AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.11
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00011
Lugano 23 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.176 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 29 ottobre 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 95’444.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda ammessa dalla convenuta limitatamente a fr. 8’000.-- in risposta e per fr. 38’300.-- oltre interessi con le conclusioni, e che il Pretore con sentenza 17 dicembre 1998 ha accolto per fr. 89’125.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 21 gennaio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 38’300.-- oltre interessi;
Mentre l’attrice con osservazioni del 16 marzo 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma di avere fornito alla convenuta nel 1994 numerosi articoli d’abbigliamento sportivo, merce per cui ha emesso il 12 luglio 1994 fattura per fr. 169’125.--, pagata solo in misura di fr. 80’000.--, di modo che, ritenuti interessi, danni di ritardo e spese esecutive, rimarrebbe dovuto quale prezzo di vendita un saldo di fr. 95’444.-- oltre interessi, importo oggetto della causa in esame.
B. Con la risposta del 15 dicembre 1997 la convenuta ha postulato che la petizione sia ammessa limitatamente a fr. 8’000.-- oltre interessi, sostenendo che non vi sarebbe stato contratto di compravendita, ma l’accordo per cui la merce sarebbe stata pagata se venduta. Solo in occasione dell’incontro del 3 agosto 1995 le parti avrebbero pattuito l’acquisto della merce al prezzo complessivo di fr. 88’000.-- (dal che l’ammesso debito di fr. 8’000.-- dopo deduzione dei pagamenti effettuati), mentre il riconoscimento di debito doc. D sarebbe inefficace perché estorto con minacce di fallimento e perché non recante la firma collettiva dei signori __________ e __________.
C. L’attrice ha in seguito confermato le proprie argomentazioni e domande, mentre la convenuta ha precisato i termini del preteso accordo del 1995, sostenendo che sarebbe stato pattuito un prezzo di fr. 30’300.-- per la merce a quel momento già venduta, e di fr. 88’000.-- per la merce invenduta, riconoscendo con ciò il credito dell’attrice in misura di fr. 38’300.--.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che gli atti non permetterebbero di stabilire con certezza la natura del contratto inizialmente pattuito dalle parti, mentre risulterebbe che esse concordarono in seguito l’acquisto della merce al prezzo di fr. 30’300.-- per quella già venduta e di fr. 88’000.-- per quella invenduta. Quest’ultimo prezzo sarebbe tuttavia stato subordinato al suo tempestivo pagamento da parte della convenuta, non verificatosi, mentre in caso contrario sarebbe stato pattuito un prezzo -per la sola merce invenduta- di fr. 138’825.--, dal che un credito residuo di fr. 89’125.--, non potendosi attribuire un importo maggiore sulla base del riconoscimento di debito doc. D, che non vincolerebbe la debitrice in assenza della firma congiunta di due aventi diritto.
E. Con l’appello il convenuto chiede che il credito dell’attrice sia ridotto a fr. 38’300.-- oltre interessi, postulando preliminarmente la sospensione della causa in attesa della definizione dell’azione penale promossa contro il teste __________ per il titolo di falsa testimonianza ex art. 307 CP o in subordine la sua riassunzione avanti a questa Camera.
Nel merito, andrebbe ritenuto che la merce fu dapprima affidata alla convenuta in conto vendita e non da lei acquistata, e contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore il prezzo di fr. 88’000.-- per la merce invenduta sarebbe stato stipulato indipendentemente dai termini di pagamento, così che all’attrice sarebbe in definitiva dovuto solo l’importo di fr. 38’300.-- oltre interessi.
F. Delle osservazioni 16 marzo 1999 dell’attrice, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
Le parti si danno inoltre atto del fatto che la merce venduta dalla convenuta alla propria clientela prima di quegli accordi debba essere remunerata con complessivi fr. 30’300.--, nonché dell’avvenuto pagamento da parte della convenuta di fr. 80’000.--.
3.1 La tesi dell’attrice è che -fatto salvo l’accordo circa la merce già venduta dall’attrice, che come si è detto (consid. 2) è pacificamente acquisito- la merce a quel momento invenduta veniva acquistata dalla convenuta al prezzo di fr. 139’000.--, con uno sconto di fr. 51’000.-- qualora il pagamento fosse stato immediato.
La tesi della convenuta è di contro quella per cui la pattuizione del prezzo di fr. 88’000.-- non sarebbe stata soggetta a condizioni.
3.2 L’asserito accordo sarebbe venuto in essere tra il signor __________ per l’attrice e il signor __________ per la convenuta (IF __________, risposta 6). Secondo il teste __________, egli non avrebbe partecipato al colloquio decisivo, e perciò l’unico riscontro diretto in atti sulle risultanze di quella discussione è costituito dalle dichiarazioni rese dallo stesso signor __________, membro del consiglio di amministrazione dell’attrice (doc. 7) durante il suo interrogatorio formale.
3.3 L’amministratore ha reso le seguenti, significative affermazioni:
“Quel giorno dissi a __________ che, in caso di pagamento immediato, gli avrei concesso un ribasso di fr. 51’000.--” (risposta 6);
“... era stato concordato il prezzo di fr. 88’000.-- a saldo della merce rimasta, tuttavia alla condizione che l’importo fosse immediatamente e integralmente pagato.” (risposta 7);
“Abbiamo quindi passato la pratica al nostro ufficio incassi. Nonostante ciò avevo ancora detto a __________ che se avesse pagato fr. 88’000.-- la pratica di incasso sarebbe stata sospesa.” (risposta 7);
3.4 La corretta disamina di queste risultanze non permette di confermare il giudizio impugnato.
Va infatti considerato che al momento in cui le parti affrontano la trattativa in esame non esiste tra di loro un pregresso contratto di compravendita, e pertanto neppure un qualche tipo di consenso sul prezzo che dovrebbe avere la merce a quel momento invenduta.
Questo significa che al momento in cui __________ (a suo dire) promette al __________ un “ribasso” di fr. 51’000.-- per il caso di pagamento immediato, tale promessa e tale ribasso costituiscono irrilevanti motivazioni interne del __________ per rapporto a quello che egli riteneva essere il prezzo “pieno” della merce, prezzo che tuttavia non era mai stato accettato dalla convenuta dato che non esisteva sino a quel momento un contratto di compravendita.
Pertanto, anche ammettendo che le parti abbiano poi concordato, come afferma __________ (risposta 7), il prezzo di fr. 88’000.-- a saldo della merce alla condizione del pagamento immediato, il mancato verificarsi della condizione non poteva avere la conseguenza di rendere efficace un prezzo maggiorato di fr. 51’000.--, come si ammette erroneamente nel giudizio impugnato, per il motivo che tale prezzo non era mai stato accettato dalla convenuta, ma la conseguenza doveva invece essere quella dell’inesistenza del contratto per il verificarsi della condizione risolutiva connessa al breve termine di pagamento.
Va inoltre evidenziato che l’attrice con il proprio concludente comportamento ha dimostrato di non ritenere essenziale il rispetto della pretesa condizione dell’immediato pagamento per la validità dell’offerta del prezzo di fr. 88’000.-- per la merce invenduta, prova ne sia il fatto che anche dopo l’avvio della procedura di incasso l’offerta era rimasta valida, visto che con il pagamento di fr. 88’000.-- l’attrice si sarebbe ritenuta tacitata e avrebbe sospeso la procedura di incasso (IF __________, risposta 8).
Si deve perciò in definitiva ritenere che anche qualora l’attrice avesse subordinato la validità della propria offerta all’immediato pagamento dei fr. 88’000.--, siffatta condizione è stata in seguito da lei abbandonata, mentre per la convenuta si può ammettere che essa abbia accettato di pagare il prezzo di fr. 88’000.--, ma non quello di fr. 139’000.--, così che il consenso contrattuale va in definitiva ammesso per i predetti fr. 88’000.--, il che comporta l’accoglimento delle tesi dell’appellante.
Gli interessi di mora potrebbero decorrere almeno dalla data del sollecito doc. E, e possono quindi essere computati dal successivo momento della domanda di esecuzione (cfr. doc. F), così come ritenuto dal Pretore.
A dipendenza di quest’esito della causa, divengono prive di oggetto sia l’infondata richiesta dell’appellante di sospensione della procedura, che la discussione delle di lei censure circa l’attendibilità dell’irrilevante deposizione del teste __________.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
La __________, è condannata a pagare a __________ fr. 38’300.-- oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 1997.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona.
La tassa di giustizia di fr. 1’800.-- e le spese di fr. 300.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’200.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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