AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2017.126
Data decisione, Autorità: 03.12.2018, IICCA
Titolo: Contratto di compravendita - condizione
Incarto n. 12.2017.126
Lugano 3 dicembre 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2015.8 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 29 settembre 2015 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Leventina;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore supplente con decisione 28 giugno 2017 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2015, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE;
appellante la convenuta con appello 25 agosto 2017, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto alla Pretura per l’assunzione di alcune prove e l’emanazione di una nuova decisione, e in via subordinata la riforma della pronuncia pretorile nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre l'attrice con risposta 9 ottobre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con dichiarazione 9 gennaio 2015 (doc. G), allestita a seguito del pagamento del primo acconto di fr. 10'000.-, le parti contraenti si sono poi date atto che “in questo contesto si precisa che la vendita è condizionata dal consenso del Comune di __________” e che “nell’ipotesi in cui tale consenso non dovesse pervenire le parti s’impegnano alla restituzione dell’anticipo versato ed eventualmente a trovare una soluzione”.
Con lettera 31 gennaio 2015 (doc. H) AO 1 ha notificato a AP 1 la risoluzione del contratto di compravendita, a suo dire “non essendosi realizzata la condizione essenziale dell’autorizzazione al suddetto contratto da parte del Comune di __________ nei termini stabiliti”. Essa ha nel contempo invitato la controparte a volerle restituire l’acconto di fr. 10'000.-. Invano.
Con petizione 29 settembre 2015 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. C), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2015 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Leventina. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la restituzione dell’acconto da lei a suo tempo versato.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha in sostanza ritenuto che l’attrice, a seguito del mancato ottenimento del consenso al subingresso nel contratto di locazione entro il 31 gennaio 2015, potesse rescindere il contratto di compravendita e con ciò, in forza della modifica contrattuale concordata il 9 gennaio 2015, pretendere la restituzione dell’acconto.
Con l’appello 25 agosto 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 ottobre 2017, la convenuta, lamentando la mancata assunzione di alcune prove da lei offerte in prima sede, ha chiesto, in via principale, l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto all’autorità inferiore per la loro assunzione e per una nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado; in via subordinata, ribadendo che il consenso al subingresso nel contratto di locazione non doveva essere ottenuto entro il 31 gennaio 2015 e che in ogni caso l’attrice era inadempiente con il pagamento dell’acconto di fr. 70'000.- e del deposito di garanzia di fr. 34'000.-, ha postulato la riforma della pronuncia pretorile nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
La domanda d’appello, volta ad ottenere, previo annullamento della decisione impugnata, l’assunzione da parte del Pretore supplente di alcune prove offerte in prima sede, segnatamente delle testimonianze di __________, di __________ e di __________ nonché della perizia giudiziaria sull’entità del danno asseritamente subito dalla convenuta a seguito della rescissione del contratto e da porre subordinatamente in compensazione (appello p. 4 segg.), va senz’altro respinta.
6.1. È in effetti a ragione che in occasione della decisione processuale ordinatoria dell’11 agosto 2016 il Pretore aveva rifiutato l’assunzione di quelle prove. Come giustamente spiegato a quel momento, la testimonianza di __________ e di __________, rispettivamente sindaco del Comune di __________ il primo e segretario comunale di quel medesimo ente pubblico il secondo, non appariva necessaria, essendo pacifico che il Municipio di __________ non aveva mai dato il proprio avallo al subingresso nel contratto di locazione, ma piuttosto, a seguito della rescissione del contratto di compravendita comunicatagli nel frattempo (doc. 6), aveva considerato priva d’effetto la precedente richiesta in tal senso della convenuta (doc. 4); la testimonianza di __________, acquirente con effetto dal 16 marzo 2015, tramite la società __________, dell’inventario e dell’esercizio pubblico del ristorante __________ sulla base di un contratto analogo (cfr. doc. 9, diverso se non altro in punto ai termini temporali e alle modalità di pagamento) a quello qui in discussione, non era pertinente, non essendo idonea a chiarire le volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto di cui al doc. E; quanto infine alla perizia giudiziaria sul danno, la stessa non era a sua volta necessaria, visto e considerato che, come meglio spiegato nella decisione qui impugnata - senza che, come si dirà più avanti, quell’assunto sia stato qui smentito -, all’attrice non poteva essere rimproverata alcuna violazione contrattuale.
6.2. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, per altro per la prima volta - e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) e oltretutto in violazione dei dettami della buona fede processuale - solo in questa sede (appello p. 8), nessuna disposizione imponeva al Pretore supplente di chinarsi nuovamente sulla decisione sulle prove resa dal Pretore, a cui egli era poi legittimamente subentrato, e di eventualmente rivederla.
7.1. In questa sede la convenuta ha obiettato che la conclusione del giudice di prime cure sul tema non aveva in realtà trovato alcun riscontro probatorio (appello p. 8). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta, pur avendo indicato che “da nessuna parte è scritto che il benestare dovesse arrivare entro un certo termine” e pur avendo evidenziato, oltretutto solo in modo generico e incomprensibile, che “nemmeno ci si può prevalere della buona fede contrattuale per sostenere che detta condizione fosse soggetta alla scadenza del 31.01.2015” in quanto “se così fosse … non si capirebbe come mai alcune condizioni sono state “datate” e altre no, se non per effettuare, praticamente, una distinzione tra le stesse” (appello p. 9), non si è in realtà confrontata puntualmente con l’argomentazione pretorile, sia pure fondata solo su circostanze di carattere indiziario, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto non potesse essere condivisa e dovesse dunque essere modificata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
8.1. Confrontata con una decisione pretorile fondata, su questa particolare tematica, su due argomentazioni alternative e indipendenti, la convenuta, in questa sede, avrebbe dovuto spiegare e dimostrare se e in che modo entrambe erano infondate, sennonché non ha fatto fronte a questo suo onere.
8.1.1. Con riferimento all’argomentazione pretorile fondata sulle menzionate considerazioni “logiche”, si osserva in effetti che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si è limitata ad evidenziare come la stessa fosse “curiosa” e “scioccante”, rispettivamente costituisse un’interpretazione “tutto meno che chiara” (appello p. 11), ma non si è a ben vedere confrontata puntualmente con la medesima, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto non potesse essere condivisa e dovesse dunque essere modificata.
8.1.2. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento all’argomentazione pretorile fondata sulla “natura delle condizioni stipulate dalle parti”. In questa sede la convenuta si è in effetti limitata a sostenere, con una contestazione già evasa in precedenza (cfr. consid. 7.1), che se la condizione contenuta nella dichiarazione di cui al doc. G “fosse da considerare sospensiva rispetto a tutte le altre, mal si comprende il motivo per cui le parti non hanno previsto una scadenza al 31 gennaio 2015 o altra data, ritenuto che hanno invece attribuito ad altre condizioni un termine fisso”, ad indicare, in modo generico, che “non è chiaro” perché il giudice di prime cure ritenga prevalente la condizione contenuta in quella dichiarazione, “ciò che non motiva, se non richiamando una giurisprudenza e una dottrina che … si dubita che le parti possano conoscere … e che è strumentale alla tesi del Pretore … non confrontandosi criticamente con la volontà delle parti”, e infine ad addurre, senza alcuna spiegazione e contrariamente al chiaro tenore dell’accordo, che la clausola di cui al doc. E costituiva una condizione sospensiva e che era da questa che dipendevano le altre (appello p. 12). Essa non si è in definitiva confrontata puntualmente con l’argomentazione pretorile e comunque non ha dimostrato che la stessa, per altro convincente, non potesse essere condivisa e dovesse così essere modificata.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 25 agosto 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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