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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.3
Data decisione, Autorità: 21.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00003
Lugano 21 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di esclusione 29 dicembre 1998, presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________, da
rappr. dall’avv. __________
nell’ambito della causa -inc. no. OA.96.00405 di quella Pretura- contro di lui promossa con petizione 25 novembre 1996 da
rappr. dall’avv. __________
volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21’272.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1993, domanda avversata dalla controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che con petizione 25 novembre 1996, inoltrata alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, __________ ha chiesto la condanna del suo ex datore di lavoro __________ al pagamento di fr. 21’272.- oltre interessi, corrispondente al saldo delle indennità che la SUVA avrebbe a suo tempo versato al convenuto in conseguenza di un infortunio dell’attore (fr. 37’752.-), dedotti gli acconti già riversati (fr. 16’480.-);
che con la risposta il convenuto si è opposto alla petizione, affermando di aver percepito dalla SUVA solo fr. 32’136.- ed asserendo di aver già versato alla controparte il saldo di fr. 15’656.-, come risultava dalla ricevuta 12 dicembre 1992 sottoscritta dall’attore (doc. 7);
che l’attore ha eccepito di falso il doc. 7, affermando che la firma apposta sul documento sarebbe stata falsificata, ed ha pertanto denunciato il convenuto all’autorità penale;
che nel corso dell’udienza preliminare il convenuto ha ammesso di aver effettivamente percepito fr. 37’752.- e di essere perciò debitore nei confronti della controparte di fr. 5’616.-;
che in quella sede, preso atto che la contestazione tra le parti verteva ormai solo sulla somma di fr. 15’656.-, il Pretore ha deciso la sospensione della causa fino al giudizio sulla falsità del doc. 7 da parte dell’autorità penale;
che in data 11 agosto 1998 il Procuratore Pubblico avv. __________ ha emesso nei confronti del convenuto un decreto di accusa per falsità in documenti e per mancata truffa, contro il quale il convenuto ha inoltrato opposizione;
che il 12 novembre 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, competente a statuire sull’opposizione, ha concluso per la colpevolezza del convenuto e lo ha di conseguenza condannato alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento delle spese giudiziarie ed alla rifusione alla parte civile __________ di fr. 1’500.- a titolo di ripetibili;
che contro quel giudizio il convenuto si è aggravato innanzi alla Corte di cassazione e revisione pensale, ricorso attualmente pendente;
che con l’istanza che qui ci occupa il convenuto chiede che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, avv. __________, sia escluso dal giudicare il procedimento civile di cui alla petizione 25 novembre 1996 e che gli atti siano trasmessi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
che, secondo l’istante, la richiesta si giustifica in quanto giusta l’art. 26 lett. c CPC un giudice è escluso nel caso in cui ha già avuto modo di trattare e giudicare l’oggetto della vertenza in una precedente causa, ciò che è senz’altro avvenuto nella fattispecie, atteso che sia il procedimento penale, già deciso dal Pretore, sia la procedura civile vertevano in definitiva sullo stesso oggetto, ovvero sulla questione a sapere se la ricevuta di cui al doc. 7 costituiva un falso;
che con scritti 7 rispettivamente 8 gennaio 1999 la controparte e il Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti un’esclusione;
che in base all’art. 26 lett. c CPC -fatte salve altre fattispecie che qui non ricorrono- ogni giudice è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni se ha dato un referto nella causa oppure ancora se ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo;
che la giurisprudenza ha innanzitutto chiarito che la norma di legge, ponendo l’ipotesi che il giudice abbia dato un referto nella causa, si riferisce in modo preciso e tecnico alla causa che le parti stanno disputando, ritenuto che non si può parlare della stessa causa riferendosi a due procedure o procedimenti diversi, anche se hanno per oggetto uno stesso diritto materiale, fermo restando inoltre che costituisce “referto” ai sensi della norma unicamente il fatto che il giudice abbia esposto una opinione quale perito rispettivamente un parere giuridico sul fondamento della domanda (Rep. 1976 p. 58 e seg.);
che nel caso di specie, pur essendo evidente che in sede penale il Pretore si sia pronunciato in merito alla falsità o meno della ricevuta di cui al doc. 7, questione che attiene pure alla procedura civile tra le parti, è però altrettanto evidente che quel giudizio non è avvenuto nell’ambito della “stessa causa” (civile), ma in una procedura separata e distinta (quella penale), ove tra l’altro le parti (C.T. e A.G.) erano diverse rispetto a quelle della procedura civile (J.K. e A.G.);
che in ogni caso la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il fatto che il giudice abbia emanato una precedente decisione nell’ambito della sua attività istituzionale non costituisce “referto” ai sensi della normativa (Rep. 1976 p. 59);
che, con riferimento alla seconda ipotesi, affinché un giudice sia escluso per aver conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo, è parimenti necessario che egli abbia operato in altro grado ma nello stesso processo e non in due procedimenti diversi anche se imperniati sulla stessa fattispecie (Rep. 1985 p. 56; cfr. Hauser/Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, Zurigo 1978, N. 16 ad § 112 GVG; ZR 1919 Nr. 45 p. 89), ritenuto inoltre che l’espressione ”intervento nella stessa causa” è suscettibile unicamente di un’interpretazione molto rigorosa (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 26), mentre che il termine “grado” va interpretato nel suo significato letterale e comune, cioè di riferimento al susseguirsi delle istanze per cui la prima è di grado inferiore rispetto alla seconda o alla terza, che a loro volta sono superiori alla prima rispettivamente alla seconda (Rep. 1976 p. 59);
che nemmeno questa eventualità è data, essendo evidente, per i motivi indicati in precedenza, che il giudice non si è affatto pronunciato nell’ambito della stessa causa; ancor più evidente è poi il fatto che l’intervento del Pretore non sia avvenuto “in altro grado” del medesimo processo, non risultando in alcun modo che il giudizio civile costituisca gerarchicamente un pronunciato di grado superiore o inferiore rispetto al giudizio reso in sede penale;
che, a scanso di equivoci, va comunque rilevato che anche la dottrina ha già ritenuto che non vi è motivo di escludere un magistrato che ha giudicato un processo civile tra due parti, che si trovano in seguito contrapposte in un procedimento penale (Hauser/Hauser, op. cit., ibidem);
che l’istanza di esclusione del Pretore deve pertanto essere respinta, siccome del tutto infondata;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 26, 28 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di esclusione 29 dicembre 1998 __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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