AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.10
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00010
Lugano 1° marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. DI.98.00353 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 2 dicembre 1998 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
con cui gli attori in via preliminare hanno postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, in via cautelare hanno chiesto la sospensione della causa di sfratto DI.98.00336 e nel merito hanno chiesto che fosse accertato in via principale che il contratto tra le parti era di affitto agricolo, che lo stesso durava fino al 30 novembre 2006 e che le disdette intimate erano nulle, in subordine che le disdette del contratto di affitto agricolo erano efficaci per il 30 novembre 2006 e che il contratto era prorogato per 6 anni, e in via ancor più subordinata che il contratto misto di locazione-comodato era prorogato fino al 30 giugno 2004;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e sulle quali il Segretario assessore con decisione 4 gennaio 1999 si è pronunciato, respingendo la domanda di assistenza giudiziaria, la domanda cautelare e la petizione e caricando agli attori la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- nonché le ripetibili di fr. 500.-;
appellanti gli attori con atto di appello 21 gennaio 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con cui chiedono in via principale, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento del querelato giudizio e in subordine la sua riforma come postulato in prima sede, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attrice, con osservazioni 2 febbraio 1999, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. In data 25 settembre 1997 (doc. 1) la __________ si è aggiudicata ai pubblici incanti le part. N. __________, __________ e __________RFD di __________ di proprietà di __________, adibite ad azienda agricola.
Il 19 dicembre 1997 la banca, mediante formulario ufficiale parzialmente modificato, ha significato ad __________ ed alla moglie __________ la disdetta del contratto di comodato, a suo dire instauratosi tra le parti dopo l’aggiudicazione agli incanti, con effetto dal 31 gennaio 1998 (doc. H1, H2).
B. Con istanza 11 novembre 1998 la __________, preso atto che le particelle in questione non erano state ancora riconsegnate, ha chiesto lo sfratto dei signori __________, domanda avversata da questi ultimi (inc. DI.98.00336).
C. Il 2 dicembre 1998 __________ e __________ hanno introdotto l’azione di accertamento che qui ci occupa, mediante la quale essi, previa concessione dell’assistenza giudiziaria ed auspicando in via cautelare che la causa di sfratto fosse sospesa fino alla crescita in giudicato della presente azione, hanno chiesto che fosse accertato in via principale che il contratto tra le parti era di affitto agricolo, che lo stesso non era perciò ancora giunto a scadenza e che le disdette erano nulle o in subordine, sempre premessa l’esistenza di un contratto di affitto agricolo, che le stesse erano efficaci per il successivo termine di disdetta rispettivamente che erano prorogate per 6 anni e in via ancor più subordinata che si trattava di un contratto misto locazione-comodato e che lo stesso era prorogato per 6 anni.
Che nel caso di specie si fosse in presenza di un contratto di affitto agricolo -come auspicato in via principale e in via subordinata- era a loro dire provato dall’onerosità del contratto stesso ed in particolare dal fatto che nel periodo contrattuale alla convenuta erano stati ceduti i sussidi dovuti per l’attività agricola espletata nonché dal fatto che gli attori avevano eseguito sugli immobili tutta una serie di lavori di manutenzione eccedenti la misura stabilita dalla legge. L’esistenza di un contratto misto locazione-comodato -ipotizzata in via ancor più subordinata- si evinceva per contro dal fatto che la convenuta aveva ritenuto di disdire il contratto di comodato secondo le formalità previste dal contratto di locazione.
D. La convenuta si è opposta alla petizione, ribadendo, come già nella procedura di sfratto, che il contratto tra le parti era un contratto di comodato e che lo stesso era stato regolarmente disdetto.
E. Con decisione 4 gennaio 1999 il Segretario assessore, dopo aver preliminarmente respinto le prove offerte dagli attori, ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria, quella cautelare e la petizione, caricando agli attori la tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- nonché le ripetibili di fr. 500.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il contratto tra le parti costituisse un contratto di affitto agricolo, rilevando che la cessione dei sussidi non era in relazione con la messa a disposizione degli immobili, mentre che l’effettuazione da parte degli attori di una manutenzione eccedente la misura prevista dalla legge era irrilevante in quanto non era provato che la stessa fosse avvenuta con il consenso della controparte; pure esclusa era l’esistenza di un contratto misto di locazione-comodato, l’intimazione per errore della disdetta sul formulario ufficiale per i contratti di locazione essendo ininfluente per la determinazione del contratto. Egli ha pertanto concluso per la correttezza della tesi della convenuta, secondo cui il contratto tra le parti costituiva in realtà un comodato e, essendo quest’ultimo stato regolarmente disdetto ed essendo esclusa la possibilità della protrazione per questo genere di contratto, ha senz’altro respinto la petizione.
La pretestuosità delle procedure avviate e delle argomentazioni sollevate dagli attori, oltre a non giustificare la sospensione della causa di sfratto, escludevano pure la concessione a loro favore dell’assistenza giudiziaria.
F. Con appello 21 gennaio 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, gli attori chiedono in via principale, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento del querelato giudizio ed il rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione dopo l’assunzione delle prove richieste e in subordine la sua riforma come postulato in prima sede, il tutto riproponendo in maniera letterale le argomentazioni già sviluppate davanti al Segretario assessore.
Delle osservazioni 2 febbraio 1999 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare -e gli appellanti stessi ne danno pacificamente atto- che il rifiuto di assumere le prove offerte costituisce una violazione del diritto di essere sentiti, a meno che i mezzi di prova richiesti siano superflui o ininfluenti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 e 5 ad art. 182).
Nel caso di specie, innanzitutto, non è vero che il Segretario assessore non avrebbe motivato il rifiuto ad assumere le prove, tanto è vero che a p. 4 della querelata decisione egli ha precisato che “le prove chieste dai signori __________ tendenti a dimostrare quanto da loro intrapreso sono pertanto ininfluenti per il giudizio siccome mancherebbe comunque il consenso della controparte áe meglio il consenso in merito all’effettuazione dei lavori di manutenzione, N.d.R.ñ”.
Il giudizio del primo giudice sull’irrilevanza delle prove offerte può in ogni caso essere confermato. Premesso che negli allegati preliminari gli attori non hanno mai asserito che controparte fosse a conoscenza rispettivamente fosse d’accordo con l’effettuazione di lavori di manutenzione eccedenti la misura prevista dalla legge e che essi neppure hanno asserito che le parti avessero concordato che l’effettuazione di tali interventi dovesse costituire la retribuzione per l’occupazione degli immobili (cfr. sulla questione, cons. 3.2), le prove offerte risultano effettivamente irrilevanti per l’esito della lite: data la premessa di cui sopra, non si vede in effetti che rilevanza avrebbero potuto avere le deposizioni del teste __________ (possibile acquirente dell’azienda agricola), dei testi avv. __________ e __________ (funzionari della banca che si sono occupati della pratica), dei testi __________ e __________ (funzionari della Sezione dell’agricoltura, che si sono occupati dei sussidi), del dott. __________ (veterinario cantonale che ha imposto alcuni lavori di manutenzione), del sopralluogo e della perizia sul tipo di culture, sul valore delle manutenzioni, sul reddito degli attori nonché sugli effetti gravosi in caso di mancata protrazione e infine dei richiami dalla Sezione dell’agricoltura e dall’UEF per stabilire l’entità dei sussidi e le costruzioni esistenti al momento dell’incanto.
La richiesta non può essere accolta già per il fatto che la sospensione di una procedura sommaria in materia di sfratto per attendere l’esito di una causa ordinaria sarebbe contraria alla volontà del legislatore (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 107 e N. 7 ad art. 506).
Nondimeno, per motivi di opportunità, questa Camera, senza che ciò giustifichi un’eventuale sospensione della causa di sfratto, ha deciso di statuire sulla procedura di sfratto DI.98.00336, pure appellata (inc. 12.99.00004), solo dopo l’evasione della presente causa di accertamento.
3.1 È manifestamente a torto che essi affermano che la cessione a favore della convenuta dei sussidi a loro dovuti per l’utilizzazione a fini agricoli degli immobili costituirebbe la retribuzione per l’uso degli stessi: la cessione, stipulata già il 1° aprile 1996 (doc. F), era stata in effetti concordata a suo tempo per ridurre i debiti ipotecari degli attori, allora proprietari, verso la banca convenuta. Con i pagamenti, avvenuti nel 1998 secondo quelle medesime modalità, gli attori non hanno perciò fatto altro che pagare parzialmente un loro debito, per il quale la convenuta al momento dell’acquisto ai pubblici incanti aveva ottenuto un attestato d’insufficienza di pegno di fr. 290’854.- (doc. 6).
Che i sussidi ceduti non costituissero fitto è altresì provato dal fatto che se gli attori fossero rimasti proprietari degli immobili in ogni caso tali importi sarebbero andati alla banca.
3.2 Altrettanto a torto essi ravvisano un carattere oneroso nella circostanza che essi avrebbero effettuato una manutenzione eccedente quanto previsto dalla legge (Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole, Losanna 1991, p. 128).
Non è innanzitutto provato -e gli attori del resto non lo hanno affermato negli allegati preliminari, pretendendolo la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in sede di appello (p. 7)- che la convenuta fosse a conoscenza degli interventi di manutenzione che essi avevano effettuato negli immobili.
A prescindere da ciò, non è nemmeno provato -e anche in questo caso gli attori nemmeno lo sostengono- che l’effettuazione di tali interventi costituisse un obbligo contrattuale in cambio della concessione in uso degli immobili (cfr. IICCA 28 ottobre 1994 in re R./D.): in tali circostanze si deve ritenere che, nella misura in cui eccedono la normale manutenzione, gli interventi effettuati dagli attori devono esser loro risarciti dalla controparte in applicazione dell’art. 307 cpv. 2 CO, ritenuto però che ciò non muta il carattere non oneroso della messa a disposizione della cosa.
Non essendovi in concreto la prova della pattuizione di un fitto, ne deve discendere l’inapplicabilità delle disposizioni sull’affitto ed in particolare, stante l’esistenza di un’azienda agricola, di quello agricolo (LAAgr, RS 221.213.2).
Ciò esclude innanzitutto che il contratto sia ancora in essere e che esso giunga perciò a scadenza solo il 30 novembre 2006. Le disdette inoltrate non devono sottostare (nemmeno per analogia) all’art. 298 CO e non sono quindi nulle, pur contenendo indicazioni errate per la loro contestazione; le stesse disdette non sono parimenti nulle per il fatto che non rispetterebbero le disposizioni dell’art. 16 LAAgr, ciò che semmai avrebbe imposto di riportarne la scadenza al prossimo termine di disdetta, cioè al 30 novembre 2006. Nemmeno vi è infine lo spazio per un’eventuale protrazione del contratto in virtù degli art. 26 e 27 LAAgr.
Le due censure sono infondate.
4.1 Gli appellanti chiedono innanzitutto l’annullamento del giudizio di primo grado, asserendo che il Segretario assessore non avrebbe esposto i motivi per cui non riteneva ipotizzabile l’esistenza di un contratto misto di locazione-comodato.
La giurisprudenza è cauta nell’ammettere la nullità del giudizio per difetto di motivazione.
Questo è in particolare il caso allorché il vizio è tale da pregiudicare alle parti e/o all’istanza superiore la possibilità di verificare, discutere, impugnare o giudicare la sentenza in questione con la necessaria cognizione di causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 12 ad art. 285; Rep. 1985 p. 144; IICCA 23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA), ritenuto al contrario che soddisfa le esigenze del diritto ad una decisione motivata la sentenza che, senza pronunciarsi su tutti gli argomenti di parte, esponga, ancorché sommariamente, i motivi decisivi per il giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 e 13 ad art. 285).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il Segretario assessore ha chiaramente spiegato i motivi per cui ha escluso l’esistenza di un contratto misto locazione-comodato, precisando in particolare, a p. 5 del suo giudizio, che il fatto che la convenuta avesse intimato per errore la disdetta sul formulario ufficiale per i contratti di locazione era irrilevante per la determinazione del contratto che legava le parti, poiché decisiva in realtà era la loro volontà.
Dalla presunta carenza di motivazione gli attori non hanno in ogni caso subito alcun pregiudizio, tanto è vero che anche in questa sede essi hanno potuto contestare le conclusioni del giudice di prime cure, riproponendo la tesi secondo cui il contratto tra le parti non fosse un comodato bensì un misto tra locazione e comodato: ciò giustifica di respingere la censura.
4.2 L’esistenza di un contratto misto locazione-comodato è in ogni caso esclusa nel merito.
Dalla semplice utilizzazione del formulario ufficiale, modificato in considerazione del fatto che si trattava di un comodato, non si può in effetti evincere, né gli attori potevano ritenerlo in base al principio della buona fede, che la comodante, in deroga all’art. 309 CO, intendesse permettere alla controparte di far capo alle norme della locazione -ed in particolare per quanto riguardava i termini di disdetta e il diritto ad un’eventuale protrazione- per quanto atteneva alla fine del contratto: poiché il formulario ufficiale, modificato, indicava in realtà solo quale sarebbe dovuta essere la procedura -di fatto errata- per far valere un’eventuale contestazione della disdetta e/o un’eventuale protrazione e nient’altro, l’errore commesso dalla banca convenuta non ha avuto alcuna conseguenza e non ha comportato un peggioramento della posizione della controparte, che in ogni caso non aveva né il diritto di contestare la disdetta, né quello di chiedere una protrazione.
Esclusa così l’esistenza di un contratto misto locazione-comodato -per altro sconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza- non è nemmeno possibile, non potendosi applicare gli art. 266b e 266c CO, che le disdette possano aver effetto per il giugno 1998, né è possibile concedere agli attori una protrazione del contratto per 6 anni in applicazione dell’art. 272 CO.
La censura è ancora una volta infondata. Se è vero che in base all’art. 15 LCAA per la procedura di accertamento relativa all’esistenza di un contratto di affitto agricolo può essere esatta una tassa di giustizia massima di fr. 300.-, è però altrettanto vero che in concreto oggetto della causa, in via ancor più subordinata, vi era pure l’accertamento dell’esistenza di un contratto misto di locazione-comodato, questione quest’ultima che non sottostà all’art. 15 LCAA e per la quale deve pure essere prelevata una tassa.
In definitiva la tassa di giustizia esatta dal Segretario assessore in complessivi fr. 400.-, cui si aggiungono le spese, risulta più che legittima e può essere confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di primo grado e per quella di appello deve a sua volta essere respinta già in assenza del requisito del fumus boni iuris.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. La domanda di assistenza giudiziaria 21 gennaio 1999 __________ è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo pure solidale di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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