AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.9
Data decisione, Autorità: 09.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00009
Lugano 9 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. 2143 della Pretura del distretto di Leventina- promossa con petizione 22 ottobre 1990 da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice __________, agente per sé, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 396’258.- oltre interessi a titolo di perdita di sostegno, somma ridotta a fr. 378’601.- in sede conclusionale, mentre, agendo per sé e per i figli minorenni __________ e __________, ha chiesto la corresponsione di fr. 20’000.- a titolo di torto morale e di fr. 2’000.- per spese funerarie nonché gli interessi sui fr. 68’000.- già percepiti, decorrenti dal decesso del marito alla data del relativo versamento;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
rilevato che dopo il dibattimento finale l’attrice __________ è deceduta, per cui gli altri attori, formanti la sua comunione ereditaria, hanno provveduto a riformulare le loro richieste, riducendo a fr. 267’628.- l’indennità per perdita di sostegno e fissando in fr. 10’000.- le pretese per torto morale e in fr. 2’000.- quelle per spese funerarie;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 23 dicembre 1998, con cui ha accolto la petizione per fr. 240’049.- più interessi e caricato tassa di giustizia, spese e ripetibili per 1/5 agli attori e per 4/5 alla convenuta;
appellante la convenuta con atto di appello 18 gennaio 1999, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori, con osservazioni 17 febbraio 1999, postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Alle 3.15 del 28 ottobre 1984, in territorio di __________, si è verificato un gravissimo incidente della circolazione, a seguito del quale __________, conducente e detentore di una Ford Escort XR3i targata TI __________, ed i suoi passeggeri __________ e __________ hanno perso la vita.
__________, quarantenne al momento dei fatti, lasciava quali superstiti la moglie __________ di 37 anni ed i figli __________ e __________ di 13 rispettivamente 11 anni.
B. Dopo l’incidente, tra la __________, assicuratrice RC del veicolo del __________ e gli eredi di __________ sono state ben presto intavolate le trattative per la definizione degli indennizzi dovuti a questi ultimi. A conclusione delle stesse, nel settembre 1988, la compagnia di assicurazione ha versato alla vedova fr. 20’000.- e ad ogni figlio fr. 15’000.- a titolo di torto morale, come pure complessivi fr. 8’000.- per le spese connesse al funerale, rifiutando per il resto ulteriori risarcimenti.
Ritenendo ampiamente insufficienti gli importi corrisposti, gli eredi hanno inoltrato la causa che qui ci occupa.
C. Con la petizione in rassegna la vedova ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento di fr. 396’258.- oltre interessi per perdita di sostegno, somma ridotta a fr. 378’601.- in sede conclusionale, mentre, agendo per sé e per i figli minorenni, ha chiesto la corresponsione di ulteriori fr. 20’000.- a titolo di torto morale e altri fr. 2’000.- per spese funerarie, somme cui andavano aggiunti gli interessi sui complessivi fr. 68’000.- già percepiti, decorrenti dal decesso del marito fino alla data del relativo versamento, avvenuto nel settembre 1988.
D. La convenuta si è opposta alla petizione, ritenendo di non dover più nulla alla controparte. Essa afferma in primo luogo che __________, salendo sul veicolo del __________ a quel momento ebbro, era ben consapevole del rischio che stava correndo, ciò che già giustificava una riduzione di almeno 1/3 delle prestazioni assicurative per concolpa della vittima.
Ciò premesso, la pretesa per perdita di sostegno, i cui parametri di computo erano per altro contestati, era in ogni caso infondata, siccome ampiamente coperta dalle prestazioni erogate dall’AVS. Quanto alle richieste per torto morale e per spese funerarie -le prime da farsi semmai valere da ogni singolo erede e non congiuntamente, mentre le seconde non comprovate- le stesse erano a loro volta già coperte dalle generose somme versate nel 1988, comprensive degli eventuali interessi.
E. La morte dell’attrice __________ avvenuta il 19 maggio 1995, dopo l’effettuazione del dibattimento finale, ha reso necessaria un’ulteriore udienza, nel corso della quale gli attori rimanenti, formanti la comunione ereditaria della defunta madre, hanno provveduto a ridurre a fr. 267’628.- le loro pretese per perdita di sostegno, mentre le richieste per torto morale e quelle per spese funerarie sono state cifrate rispettivamente in fr. 10’000.- e in fr. 2’000.-.
F. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per complessivi fr. 240’049.- oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che al momento dei fatti __________ si fosse accorto rispettivamente potesse essersi accorto del fatto che il __________ si trovava in uno stato di ebrietà ed ha pertanto attribuito a quest’ultimo l’integrale responsabilità dell’incidente, da cui l’obbligo della convenuta di risarcire agli eredi del __________ i danni che ne erano derivati.
Per determinare la perdita di sostegno subita dalla vedova, il Pretore ha dapprima quantificato il reddito del marito, che con lei gestiva l’esercizio pubblico ristorante “__________ ”, giungendo alla conclusione che al reddito di fr. 50’000.- annui stabilito fiscalmente andava preferito quello di ca. fr. 77’500.- accertato dal perito giudiziario, evidenziando che quel reddito era realizzato in maniera predominante, per il 70%, dal marito; egli ha quindi quantificato in fr. 7’000.- i costi fissi e nel 55% la percentuale di sostegno a favore della moglie; non ritenendo inoltre che dopo la morte del marito si potesse ragionevolmente pretendere dalla vedova la continuazione dell’attività svolta in precedenza nel ristorante, ma tutt’al più che essa mettesse a disposizione di terzi la sua patente d’esercente con un ricavo annuo di fr. 6’000.-, egli ha stabilito che la perdita di sostegno da lei subita ammontava a fr. 39’775.- annui. A seguito della morte della vedova, avvenuta nel corso del 1995 all’età di 48 anni, tale importo è stato capitalizzato in base alla tabella di Stauffer/Schätzle n. 34, coefficiente 9.14, il che dava un importo di fr. 363’543.50, somma da cui andavano dedotte le rendite già erogate dall’AVS in complessivi fr. 136’654.-, di modo che la perdita di sostegno effettiva risultava di fr. 226’889.50.
Quanto alle altre posizioni di danno, gli attori non avevano provato di essere creditori di ulteriori fr. 2’000.- per spese funerarie, mentre nulla si opponeva al riconoscimento di fr. 1’542.35, corrispondenti agli interessi dalla data del decesso del padre fino alla data del versamento di fr. 8’000.-, avvenuto nel 1988, non essendo provato che gli stessi fossero già compresi in quell’importo. Analoghe riflessioni valevano per le pretese a titolo di torto morale, riconosciute unicamente per quanto riguardava gli interessi di fr. 11’617.15 sui fr. 60’000.- anticipati nel 1988.
G. Con l’appello la convenuta auspica la reiezione della petizione.
L’appellante ripropone innanzitutto la tesi della concolpa della vittima per esser salito a suo rischio sull’auto del __________
Quanto alla pretesa per perdita di sostegno, la stessa, a suo giudizio, andava respinta, siccome coperta dalle rendite AVS: nel dettaglio, il reddito del ristorante, per altro nemmeno provato, non poteva essere superiore a quello accertato in sede fiscale in fr. 50’000.-; la perdita di sostegno non andava inoltre calcolata sull’intero reddito del ristorante, bensì unicamente su quello del marito; la percentuale di sostegno dovuta alla vedova andava ridotta dal 55% al 40%; nel calcolo non si era nemmeno tenuto conto che il marito era alla base del reddito del ristorante in ragione del 68%, mentre la moglie contribuiva per il 32%; non era inoltre giustificato fare astrazione dal reddito che la moglie aveva ottenuto rispettivamente poteva ottenere con il suo lavoro; errata era infine anche la capitalizzazione, che correttamente andava effettuata applicando le tabelle n. 26 e 47 con un coefficiente del 7.89. Quanto alle altre pretese, le stesse andavano già respinte per la chiara concolpa della vittima, quella per torto morale inoltre siccome già compresa nel capitale versato, tanto più che essa era stata erroneamente fatta valere dagli attori congiuntamente anziché singolarmente. Erronei erano infine sia il dispositivo, nella misura in cui non teneva conto che alcune posizioni di danno spettavano ai figli a titolo personale ed altre invece nella loro qualità di membri di una comunione ereditaria, sia la ripartizione delle spese e l’ammontare delle ripetibili della prima sede.
H. Delle osservazioni con cui gli attori hanno postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R., 6 agosto 1997 in re A. SA/C., 10 febbraio 1999 in re D.S./A.).
concolpa della vittima
Il rilevo è ampiamente infondato.
2.1 Va preliminarmente rilevato che la tesi secondo cui al momento dell’incidente il tasso alcolemico del __________ fosse del 1.37 per mille e di conseguenza di almeno del 1.52 per mille al momento in cui egli giunse, verso le 2.00, al night-club “__________ ” di __________, oltre che infondata nel merito -il referto del Centro Bioanalitico (cfr. plico doc. M), pur evidenziando che gli esami enzimatici e gas-cromatografici indicavano un’alcolemia dell’1.37 per mille, conclude espressamente per un tasso alcolemico al momento del fatto dell’1.30 per mille- è stata sollevata dalla convenuta per la prima volta solo con le conclusioni di causa ed è perciò proceduralmente irricevibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21 febbraio 1997 in re G./C., 25 novembre 1998 in re F./R. SA, 1° febbraio 1999 in re S./A., 29 aprile 1999 in re E. SA/B. SA).
2.2 Assodata con ciò un’alcolemia del __________ dell’1.30 per mille al momento dell’incidente rispettivamente di almeno dell’1.45 per mille (così il perito giudiziario , perizia p. 8 e 12) allorché questi aveva raggiunto il “ ”, si tratta ora di stabilire se il , a sua volta presente al “ ”, potesse effettivamente riconoscere che il __________ si trovava in uno stato di ebrietà.
L’istruttoria di causa ha permesso di accertare che al “Turinotte” il __________ e il __________ consumarono unicamente un’acqua minerale, un toast e una birra (cfr. doc. CC), mentre non si è potuto appurare con certezza se dalla sua posizione il __________ possa aver visto tali consumazioni rispettivamente se vi abbia fatto caso (per la negativa: cfr. doc. AA, CC, teste __________).
I testi sono per contro concordi nell’affermare che il comportamento del __________ non appariva a quel momento per nulla alterato (doc. AA; teste __________).
La questione a sapere se un determinato stato alcolico sia o meno riconoscibile dai terzi è stata oggetto di una perizia giudiziaria: dalla stessa è in sostanza risultato che uno stato alcolico è riconoscibile ai terzi, senza che siano necessari esami specifici, unicamente qualora il tasso superi l’1.5 per mille, mentre se lo stesso è inferiore ciò sarà il caso solo qualora il soggetto faccia parte di una categoria di persone la cui ebbrezza è visibile già a quel momento (perizia, p. 8 e 11).
Nel caso concreto, non essendo stato possibile accertare se il __________ appartenesse o meno alla categoria di persone la cui ebbrezza è visibile a tassi inferiori all’1.5 per mille, il Pretore, facendo per altro propria la conclusione del perito, che sembra inclinare a favore della tesi che l’ebbrezza non fosse percettibile (perizia, p. 8, 11 e 12), ha giustamente concluso che nelle particolari circostanze il suo stato alcolico poteva senz’altro non essere riconosciuto dai terzi, nemmeno dal __________ ancorché esercente di professione (così pure il perito giudiziario, p. 8).
2.3 L’appellante ritiene che in ogni caso il comportamento tenuto dal __________ in seguito costituisse un grave indizio della sua ebrietà: essa si riferisce in particolare all’episodio, riferito dal teste , secondo cui il __________ ed il __________ già al “ ” ebbero a proporre al __________ di accompagnarlo ad una festa a __________ ottenendo però una risposta negativa e che poi, incontratolo per strada a __________lo avessero nondimeno convinto a salire in macchina per recarsi a quella festa.
Orbene, è vero che il perito -con argomenti che invero non convincono questa Camera- ha ritenuto che l’insistenza del __________ nell’occasione potesse essere patognomonica, cioè potesse costituire un indizio del suo stato alcolico (perizia, p. 12); non va tuttavia dimenticato che la circostanza per cui il __________ ed il __________, incontrando il __________ per strada, lo abbiano convinto a recarsi con loro a ____________________ non è stata per nulla provata, ma costituisce in definitiva una semplice deduzione del teste __________ (cfr. doc. AA, di per sé priva di qualsiasi forza probatoria: cfr. IICCA 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 21 febbraio 1997 in re G./C., 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 14 luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 18 maggio 1999 in re D.L./V. SA), essendo in effetti ipotizzabili altri motivi altrettanto plausibili -si pensi all’eventualità che sia stato il __________ a chiedere al __________ di fermarsi- che giustifichino la sua presenza nella Ford Escort al momento dell’incidente.
risarcimento per perdita di sostegno
Neppure è contestato che il calcolo dell’importo dovuto per perdita di sostegno risultava innanzitutto dal reddito lordo realizzato dai coniugi, da cui andavano dedotti i costi fissi; che a quel punto, determinata la quota percentuale di reddito di cui la vedova rispettivamente i figli avrebbero beneficiato, si trattava di addizionare i costi fissi precedentemente dedotti, il che permetteva di ottenere l’ammontare del sostegno dovuto alla moglie rispettivamente ai figli; che per stabilire la perdita per la venuta meno del sostegno si doveva quindi dedurre dall’importo così ottenuto l’eventuale reddito imputabile alla moglie; che infine il saldo andava capitalizzato per il periodo durante il quale il danno si produceva, sottraendo quanto era stato anticipato alla parte oggetto del sostegno dalle assicurazioni sociali (Oftinger/Stark, op. cit., p. 342 e segg.; Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 773 e segg.).
Contestati sono per contro i singoli elementi determinanti per l’effettiva fissazione della perdita di sostegno.
3.1 L’appellante è del parere che per stabilire il reddito del ristorante si debba far capo ai dati fiscali, mentre la contabilità, tenuta in modo estremamente sommario e lacunoso, non poteva esser tenuta in considerazione: ne discende, a suo dire, che il reddito del ristorante andava ridotto da fr. 77’500.- a fr. 50’000.-.
È senz’altro vero che la contabilità allestita dai coniugi __________ era rudimentale, lacunosa, e difficilmente verificabile, in particolare per l’assenza dei necessari documenti giustificativi. Il perito giudiziario __________, chiamato a far chiarezza sulla questione del reddito del ristorante, non ha mancato di far rilevare a più riprese tale stato di fatto (perizia, p. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17 e 20); nondimeno, al termine dei suoi rilievi, egli è stato in grado di affermare -e questa Camera non ha motivi per non seguire quell’assunto, tanto più che alcuni testi avevano pure mosso dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali allestite dai coniugi __________ (testi __________ e __________rispettivamente altri avevano evidenziato che nella contabilità erano registrate posizioni che nulla avevano a che fare con il ristorante, ma che concernevano la famiglia (perizia, p. 10 e 11; doc. EE; testi __________ e __________)- che il reddito stabilito fiscalmente, oltretutto d’ufficio -senza un controllo specifico, ma operando una semplice ripresa (cfr. incarti fiscali richiamati, teste __________)- era molto probabilmente inferiore a quello effettivo (perizia, p. 6 e 20) e che quest’ultimo poteva essere quantificato nell’ordine di fr. 70-85’000.- (perizia, p. 20). Significativo in quest’ottica appare pure il fatto che i coniugi __________ tra il 1982 ed il 1984 abbiano potuto acquistare e riattare un rustico, con una spesa di ben fr. 110’000.- (cfr. perizia __________senza dover far capo a finanziamenti da parte di terzi.
Il dato di fr. 77’500.-, fatto proprio dal giudice di prime cure, può pertanto essere confermato.
3.2 Infondata è pure la richiesta con cui l’appellante chiede che per il calcolo della perdita di sostegno si faccia unicamente capo al reddito conseguito dal marito, piuttosto che a quello derivante dal ristorante.
La dottrina è infatti concorde nel ritenere che, ove moglie e marito esercitino un’attività lucrativa, i loro redditi devono essere sommati (Brehm, op. cit., N. 134 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., p. 341 e 347; Stauffer/Schätzle, op. cit., esempio 22 e N. 784).
3.3 Nel suo gravame l’appellante contesta quindi l’accertamento pretorile secondo cui il reddito del ristorante fosse ascrivibile per il 70% ad attività del marito e per il 30% a quella della moglie, preferendo percentuali del 68 rispettivamente 32%.
Sennonché, oltre a non aver indicato in dettaglio i motivi giustificanti tale diversa ripartizione -il che rende irricevibile la censura, non essendo possibile a questa Camera stabilire per quale motivo i per altro convincenti argomenti della sentenza pretorile non siano condivisi dalla convenuta- l’appellante stessa ritiene che la particolare tematica non debba essere discussa più di quel tanto, atteso che i parametri indicati in sentenza -per la messa a disposizione della patente d’esercente sono stati riconosciuti fr. 6’000.- a fronte di una sua richiesta di fr. 4’000.- in tale senso- erano in pratica equivalenti.
La questione non necessita quindi di essere esaminata.
3.4 L’appellante non condivide neppure il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di non dover conteggiare, se non per quanto riguardava la messa a disposizione di terzi della patente d’esercente con un ricavo annuo di fr. 6’000.-, il reddito che la moglie conseguiva al momento della morte del marito, lavorando nell’esercizio pubblico: a suo parere, le particolari circostanze non giustificavano in effetti l’abbandono da parte sua di quella attività.
La questione a sapere se una vedova debba continuare a lavorare nella ditta del marito dopo la morte di quest’ultimo non è di facile soluzione (Oftinger/Stark, op. cit., nota 448 a p. 341), tanto più nel caso di specie ove tale attività, a gestione familiare, era proprio prestata in considerazione delle particolari relazioni personali.
A giudizio della scrivente Camera, nelle circostanze concrete l’interruzione dell’attività svolta sino ad allora dalla moglie non appare giustificata: innanzitutto si osserva che i figli, di 11 rispettivamente 13 anni, erano ormai adolescenti e non necessitavano di essere accuditi a tempo pieno dalla madre, tanto più che in termini di ore la sua attività poteva essere equiparata ad un lavoro a metà tempo, che non avrebbe certo impedito di conciliare entrambe le attività; la sua età, 37 anni, le permetteva senz’altro di continuare a lavorare, o nell’esercizio pubblico, oppure altrove; i problemi cardiaci, che l’hanno poi portata alla morte, si sono inoltre evidenziati solo dopo il decesso del marito (conclusioni 12.9.1994 di parte attrice, p. 26 e 27). Ad ogni modo determinante per il giudizio appare il fatto che per quasi un anno e mezzo, fino al 20 aprile 1986, essa è stata in grado di continuare la gestione dell’esercizio pubblico (cfr. inc. richiamato dalla polizia amministrativa), dimostrando con ciò con i fatti che tale impegno fosse ragionevolmente ed oggettivamente sopportabile, tanto più che non è dato a sapere con certezza se la decisione di chiudere il ristorante sia stata la conseguenza dei suoi problemi di salute o sia invece dipesa -come invero sembrerebbe (cfr. doc. LL)- dalla sua volontà di occuparsi dei figli a tempo pieno (motivo quest’ultimo, che in quanto d’ordine soggettivo, non giustificherebbe di per sé la rinuncia a un’attività precedente, cfr. DTF 119 II 361 cons. 5b. e SJ 1994 p. 594).
Stando così le cose, appare senz’altro corretto tener conto del reddito di fr. 23’250.- che essa perseguiva aiutando il marito (pari al 30% di fr. 77’500.-), il che tuttavia implica di non più considerare anche i fr. 6’000.- per l’eventuale messa a disposizione di terzi della sua patente d’esercente, ovviamente già compresi in quell’importo.
3.5 A giudizio dell’appellante, la percentuale di reddito del marito destinata al sostegno della moglie, riconosciuta dal Pretore in ragione del 55%, sarebbe fuori da ogni realtà, la giurisprudenza essendo indirizzata verso percentuali decisamente inferiori, dell’ordine del 40%.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la giurisprudenza più recente, in particolare -come nel caso di specie- allorché è possibile determinare l’ammontare delle spese fisse, si è indirizzata verso un progressivo aumento delle percentuali di sostegno a favore della vedova, sancendo la regola che per una moglie con 2 figli la percentuale da riconoscere possa essere fissata tra il 50 ed il 60% (DTF 108 II 434, 113 II 323; Brehm, op. cit., N. 106 e 144a ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., p. 344; Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 781).
Nel caso concreto, considerato il reddito del marito -che può definirsi medio- ed in presenza di 2 figli di 11 rispettivamente 13 anni, la percentuale riconosciuta dal Pretore non appare dunque fuori luogo. Nondimeno, la morte della vedova dopo 11 anni dal decesso del marito impone una leggera modifica di quella percentuale, atteso che in tali circostanze la capitalizzazione della perdita di sostegno non avviene più su fini statistici astratti, bensì sui dati concreti effettivi: in casu, ritenuto che i figli erano divenuti maggiorenni -per cui non necessitavano più di un sostegno, ciò che comportava l’aumento della quota a favore della madre (Brehm, op. cit., N. 142 ad art. 45 CO)- dopo 7 rispettivamente 9 anni, la percentuale a favore di quest’ultima va stabilita al 50% (in concorrenza con 2 figli) per i primi 7 anni, al 54% (in concorrenza con 1 figlio) per 2 anni ed al 60% (senza la concorrenza dei figli) per altri 2 anni (cfr. tabella, in Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 806), per cui il riconoscimento di una percentuale media del 52.5% appare maggiormente consona alla realtà.
3.6 Contestate sono pure le modalità di capitalizzazione della perdita di sostegno annuale dovuta alla vedova, allorché essa è defunta nel corso di causa all’età di 48 anni: mentre l’appellante ritiene di dover applicare un coefficiente di 7.89 con riferimento alle tabelle Stauffer/Schätzle n. 26 e 47, il Pretore, facendo propria l’opinione degli attori, ha capitalizzato in base della tabella n. 34 con un coefficiente del 9.14.
Come già accennato al considerando che precede, nel caso in cui la parte oggetto del sostegno perisce nel corso della causa, la perdita di sostegno non va più calcolata secondo i parametri statistici astratti, bensì secondo la durata della vita effettiva (DTF 66 II 175 con rif.; JdT 1953 p. 472 N. 40; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, Berna 1979, p. 99 nota 243; Scheller, Rechtspraxis im Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, Zurigo 1959, p. 397; su queste medesime considerazioni sono state del resto dedotte le rendite erogate dall’AVS).
Se ne conclude che entrambe le soluzioni prospettate, quella del Pretore e quella dell’appellante, risultano in definitiva errate, e che la perdita di sostegno a favore della vedova va in realtà riconosciuta per i 10 anni e 7 mesi in cui essa è effettivamente vissuta. La modifica del coefficiente di capitalizzazione in favore degli attori, ancorché da loro non richiesta, non costituisce uno statuire ultra petita, in quanto il giudice, confrontato con un’azione di risarcimento, è senz’altro libero di riconoscere di più per una singola posizione di danno e di meno per un’altra, a condizione che quanto complessivamente attribuito non superi le richieste della parte (SJ 1994 p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA).
redditi dei coniugi fr. 77’500. --
./. costi fissi fr. 7’000. --
fr. 70’500. --
quota sostegno moglie (52.5%) fr. 37’012.50
costi fissi fr. 7’000. --
fr. 44’012.50
perdita di sostegno annuale lorda fr. 20’762.50
perdita di sostegno per 10 anni e 7 mesi fr. 219’736.45
./. rendite AVS nel medesimo periodo fr. 136’654. --
perdita di sostegno netta fr. 83’082.45
altre pretese
Il primo giudice ha giustamente rilevato che la convenuta non aveva provato che quegli interessi fossero già compresi nel capitale e che una riduzione delle pretese assicurative per concolpa della vittima era senz’altro esclusa. Sennonché, egli non si accorto che con le conclusioni complementari 24 ottobre 1995 gli attori hanno implicitamente rinunciato a far valere tali importi, non riprendendoli nella richiesta di petitum, di modo che tale somma va senz’altro stralciata dai loro crediti.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la posizione di fr. 11’617.15, corrispondente agli interessi sulle somme anticipate dalla convenuta per torto morale, cui gli attori hanno pure implicitamente rinunciato con le conclusioni 24 ottobre 1995.
Il primo giudizio va pertanto corretto anche in questo punto.
La modifica del giudizio di primo grado impone di riformare anche la ripartizione di tassa di giustizia, spese e ripetibili della prima sede, che in ogni caso appare equo calcolare in funzione degli importi pretesi dopo il decesso di __________ (art. 148 cpv. 2 CPC): come quelle di appello, esse seguiranno la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 gennaio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Leventina, è così riformata:
§ La __________, è condannata a versare alla Comunione ereditaria fu __________, composta da __________, __________, e __________, __________, l’importo di fr. 83’082.45 più interessi al 5% dal 28.10.1984.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 3’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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