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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.21
Data decisione, Autorità: 29.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00021
Lugano 29 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’appello 20 gennaio 1999 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
avverso il decreto 12 gennaio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa nei confronti dell’appellante con istanza 17 giugno 1998 da
patr. dall’avv. __________
contro
nell’ambito della quale il pretore ha accolto una richiesta di edizione di documenti
dell’istante a carico di terzi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che la decisione impugnata, che nonostante l’erronea designazione deve essere trattata quale decreto in virtù dell’art. 213 bis CPC, rappresenta una decisione incidentale di carattere procedurale istruttorio nell’ambito di una causa civile di valore inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile dal momento che la sentenza di merito può essere impugnata solo con il rimedio del ricorso per cassazione (art. 13 LOG; Rep 1979 121);
che per costante giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza finale di una causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe la decisione finale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);
che sarebbe infatti contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);
che di conseguenza nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC, sia perché l’art. 327 lett. g CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori procedurali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 3);
che l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (II CCA 14 marzo 1994 in re G.SA/D.G);
che nemmeno si impone di trasmettere l’impugnazione alla Camera di cassazione civile poiché solo decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere oggetto di un ricorso per cassazione(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 20);
che ne discende l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art. 313bis CPC senza notifica alla controparte per le osservazioni.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
L’appello 20 gennaio 1999 __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-) sono poste a carico dell’appellante.
Intimazione a: –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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