemente condizionata nella sua libertà di decisione da esigenze economiche, personali, familiari o politiche, così che la sottoscrizione da parte sua del contratto, ancorché svantaggioso, costituisce per lei il minore dei mali (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 11 ad art. 21 CO; Kramer, op. cit., N. 36 e segg. ad art. 21 CO; DTF citata, cons. 5), oppure l’inesperienza o la leggerezza della parte stessa (trattasi di presupposti alternativi: cfr. Kramer, op. cit. n. 34); infine il fatto che l’altra parte approfitti con consapevolezza di tale situazione per concludere quel contratto a lei sfacciatamente favorevole (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 14 ad art. 21 CO; Kramer, op. cit., N. 33 ad art. 21 CO).
4.1 Nel caso concreto è indubbio che vi sia una manifesta sproporzione tra la prestazione -ovvero la disponibilità delle convenute a sottoscrivere il contratto con il nuovo inquilino, liberando l’istante- e la controprestazione -cioè la richiesta di pagamento di fr. 140’000.- a titolo di indennità-, tanto é vero che fino al 23 febbraio 1994 l’istante poteva in buona fede ritenere che la controprestazione sarebbe stata gratuita o comunque estremamente contenuta (cfr. cons. 3).
4.2 L’esistenza di una situazione di bisogno a carico dell’istante è addirittura evidente: la proposta di pagamento dell’indennità è stata in effetti formulata dalle convenute, oltre che in violazione del principio della buona fede (cfr. cons. 3.2), solo 4 giorni prima del 1° marzo 1994, data d’inizio prevista per il nuovo contratto di locazione (cfr. doc. 4 e 9), tanto più che il giorno seguente, per indebolire la posizione dell’istante, esse hanno pure provveduto a disdire il contratto 4 maggio 1992 (doc. D); per far ulteriormente pressione nei suoi confronti, esse hanno pure informato il nuovo inquilino, con conseguenze ben immaginabili, che la conclusione del nuovo contratto dipendeva dal pagamento di tale importo (cfr. teste __________ e __________, risposta 18). Le convenute sapevano del resto che l’istante ed il nuovo inquilino avevano già effettuato notevoli investimenti nell’ottica della cessione del negozio e che in caso di mancata sottoscrizione del contratto di locazione la cessione con tutta evidenza sarebbe andata a monte, causando all’istante la perdita del ricavo dalla cessione stessa (pari a circa 1.2 mio fr., cfr. doc. 6 e teste __________), l’obbligo di risarcire al nuovo inquilino quanto da lui nel frattempo investito (cfr. testi __________ e __________, risposta 15 e 16) nonché di pagare una penale di fr. 10’000.- (doc. 6).
Il fatto che a quel momento l’istante fosse assistito da un legale, che per altro si è limitato ad esporgli le conseguenze della mancata accettazione di tale proposta, concludendo che la decisione in tal senso dipendeva in definitiva da considerazioni di opportunità (teste __________), è ampiamente irrilevante, non modificando in alcun modo la situazione di bisogno in cui egli si trovava a quel momento.
4.3 Che le convenute abbiano nell’occasione cercato di approfittare della situazione per incamerare un importante indennizzo non può, nelle particolari circostanze, seriamente essere messo in dubbio.
Ammessa con ciò l’applicazione alla fattispecie delle norme sulla lesione di cui all’art. 21 CO, la parte lesa può senz’altro pretendere la restituzione di quanto versato a suo tempo, il tutto sulla base delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 17 ad art. 21 CO; Kramer, op. cit., N. 58 e seg. ad art. 21 CO).
Nulla osta quindi alla restituzione all’istante dei fr. 140’000.-.
L’appello, manifestamente infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo alle appellanti di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC).
Ciò posto, resta ora da esaminare la domanda di revisione, formulata dall’istante nel suo appello adesivo.
6.1 Giusta l’art. 340 lett. a CPC è dato un motivo di revisione della sentenza se il giudice ha pronunciato su domande non formulate oppure se ha omesso di pronunciare su domande formulate (IICCA 11 giugno 1996 in re P./B., 26 agosto 1997 in re F. AG/C. SA).
6.2 Nel caso di specie il Pretore ha effettivamente omesso di statuire sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dall’istante: non potendosi ravvisare in ciò un silenzio qualificato -la pretesa è in effetti ampiamente legittima- ben si giustifica, in accoglimento dell’appello adesivo, la completazione in tal senso del primo giudizio.
6.3 Tassa di giustizia, spese e ripetibili dell’appello adesivo sono poste a carico dello Stato, atteso che la controparte si è rimessa al giudizio della Camera e il suo comportamento processuale sul tema non è stato tale da contribuire a provocare il vizio nella decisione impugnata (IICCA 7 luglio 1993 in re B./C.T. SA; ICCTF 7 maggio 1991 in re H./L. SA).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 gennaio 1999 di __________ e dell’avv. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’750.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 2’800.--
da anticiparsi dalle appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere solidalmente alla parte appellata fr. 3’000.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo (domanda di revisione) 18 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 gennaio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, invariati gli altri dispositivi, è così completata:
§§ È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta ai PE n. __________e __________dell’UE di Lugano.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), già anticipate dall’appellante adesivamente, sono poste a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante adesivamente fr. 100.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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