AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.286
Data decisione, Autorità: 22.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00286 Rinvio TF
Lugano 22 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.96.153 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 30 ottobre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’173.85 oltre interessi, domanda accolta dal Pretore con sentenza 29 dicembre 1997;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 gennaio 1998 ha chiesto in via principale l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio previa l’assunzione delle prove indebitamente rifiutate, e in via subordinata la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza limitatamente a fr. 4’646.15 oltre interessi;
Gravame che questa Camera con giudizio 12 maggio 1998 ha parzialmente accolto,
riformando il pronunciato pretorile nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr.
5’233.85 oltre interessi;
Giudizio annullato il 3 novembre 1998 dalla Prima Corte Civile del Tribunale federale,
adita con ricorso per riforma dall’istante, con rinvio alla scrivente Camera per un nuovo
giudizio;
Ritiene
in fatto:
A. La convenuta in data 18 gennaio 1993 ha proceduto al licenziamento in tronco di __________.
Questi il 30 aprile si è rivolto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- a seguito dell’ingiustificato licenziamento, pretesa ammessa per fr. 14’820.-- oltre interessi con giudizio del 22 febbraio 1995.
Questa Camera il 12 maggio 1995 ha accolto l’appello della convenuta e riformato il giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza, rilevando, a titolo abbondanziale, che quand’anche il licenziamento fosse stato ingiustificato l’istante avrebbe avuto diritto unicamente a fr. 4’646.15 oltre interessi, avendogli la Cassa disoccupazione già versato fr. 10’173.85, somma per la quale egli non era più legittimato a procedere in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv. 2 LADI.
La I Corte civile del Tribunale federale il 20 febbraio 1996 ha riformato il giudizio cantonale statuendo definitivamente l’illegittimità del licenziamento in tronco e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di soli fr. 4’646.15 oltre interessi in conseguenza dell’accertamento della Corte cantonale dell’avvenuta cessione legale della pretesa all’assicurazione sociale.
B. Con istanza del 30 ottobre 1997 la __________ cessionaria legale ex art. 29 cpv. 2 LADI della pretesa di __________, ha proceduto nei confronti della convenuta per l’incasso dei fr. 10’173.85 oltre interessi erogati al proprio affiliato.
All’udienza di discussione del 19 novembre 1997 la convenuta si è opposta all’istanza, eccependo preliminarmente l’inapplicabilità della procedura speciale ex art. 416 e segg. CPC, e sostenendo che la sentenza dell’Alta Corte avrebbe unicamente accertato l’esistenza di un credito del__________ di fr. 4’646.15, ma non anche quella del credito dedotto in causa -contestato per l’esistenza di contropretese della convenuta nei confronti dell’ex dipendente- e comunque che essa non avrebbe forza di cosa giudicata anche per le parti ora in causa.
C. Il Pretore con sentenza del 29 dicembre 1997 ha ritenuto che dopo la pronuncia del Tribunale federale non vi sarebbe più spazio per la convenuta per sollevare contestazioni circa l’esistenza e l’ammontare della pretesa dedotta in causa, che è di conseguenza stata interamente ammessa.
D. Decidendo l’appello della convenuta, questa Camera, dopo avere respinto l’eccezione di inapplicabilità della procedura speciale in materia di contratto di lavoro, ha ritenuto che il precedente giudizio del Tribunale federale non esplicherebbe forza di cosa giudicata nei suoi confronti, cosi che non le potrebbe essere per questo motivo precluso il diritto di opporre all’istante l’eccezione di compensazione relativa alle inadempienze dell’ex dipendente __________.
L’eccezione risulterebbe tuttavia in massima parte infondata, dovendosi unicamente riconoscere il fatto che l’ex dipendente beneficiava di un periodo di disdetta di soli due mesi, di modo che il suo credito nei confronti della convenuta sarebbe stato di soli fr. 9’880.-- e perciò, stante l’avvenuto pagamento di fr. 4’646.15, la cessionaria potrebbe rivendicare unicamente la differenza di fr. 5’233.85 oltre interessi.
E. Nel giudizio di rinvio l’Alta corte, rilevato che l’istante non aveva preso parte al procedimento tra il dipendente e la datrice di lavoro, ha confermato la tesi dell’autorità cantonale secondo cui la sentenza federale del 20 febbraio 1996 non avrebbe forza di cosa giudicata in ordine alla pretesa vantata dall’istante.
La convenuta, di conseguenza, potrebbe validamente prevalersi della durata del termine di disdetta inferiore a quella considerata nel precedente giudizio.
Non sarebbe tuttavia condivisibile il metodo di calcolo adottato nella sentenza d’appello, dovendosi invece tenere conto della pretesa del lavoratore calcolata su un periodo di disdetta di due mesi e riconoscere all’istante di pretendere la restituzione di quanto versato durante questi mesi, dovendo in definitiva essere sopportata dalla datrice di lavoro, e non dalla cassa disoccupazione, la mancata contestazione nella precedente procedura da parte della datrice medesima della durata del periodo di disdetta.
Considera
in diritto:
Stante l’annullamento della sentenza 12 maggio 1998 di questa Camera, occorre dare nuovamente risposta a tutte le censure di cui al gravame, eccezion fatta per quella relativa alla forza di cosa giudicata, definitivamente evasa dal Tribunale federale, in senso peraltro convergente con l’opinione esposta nel giudizio annullato.
La convenuta ripropone l’eccezione di annullabilità della sentenza impugnata per il motivo che la causa non avrebbe dovuto svolgersi secondo la procedura speciale di cui agli art. 404 e segg. CPC, ma secondo la procedura ordinaria, non trattandosi di vertenza opponente un lavoratore a un datore di lavoro.
A torto.
Questa Camera ha infatti già avuto modo di stabilire nella sentenza pubblicata in Rep. 1994, pag. 388, per un caso di cessione che la gratuità della procedura non dipende dalla qualità delle parti in causa, ma dalla natura della pretesa, che deve derivare dal rapporto di lavoro.
Questo principio comporta evidentemente per il cessionario anche il diritto medesimo alla procedura speciale e gratuita, e non solo all’esenzione dalla tassa di giustizia e dalle spese, con il che quanto stabilito nella predetta sentenza deve senz’altro essere confermato anche alla luce della citazione dell’appellante di quanto affermato da Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 343 CO.
Abbondanzialmente si rileva che quand’anche la procedura speciale fosse stata adottata a torto, la conseguenza non sarebbe comunque quella postulata dell’annullabilità della sentenza, non potendosi affermare che l’uso della procedura speciale abbia cagionato particolare pregiudizio alle parti, ed in alcun caso un pregiudizio tale da potere essere sanato unicamente con l’annullamento della sentenza (art. 143 cpv. 1 CPC).
Si tratta di contestazioni solo in parte provviste di buon diritto.
3.1 E’ in effetti innegabile, a dispetto dell’affermazione del contrario da parte della convenuta, che la procedura avviata da __________ nei suoi confronti, richiamata nella presente procedura e i cui atti sono perciò atti di questa causa, ha condotto all’accertamento dell’esistenza di un credito derivante dal rapporto di lavoro di complessivi fr. 14’820.-- oltre interessi, di cui fr. 4’646.15 spettanti al dipendente, e fr. 10’173.85 spettanti all’istante quale cessionaria legale di tale parte della pretesa ex art. 29 cpv. 2 LADI (II CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3).
Anche se, come si è detto, le motivazioni e i dispositivi di questi giudizi non sono direttamente opponibili alla convenuta in questa procedura, gli accertamenti e le considerazioni ivi esposte rappresentano nondimeno, in quanto riguardanti la medesima fattispecie costitutiva del credito, un mezzo di prova di accresciuta rilevanza, a fronte del quale l’esistenza del credito deve essere presunta, così che spetta semmai alla resistente di fornire la prova della sua inesistenza (II CCA 15 aprile 1998 in re G./M.).
3.2 Proprio in prospettiva della dimostrazione dell’inesistenza della pretesa dedotta in causa, la parte convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, conseguente al rifiuto del Pretore di assumere le deposizioni dei testi __________ e __________, con i quali essa intendeva fornire la prova della propria pretesa compensatoria, consistente nel diritto al risarcimento del danni causati __________ con il proprio comportamento.
La ricorrente è nel giusto laddove sostiene in astratto il suo diritto ad essere sentita in relazione a circostanze che, contrariamente all’opinione del Pretore, non sono a priori destituite di rilevanza ai fini del presente giudizio.
In concreto il rifiuto dell’assunzione delle richieste prove testimoniali è invece condivisibile.
In primo luogo va in effetti rilevato che la stessa convenuta all’udienza di discussione si è dilungata sui motivi della ricevibilità formale della pretesa risarcitoria ma -contrariamente a quanto aveva fatto nella procedura avviata dal dipendente (cfr. riassunto scritto, punto 3, pag. 3 del verbale)- non ha saputo formularla e quantificarla con chiarezza nei termini che avrebbero dovuto essere confermati dai pretesi testimoni, né ha esplicitamente addotto con chiarezza le circostanze di fatto sulle quali questi avrebbero dovuto deporre.
Inoltre, e la circostanza non è di secondaria importanza, va rammentato che le deposizioni di quei testimoni sono già state assunte nella procedura avviata dal__________, e per effetto del richiamo di quell’incarto costituiscono quindi un atto di questo processo.
In simili circostanze l’obbligo della convenuta di addurre con precisione i fatti che i testimoni avrebbero dovuto confermare risulta evidentemente accresciuto, potendosi pretendere che essa avesse ad addurre e specificare delle circostanze di fatto rilevanti sulle quali i testi non erano stati interrogati nel primo processo -nel quale era pure stata addotta la tesi dell’esistenza di un danno causato dal dipendente- e sulle quali li si voleva sentire ora.
In difetto di tale precisa adduzione di nuove e rilevanti circostanze da sottoporre ai testi, la richiesta della ripetizione della loro escussione si riduce ad un mero formalismo, suscettibile di protrarre nel tempo la causa ma non per questo meritevole di protezione, neppure sotto l’egida del pur importante diritto di essere sentiti in giudizio.
3.3 La prova dell’inesistenza della pretesa dell’istante riesce alla convenuta, almeno parzialmente, allorché invoca la circostanza -trascurata nei precedenti giudizi in conseguenza della mancata esplicita contestazione della pretesa da parte della convenuta- secondo cui __________ in virtù del contratto collettivo a lui applicabile (doc. 7 dell’incarto richiamato, punti 58.4 e 65.1) beneficiava di un periodo di disdetta di soli due mesi, e non di tre come sarebbe stato il caso in applicazione dell’art. 335c cpv. 1 CO, ritenuto dal Pretore (consid. 5, pag. 4).
Il giudizio di rinvio espone al considerando 4, pag. 11, il corretto modo di procedere nella determinazione del credito dell’istante, rammentato al precedente considerando E.
Va dapprima determinata la pretesa del lavoratore per un periodo di disdetta di due mesi (febbraio e marzo 1993), che è di fr. 9’120.-- lordi (fr. 4’560.-- lordi mensili x 2), mentre in seguito si deve stabilire quanto l’istante abbia versato al dipendente per quel periodo, computo che può essere determinato in fr. 6’782.55 netti (ossia i fr. 10’173.85 pagati per i 3 mesi riportati su due soli mesi), somma per la quale va in definitiva accolta l’istanza, oltre agli interessi al 5% dal 19 maggio 1995.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 gennaio 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 6’782.55 oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1995.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 150.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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