AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.284
Data decisione, Autorità: 26.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00284
Lugano 26 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.328 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 14 ottobre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 175’037.10 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dai convenuti, e che il Pretore con sentenza 24 novembre 1998 ha ammesso per fr. 158’351.-- oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 16 dicembre 1998 chiedono che il primo giudizio venga riformato nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 32’272.-- oltre interessi;
Gravame cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni del 3 febbraio 1999.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, i convenuti nel 1994 avrebbero appaltato all’attrice le opere da gessatore nell’ambito dell’edificazione di una casa sul fondo n. __________ di __________ con riferimento a un’offerta allestita in base a prezzi unitari di circa fr. 130’000.--.
In corso di esecuzione sarebbero state richieste dai committenti numerose opere supplementari e a regia, il che avrebbe comportato il superamento dell’importo di cui al preventivo.
Sarebbero così state fatturate prestazioni per complessivi fr. 285’162.55, mentre i convenuti avrebbero pagato acconti solo per fr. 100’000.--, dal che -dopo qualche correzione degli importi fatturati, l’esistenza di un saldo in favore dell’attrice di fr. 175’037.10 oltre interessi, importo oggetto della presente causa.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione affermando che non vi sarebbero state opere supplementari o a regia (eccezion fatta per le cornici in gesso), ma solo la modifica dei materiali, per cui sarebbe tuttavia stato assicurato che non avrebbe comportato aumenti di costo rispetto al preventivo, così che nulla giustificherebbe una pretesa eccedente l’importo preventivato.
C. L’attrice ha per il resto confermato le proprie tesi e domande, mentre i convenuti, ferma restando la richiesta di reiezione della petizione, in duplica hanno addotto una pretesa risarcitoria di fr. 100’000.-- per l’asserita violazione da parte dell’appaltatrice del proprio obbligo di diligenza per la mancata informazione circa l’evoluzione dei costi dell’opera.
D. Il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha ritenuto che la mercede sarebbe stata pattuita in base a dei prezzi unitari, di modo che l’indicazione di un prezzo complessivo sulla base del numero di unità previsto non costituirebbe una mercede forfetaria, come ritenuto a torto dai resistenti.
Per le opere originariamente previste dai doc. C ed E, la mercede andrebbe quantificata in fr. 132’272.-- al netto dello sconto, così come indicato dal perito. Sarebbero inoltre state eseguite opere supplementari o a regia per ulteriori fr. 110’693.--, e sarebbero altresì dovuti i fr. 1’541.15 richiesti per gli aumenti salariali e fr. 13’845.-- per la posa dei ponteggi, dal che -dedotti gli acconti- un credito dell’attrice di complessivi fr. 158’351.-- oltre interessi.
E. Con l’appello i convenuti chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia ammessa limitatamente a fr. 32’272.-- oltre interessi. Sarebbe in primo luogo erronea la decisione di ritenere che sia stata pattuita una mercede a prezzi unitari e non una mercede forfetaria giusta la norma SIA 118, ed in subordine sarebbe stato a torto negato il fondamento della pretesa risarcitoria di fr. 100’000.-- conseguente alla violazione da parte dell’attrice dei propri obblighi di diligenza.
F. Delle osservazioni dell’attrice al gravame, del quale è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ed è pacifico che l’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: II CCA 16 dicembre 1997 in re D./B.).
Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell’appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
La prassi ha a sua volta creato alcune sottocategorie, quali il contratto a prezzo forfetario, a prezzo globale, secondo prezzi unitari, rispettivamente l’esecuzione “a regia” (cfr. norme SIA 118, art. 38 e segg.).
In concreto, mentre il prezzo forfetario è fissato dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera o per parte di essa, vincolando le parti alla stessa stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l’art. 373 cpv. 1 CO, escludendo cioè ogni aumento a favore dell’appaltatore salvo il caso di modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti (DTF 104 II 315; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 905-907; art. 41 norma SIA 118), il cosiddetto prezzo globale garantisce all’impresa a determinate condizioni, oltre che la mercede stabilita, gli aumenti di prezzo per variazione del costo dei salari e dei materiali (Gauch, opera citata, n. 910, che lo definisce “ein Pauschalpreis mit vertraglichem Teuerungsvorbehalt”, e gli art. 64 e segg. norma SIA 118).
Il prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità e può quindi, per quanto riguarda il costo finale complessivo, variare a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (II CCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M.; Gauch, opera citata, n. 915 e segg.).
In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore viene invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).
3.1 Un primo significativo indizio in tal senso è costituito dal fatto che l’offerta dell’attrice è stata formulata sulla base di un capitolato di appalto allestito da terzi, risultando che il direttore dei lavori __________ ha trasmesso alle ditte interessate il doc. C, che era un estratto del capitolato di appalto destinato all’impresa di costruzioni, che avrebbe in un primo tempo dovuto svolgere anche i lavori di intonacatura (cfr. deposizioni __________ e __________).
Non avendo l’attrice allestito essa stessa il capitolato d’opera, ne deriva necessariamente che essa si è limitata ad apporre i propri prezzi unitari ai quantitativi indicati in base alla previsione che un’altra persona aveva formulato circa la quantità delle unità di misura necessarie al compimento dell’opera medesima.
In simili circostanze è addirittura ovvio il rilievo del fatto che l’allestimento dell’offerta dell’appaltatrice per mezzo della completazione del capitolato d’opera con la sola indicazione dei prezzi unitari non costituisce l’espressione della sua volontà di offrire al committente un prezzo forfetario, non potendo (e non desiderando) essa sulla limitata base degli elementi conoscitivi in suo possesso assumere il rischio dell’eventuale necessità della fornitura di un maggior quantitativo di lavoro a prezzi unitari (medesima soluzione in: II CCA 13 dicembre 1992 in re C./E. SA, consid. 2). In altri termini, l’ammissione di un prezzo forfetario in queste circostanze stravolgerebbe il significato medesimo dell’indicazione dei prezzi unitari ed equivarrebbe alla sottoscrizione di un a cambiale in bianco, stante la promessa di un prezzo fisso per un’opera sconosciuta.
3.2 In secondo luogo, anche le deposizioni delle persone interessate (__________quale direttore dei lavori per conto dei convenuti, __________ per l’attrice) sono concordi nell’affermare che il senso dell’offerta era unicamente quello di pattuire i prezzi unitari vincolanti per l’esecuzione dell’opera, e non invece quello di stabilire una mercede forfetaria.
3.3 E’ pertanto priva di ogni fondamento la tesi difensiva dei ricorrenti, secondo cui si dovrebbe procedere ad interpretazione nel senso di una mercede globale: è ben vero che vi è l’indicazione di un prezzo totale, ma ciò avviene in qualsiasi tipo di preventivo, mentre la presenza di altri parametri -oltre appunto al preteso prezzo globale- quali i prezzi unitari e i presunti quantitativi d’opera, da cui il prezzo totale dipende, depone contro la pattuizione di una mercede globale (II CCA 15 dicembre 1992 citata); non è perciò vero che il prezzo totale sia assolutamente determinato e sia indipendente dalle quantità effettivamente necessarie (appello, pag. 8), risultando l’esatto contrario dal semplice esame del doc. C.
Come gli stessi appellanti esplicitamente riconoscono (punto 3, pag. 9), dalla conferma della natura giuridica dell’accordo delle parti quo alla mercede discende anche la conferma del giudizio sulla retribuzione delle pretese per opere supplementari e a regia, ragione per cui, stabilito che esse non erano comprese in un’inesistente pattuizione forfetaria ed in assenza di altre e migliori censure su questo tema, non vi è motivo per derogare in proposito al giudizio pretorile.
Gli appellanti invocano in fine l’art. 364 cpv. 1 CO, affermando che vi sarebbe stata da parte dell’attrice la violazione dei propri doveri di diligenza per non avere informato i committenti dell’ingente sorpasso di spesa, causando loro in tal modo un danno di almeno fr. 100’000.-- da compensare con la pretesa dell’appaltatrice.
Si tratta di una tesi del tutto infondata, visto che essa manifestamente disattende il fatto che i convenuti (e meglio il signor __________) risultano avere approvato l’esecuzione di tutte le opere supplementari e a regia (cfr. deposizioni __________, __________, __________), di modo che non si vede come i committenti potrebbero essere rimasti sorpresi nell’affidamento riposto nel preventivo a misura, dovendosi al contrario attendere un ingente superamento dello stesso a fronte delle richieste modifiche.
Viene pertanto a mancare la pretesa violazione del dovere di informare il committente, che in questo caso doveva essere edotto della situazione per essersene attivamente occupato.
Sarebbe inoltre comunque fantasiosa la pretesa quantificazione in fr. 100’000.-- dell’asserito danno, non potendosi ritenere automaticamente tale il valore delle maggiori opere eseguite dell’attrice, delle quali, in tal caso, i convenuti verrebbero all’atto pratico ad arricchirsi senza fornire la dovuta controprestazione.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 16 dicembre 1998 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 2’500.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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