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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.18
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00018
Lugano 4 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.95.1684 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 20 dicembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 8’080.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 dicembre 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento limitatamente a fr. 3’800.--;
Mentre la convenuta con osservazioni 10 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta ha escusso l’attore per fr. 8’080.-- oltre interessi sulla base della conferma d’ordine del 1° ottobre 1992 per una cucina “Contessa C488” al prezzo di fr. 19’620.-- (doc. 1), ottenendo il 14 dicembre 1995 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo l’inadempienza della controparte, che avrebbe fornito una cucina difettosa, tale da necessitare interventi di riparazione effettuati da altre ditte, e che nondimeno non corrisponderebbe ancora a quanto promesso, con il che nulla sarebbe dovuto alla procedente.
C. La convenuta si è opposta alla petizione contestando le proprie asserite inadempienze, che in ogni caso non sarebbero state tempestivamente notificate dal committente, datando del 9 ottobre 1995 il primo scritto di contestazione.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto non fornita la prova dell’asserita difettosità della cucina, come pure del fatto che egli prima di rivolgersi a terzi abbia preteso dalla convenuta la sistemazione degli asseriti vizi, ed ha pertanto respinto la petizione.
E. Con l’appello in rassegna l’attore ribadisce la tesi della difettosità della cucina, non potendosi condividere la valutazione effettuata dal Pretore delle discordanti deposizioni testimoniali in atti.
Quo alla questione della tempestiva notifica dei difetti, la stessa sarebbe inutile per il motivo che la convenuta avrebbe sempre negato la presenza di ogni difetto da lei non esplicitamente ammesso.
F. Delle osservazioni al gravame della resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ di conseguenza l’attore ad essere gravato dell’onere della prova al riguardo delle eccezioni -in concreto quella della difettosità dell’opera- che dimostrerebbero l’esistenza di un credito compensatorio o di un diritto potestativo dal cui esercizio risulterebbe la riduzione della pretesa avversaria.
Si tratta perciò di una pretesa che trova il proprio fondamento nell’esercizio da parte del committente delle facoltà previste in suo favore dall’art. 368 CO.
Infatti, come rettamente indicato dal Pretore nel giudizio impugnato, secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2160).
Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore nel giudizio impugnato (consid. 3, pag. 10), se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 e riferimenti; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S.).
Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175, ripresa in: II CCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.).
A seconda delle circostanze, discende tuttavia dal principio dell’affidamento il fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, pag. 1814).
“Quanto all’annuncio del difetto è inutile la prova dello stesso poiché la convenuta ha sempre negato (cfr. le testimonianze __________ e __________) di ogni altro difetto non esplicitamente ammesso ed in particolare che la cucina fosse stata posata a regola d’arte ciò che è stato confermato specificamente nella deposizione __________ (si ricordi che __________ riferisce solo per sentito dire).
La convenuta negando assolutamente ora, come ha sempre negato l’esistenza di tale difetto, l’attore deve essere dispensato dalla prova della notifica del difetto.”
Non potendosi preferire questa opinione rispetto a quanto esposto al precedente considerando 3, che a non averne dubbi rivendica tutta la sua validità anche (e soprattutto) nella non infrequente ipotesi che l’appaltatore contesti l’esistenza dei vizi dell’opera, l’esame del gravame può limitarsi alla constatazione della mancata prova della tempestività della notifica dei pretesi difetti, il che rende superflua qualsiasi considerazione relativa all’apprezzamento da parte del Pretore delle deposizioni testimoniali concernenti l’esistenza medesima dei difetti.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria e perciò ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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