AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.289
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00289
Lugano 23 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.97.260 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 10 febbraio 1997 da
(rappr. dallo studio legale __________
contro
(rappr. dall’avv. ____________________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44’030.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 novembre 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con gravame del 29 dicembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto 1° febbraio 1999 postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1991 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “Treuhandauftrag” (doc. A) in virtù del quale l’attore versava al convenuto DM 51’500.-- con l’accordo che per effetto dell’investimento effettuato da __________ al mandante sarebbero stati riversati DM 2’150.-- al mese durante 30 mesi, il che non sarebbe però avvenuto, visto che i versamenti si sarebbero interrotti dopo 10 mesi.
Il convenuto sarebbe in sostanza venuto meno ai termini del contratto di mandato sottoscritto, omettendo di vigilare debitamente sull’investimento proposto e di salvaguardare con fedeltà gli interessi del mandante.
Ne conseguirebbe il suo obbligo di risarcire il danno arrecato, pari a quanto il mandante avrebbe percepito se l’investimento fosse andato a buon fine, ossia fr. 44’030.-- oltre interessi.
B. Il convenuto con risposta del 28 maggio 1997 si è opposto alla petizione, rilevando di avere tempestivamente disdetto l’investimento non appena cessati i pagamenti da parte di ____________________ ossia la ditta che avrebbe concretamente investito. Per il resto egli, così come previsto dalla clausola n. 11 del contratto, non avrebbe assunto responsabilità alcuna per il buon fine dell’investimento, discusso ed attuato direttamente dall’attore con i destinatari del denaro.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato in cui il convenuto avrebbe avuto la funzione di semplice venditore dell’investimento -ossia di intermediario- nonché di pagatore del capitale investito e delle rendite in favore dell’investitore. La natura marginale del ruolo del convenuto sarebbe attestata dal chiaro testo della clausola n. 11, che avrebbe escluso ogni suo obbligo in relazione all’investimento di capitali, che egli si sarebbe limitato a curare per conto e a rischio del mandante.
Abbondanzialmente, nulla si potrebbe rimproverare al convenuto, posto che il denaro sarebbe originariamente stato investito nei termini previsti dal contratto -ossia in titoli di società americane valutate AAA-, e che la loro perdita sarebbe stata causata dal fatto che, a lui non ascrivibile, della successiva distrazione di tale denaro ad opera della __________ per coprire la perdita causata da un loro investimento in un fondo immobiliare.
D. Con l’appello l’attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’accoglimento della petizione, sostenendo che vi sarebbero nella fattispecie due distinti rapporti contrattuali: il primo tra le parti in causa, e un secondo tra il convenuto e la __________, le deposizioni al cui proposito, a torto evocate dal Pretore, nulla potrebbero stabilire circa il contenuto del contratto qui in discussione. Sarebbe comunque errata la tesi per cui il convenuto sarebbe stato un semplice intermediario, essendo egli invece stato fiduciario, con il preciso obbligo di garantire totale sicurezza nel contratto. Proprio questa garanzia sarebbe venuta a mancare, non avendo il convenuto diligentemente controllato che il capitale fosse costantemente impiegato nei modi previsti dal contratto.
E. Delle osservazioni 1° febbraio 1999 del convenuto all’appello di controparte, concludenti per la sua reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. In base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 17 aprile 1998 in re F./A., 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.):
– il mandante ha subito un danno;
– il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
– esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
– il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Il convenuto ha invocato a più riprese la clausola n. 11 del contratto doc. A, che a mente sua escluderebbe che egli debba garantire per il buon esito dell’investimento.
Ciò è di principio esatto, ma il significato della pattuizione contrattuale va precisato nel senso che era inteso che l’attore non doveva rispondere per il caso che il corretto investimento contrattuale -ossia l’acquisizione di titoli di società americane aventi secondo Standard & Poors un rating pari a triplo A- avesse avuto (a questo punto sorprendentemente, vista l’affidabilità delle società in cui si investiva) esito negativo.
Si tratta tuttavia di una fattispecie che non si verifica, essendo stata la perdita del capitale dell’attore determinata da altre circostanze che non il dissesto di una società americana quotata AAA.
Il convenuto si è per contro assunto il consueto obbligo di diligenza e fedeltà di un mandatario che, a non averne dubbi, include anche il dovere di eseguire scrupolosamente nell’interesse del mandante le mansioni di cui si è stati incaricati (art. 398 cpv. 2 CO; II CCA 3 aprile 1995 in re R./F.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 16 e segg. ad art. 398 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 8 e segg. ad art. 398 CO).
Premessa al contratto medesimo era infatti l’intenzione del mandante di effettuare, per il tramite del fiduciario (ossia dell’avv. __________) un investimento di capitali con la società __________, avente un recapito al medesimo indirizzo del fiduciario (“Der Treugeber beabsichtigt eine Kapitalanlage mit der __________ Repräsentanz: __________, __________ über einen Treuhänder abzuwickeln”), ed in effetti l’indicazione di questa società quale destinataria del denaro dell’investitore, nonché esecutrice dell’investimento si ritrova ai punti 2.1, 2.2, 4, 5, 5.3, 7 del contratto. L’investimento da parte della __________ doveva avvenire, come detto, per il tramite del fiduciario, che avrebbe trasferito il denaro da investire (doc. A, pto. 2.1) “auf ein Konto einer Investmentbank gemäss Instruktion der Firma __________ ”, dove sarebbe stato investito in titoli ad alta sicurezza (doc. A, punto 3), laddove è evidente che siffatta descrizione suscitava nell’investitore la giustificata fiducia nelle seguenti circostanze:
– tra il fiduciario e __________ sussisteva uno stretto legame, essendo entrambi attivi al medesimo indirizzo di __________;
– il denaro, ed in seguito i titoli acquistati, rimanevano nella disponibilità di __________, essendo depositati presso di lei oppure presso una “Investmentbank”, in cui l’utilizzo del termine “banca” sotto l’egida del diritto svizzero (doc. A, punto 12) ha un preciso significato giuridico, e non può altrimenti essere inteso se non con un istituto avente i requisiti di cui alla LF sulle banche e le casse di risparmio;
– nessuna terza persona aveva un ruolo nell’affare, figurando unicamente, oltre alla cennata “Investmentbank”, la ditta svizzera __________, quale destinataria dei “Vetriebskosten” (punto 2.3), somma verosimilmente coincidente con la “Vermittlungsprovision” del 3% menzionata in entrata di contratto, ma comunque in ogni caso estranea a quel 95% del capitale che doveva essere oggetto dell’investimento vero e proprio;
Dagli atti risulta invece che la __________ era una ditta privata del signor __________ (rogatoria __________ pag. 2), e che il convenuto con essa raccoglieva il denaro degli investitori per trasmetterlo non già ad una banca, ma alla per l’investitore sconosciuta __________ (rogatoria __________ pag. 5), che ne disponeva liberamente.
Il convenuto, perciò, nonostante il ruolo assunto di “fiduciario” o almeno di persona di contatto nell’investimento che formalmente sarebbe stato effettuato da __________ società avente recapito presso di lui, per mezzo di una banca investitrice, si è limitato -contrariamente agli impegni assunti- a trasferire i soldi ad un’entità giuridica estranea all’accordo contrattuale, e non certo assimilabile a una banca, perdendo con ciò ogni controllo sull’investimento, lasciato in mani di una ditta di solidità finanziaria nemmeno lontanamente paragonabile alla “Investmentbank” promessa al mandante.
Se ne deve pertanto ritenere la violazione da parte sua del contenuto del contratto doc. A, avendo egli agito diversamente da quanto previsto dagli accordi contrattuali ed in senso contrario alla fiducia suscitata dal senso che ragionevolmente vi si poteva dare e che è stato descritto poc’anzi quo alla totale sicurezza dell’operazione.
È altresì indubbio che il convenuto non riesce a discolparsi dall’addebito dell’infedele esecuzione delle direttive contrattualmente stabilite, essendo rimasta allo stadio di puro parlato la sua tesi secondo cui gli investimenti sarebbero stati “discussi ed attuati direttamente dall’attore con i destinatari dei soldi” (risposta, punto 7, pag. 2).
Esso non corrisponde tuttavia -come ritenuto a torto dall’attore- alla differenza tra la sua situazione attuale e quella che si sarebbe venuta a creare se l’investimento fosse andato a buon fine, per già menzionato il motivo che era contrattualmente esclusa la responsabilità del mandatario per il buon esito dell’investimento (doc. A, clausola 11), ed inoltre non è stata apportata la prova del fatto che -a prescindere dalle promesse del fiduciario- sarebbe stato possibile ottenere l’auspicato elevato rendimento mediante l’investimento in titoli di società quotate AAA.
Atteso che comunque nel contratto di mandato il danno non risiede nel non verificarsi del risultato auspicato (Fellmann, opera citata, n. 344 ad art. 398 CO), non costituendo la promessa del risultato una possibile obbligazione contrattuale del mandatario, esso nelle circostanze di specie deve piuttosto corrispondere -in assenza di migliori elementi di giudizio- all’interesse negativo, col risultato di porre l’attore nella situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto non fosse stato concluso.
L’attore deve perciò rientrare in possesso dei DM 51’500.-- versati al convenuto. DM 21’500.-- gli sono già stati versati nel periodo in cui l’investimento si è svolto regolarmente, ragione per cui il saldo in suo favore è di DM 30’000.-- oltre interessi al 5% che possono essere concessi dal 1° aprile 1997, così come richiesto dall’attore, trattandosi di data successiva a quella del verificarsi del danno e a quella della notifica al convenuto del precetto esecutivo in atti.
Va inoltre concesso il richiesto rigetto definitivo dell’opposizione a concorrenza di tale importo, laddove l’Ufficio esecuzione provvederà ai fini esecutivi della conversione del credito in valuta interna alla data della domanda d’esecuzione, ritenuta comunque la facoltà per il convenuto di liberarsi validamente con un pagamento in valuta estera (II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA, 18 marzo 1994 in re C. snc/S. SA).
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 29 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 novembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è riformata nel modo seguente:
L’avv. __________ è condannato a pagare a __________ DM 30’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1997.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1’000.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 2/5, mentre per 3/5 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 800.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/5, mentre per 3/5 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attore fr. 400.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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