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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2018.43
Data decisione, Autorità: 24.01.2019, CEF
Titolo: Attestato di carenza di beni. Pignorabilità di un’automobile necessaria a detta dell’escusso per eseguire un contratto di mediazione immobiliare
Incarto n. 15.2018.43
Lugano 24 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 9 maggio 2018 da
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Vistosi rilasciare il 17 gennaio 2018 un attestato di carenza di beni per fr. 4'928.95 nei confronti di PI 1 nell’esecuzione n. __________8 dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 2 marzo 2018 RI 1 ha chiesto al medesimo ufficio la “continuazione” dell’esecuzione (con il nuovo n. __________6) senza emissione di un precetto esecutivo (nel senso dell’art. 149 cpv. 3 LEF), sempre per fr. 4'928.95.
B. Il 24 aprile 2018, l’UE ha proceduto a un nuovo pignoramento e il successivo 3 maggio ha emesso il verbale di pignoramento da valere come (nuovo) attestato di carenza di beni per fr. 5'008.75. L’UE ha determinato in fr. 3'156.50 mensili il minimo esistenziale dell’escussa a fronte d’indennità di disoccupazione di fr. 3'151.15 e ha ritenuto impignorabile il suo veicolo (Smart Fortwo Coupé, anno 2016) “in quanto necessario per motivi professionali”.
C. Con ricorso del 9 maggio 2018, RI 1 chiede che sia ordinato all’UE di procedere a un accertamento approfondito del patrimonio dell’escussa e di redigere un nuovo verbale di pignoramento.
D. Con osservazioni del 12 giugno 2018 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, mentre PI 1 è rimasta silente.
E. In ossequio all’ordinanza emessa il 31 ottobre 2018 dal presidente della Camera, il 9 novembre 2018 PI 1 si è determinata sull’uso del proprio veicolo ritenuto impignorabile dall’UE.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 7 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Al riguardo l’UE osserva che già prima dell’emissione del verbale di pignoramento la documentazione richiesta era presente nell’incarto, che il ricorrente non ha però chiesto di visionare.
3.1 Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, perché siano da considerare impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, gli strumenti o arnesi del debitore devono non solo essere necessari all’esercizio della sua professione, ma il loro uso deve pure essere redditizio, nel senso di non generare spese sproporzionate rispetto ai ricavi realizzati, tenuto conto delle esigenze di un esercizio razionale e competitivo della professione (DTF 117 II 22 consid. 2). Scopo di tale norma è il mantenimento di una professione remunerativa e concorrenziale, ovvero non deficitaria, che consenta (o contribuisca a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (sentenza della CEF 15.2018.14 del 25 aprile 2018, massimata in RtiD 2018 II 840 n. 48c).
3.2 Nel caso in esame, PI 1 ha ammesso di non avere conseguito redditi dalla sua attività di mediazione nel 2018. Non ha invero neppure indicato quanti interessati ha incontrato né per quali fondi. L’uso della Smart non pare quindi necessario all’esercizio di un’attività professionale redditizia nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF. Ci si potrebbe addirittura interrogare sulla sua necessità, dal momento che l’escussa esclude di poter adempiere il suo mandato facendo uso dei trasporti pubblici solo per una questione di costo, a suo dire superiore a quanto da lei speso per la macchina, ma con un calcolo errato: con un abbonamento Arcobaleno di due zone, infatti, ella potrebbe spostarsi senza limiti tra il proprio domicilio (__________), il centro di Lugano e gli immobili da vendere (a __________, __________ e __________) per soltanto fr. 71.– mensili, ossia per meno di quanto da lei dichiarato come spese di carburante, cui secondo le sue stesse allegazioni vanno aggiunte almeno le spese di assicurazione e l’imposta di circolazione (secondo lei rispettivamente di fr. 89.50 e fr. 55.65 mensili).
D’altra parte le indennità di disoccupazione non sono proventi della sua attività professionale e l’uso di un veicolo non può considerarsi indispensabile alla loro percezione, la legislazione di riferimento non imponendo ai disoccupati di essere automuniti. E il fatto che l’escutente guidi – a dire della debitrice – una lussuosa Range Rover non è una circostanza che secondo la legge è di rilievo per la questione della pignorabilità della Smart. Non essendo realizzati i presupposti stabiliti dall’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, va ordinato all’UE di pignorare l’automobile della debitrice.
Ad ogni modo, contrariamente a quanto pretende il ricorrente in modo invero superficiale, l’UE ha effettivamente calcolato il minino esistenziale dell’escussa, correttamente riportato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 26 aprile 2018. E il precedente verbale del 20 marzo 2018, firmato da PI 1, non menziona titoli, crediti, polizze assicurative, conti o altre cose mobili, neppure gioielli. Ora il ricorrente non ha fornito indizi atti a revocarne in dubbio il contenuto. Le spese di manutenzione dell’auto da lui citate, di fr. 873.– mensili, appaiono sopravvalutate. La Smart non è una vettura “media” di fr. 35'000.– e il costo di fr. 0.70/km calcolato dal TCS comprende spese di manutenzione, di ammortamento e di garage di cui egli non ha fornito la prova dell’effettivo pagamento. Non appare escluso che la debitrice riesca a pagare le spese da lei menzionate con le indennità di disoccupazione. Non sarebbe quindi necessario ordinare ulteriori misure istruttorie (sentenza della CEF 15.2006.121 del 12 marzo 2007 consid. 4/d; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di pignorare la Smart Fortwo Coupé n. matr. __________, targata __________, nell’esecuzione n. __________.
1.2 L’attestato di carenza di beni emesso il 3 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ è annullato.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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