AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.275
Data decisione, Autorità: 20.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00275
Lugano 20 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.97.59 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 21 maggio 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’686.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 16 novembre ha ammesso per fr. 15’421.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 dicembre 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 19 gennaio 1999 postula la reiezione del gravame avversario e la riforma della sentenza del Pretore nel senso di ammettere la petizione per fr. 18’663.30 oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- se deve essere accolto l’appello adesivo
3.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore afferma di avere acquistato dalla convenuta nel marzo del 1993 una vettura Mercedes 300D al prezzo di fr. 28’000.-- a fronte di circa 119’000 km percorsi secondo le indicazioni del contachilometri, vettura da lui rivenduta nel mese di ottobre del 1993 a __________ per fr. 24’800.--.
Poco tempo dopo il __________ avrebbe scoperto che in occasione del collaudo della vettura, avvenuto l’8 febbraio 1993, il contachilometri indicava 226’214 km, ed avrebbe di conseguenza convenuto in causa il qui attore per la risoluzione del contratto di vendita, ottenendone la condanna al pagamento di fr. 9’047.55 oltre interessi.
Questo importo andrebbe posto a carico della convenuta, così come le spese di causa di fr. 1’725.-- e quelle di patrocinio di fr. 9’913.45, il tutto per i fr. 20’686.-- oltre interessi dedotti in causa.
B. La convenuta, che ha preliminarmente eccepito la prescrizione, si è opposta alla petizione sostenendo di avere agito unicamente quale intermediaria, mentre il venditore sarebbe in realtà stato tale __________. L’attore al momento dell’acquisto sarebbe stato a conoscenza della manipolazione del contachilometri, e non potrebbe pertanto dolersene, atteso che la vettura per il resto funzionava regolarmente.
Il vizio sarebbe inoltre stato notificato tardivamente, mentre del tutto contestate sarebbero le posizioni dell’asserito danno.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti dell’asserito contratto di compravendita e respinta l’eccezione di prescrizione, ha ravvisato l’esistenza di un difetto nella maggiore percorrenza di circa 100’000 km della vettura venduta e perciò, stante la tempestività della notifica del vizio, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno costituito dai fr. 9’047.55 rifusi dall’attore al __________, dalle spese e tasse di giustizia per fr. 862.50 e a 5’511.80 per spese di patrocinio, il tutto per fr. 15’421.-- oltre interessi.
D. La convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. La pretesa sarebbe prescritta dal momento che la causale indicata nel primo atto interruttivo sarebbe differente da quella fatta valere in causa, così che l’interruzione della prescrizione non si sarebbe verificata, mentre la successiva rinuncia da parte della venditrice all’invocazione della prescrizione sarebbe irrilevante, essendosi questa già compiuta in precedenza. Sarebbe inoltre tardiva la notifica dei difetti, non potendosi ammettere, come arbitrariamente fatto dal Pretore, che la conoscenza del difetto si sia verificata solo il 30 novembre 1993, ma dovendosi invece ritenere che l’attore già una settimana dopo la consegna della vettura sapesse che il contachilometri era stato manipolato, e pure ribadite sono state inoltre le censure attinenti alle vantate poste di danno.
E. Con l’appello adesivo l’attore postula invece l’aumento a fr. 11’036.-- del minor valore della vettura e a fr. 6’761.80 delle spese ed onorari legali della procedura contro il __________, oltre alle tasse e spese di giustizia già riconosciute in ragione di fr. 865.50, il tutto per fr. 18’663.30 oltre interessi.
F. Delle argomentazioni degli appellati ai gravami avversari -dei quali è postulata la reiezione- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa non è più controversa l’esistenza tra le parti qui in causa di un contratto di compravendita relativo alla nota vettura Mercedes 300 D, stante l’acquiescenza esplicitata sul tema dalla convenuta nel proprio gravame (punto 2, pag. 4).
Rileva dalla comune esperienza la constatazione del fatto che nella vendita di una vettura d’occasione la percorrenza del veicolo costituisce un elemento almeno soggettivamente essenziale, da un lato nel senso che la volontà dell’acquirente è spesso volta all’acquisizione di un veicolo che non abbia superato una data percorrenza, e d’altro lato nel senso che in ogni caso la percorrenza chilometrica costituisce -unitamente all’anno di fabbricazione- uno dei primari parametri atti a determinare il grado di usura della vettura, e pertanto essa è in diretta relazione con il prezzo e la quotazione della vettura medesima.
Contrariamente alle infondate affermazioni del contrario della convenuta, secondo cui l’acquirente non sarebbe stato interessato alla percorrenza della vettura, questa invalsa regola ha trovato puntuale applicazione anche nel caso che ci occupa.
E’ infatti incontestabile che il prezzo di fr. 28’000.-- della transazione in questione sia stato -almeno per l’acquirente- ritenuto congruo in funzione della percorrenza indicata di 119’000 km, ed è altresì pacifico che l’effettiva maggior percorrenza di circa 100’000 km è un oggettiva causa di minor valore dell’oggetto, ed è stata per l’attore fonte di giustificate lamentele addotte dal successivo acquirente __________.
A torto.
4.1 Se si ammette, come ha fatto il Pretore, che l’attore è venuto a conoscenza del difetto con la notifica fatta nei suoi confronti dal __________, che ha appreso della circostanza a seguito della lettera 30 novembre 1993 della Sezione della circolazione (doc. D), la comunicazione 13 dicembre 1993 dell’attore alla convenuta (doc. E) è indubbiamente tempestiva, tenuto conto che nell’intervallo di 13 giorni vi sono stati l’inoltro del doc. D al __________, e la sua notifica all’attore.
4.2 Questa conclusione non è espressamente contestata dalla convenuta, che nell’appello invoca la perenzione dei diritti dell’acquirente per il diverso motivo che essa circa una settimana dopo la consegna gli avrebbe comunicato che “le cifre del contachilometri erano sballate e che il cruscotto era già stato smontato in precedenza” (punto 6, pag. 6).
Da questa pretesa comunicazione, a mente della venditrice, sarebbe disceso per l’acquirente l’obbligo di assumere informazioni circa l’esatta situazione, cosa che egli non avrebbe fatto con la conseguenza di doversi ammettere una violazione da parte sua dell’obbligo di verifica e di notifica di cui all’art. 201 CO.
Si tratta di una tesi ai limiti del temerario.
Posto, come si è detto, che il prezzo di vendita si attagliava alla percorrenza indicata dallo strumento di bordo, il fatto che la convenuta fosse consapevole della discrepanza (e perciò dell’esistenza di un difetto) e che solo dopo la vendita ne abbia informato l’acquirente non le conferirebbe diritto alcuno, ma significherebbe solo che essa era al corrente del problema o che comunque ne è venuta a conoscenza subito dopo la vendita, con il che -secondo logica- divenivano superflui sia una più approfondita verifica da parte dell’attore -spettava semmai ad una venditrice in buona fede di assumere informazioni presso la Sezione della circolazione e di retrocedere spontaneamente al cliente il minor valore della vettura- che la notifica da parte dell’acquirente di un difetto che era già noto alla controparte.
Di conseguenza delle due l’una: se la convenuta non ha comunicato all’attore l’esistenza del difetto, questi l’ha tempestivamente notificato il 13 dicembre 1993; se invece vi è stata la comunicazione, non vi era più alcuna necessità di verifica o di notifica da parte del compratore, dovendosi invece unicamente decidere delle conseguenze del difetto.
Non può invece essere accettata dal profilo della buona fede una soluzione intermedia, in cui la convenuta avrebbe detto ma non detto, limitandosi ad insinuare il germe del dubbio, specie dopo avere incassato il prezzo pieno, dovendosi in tal caso ammettere la palese violazione dell’obbligo di informazione di un difetto divenuto noto alla venditrice, il che permetterebbe comunque di escludere ogni censura di ritardata verifica o notifica in applicazione -almeno analogica- dell’art. 203 CO.
La censura è infondata: è ben vero che l’atto interruttivo non è efficace che limitatamente all’importo reclamato (DTF 122 III 203) e al credito invocato (DTF 119 II 340; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 7. edizione, Zurigo, 1998, vol. 2, n. 3468), ma all’indicazione della causa del credito non devono essere poste esigenze troppo rigorose, essendo sufficiente alla tutela della buona fede del debitore che egli possa identificare il rapporto giuridico in conseguenza del quale viene compiuto nei sui confronti l’atto interruttivo.
In questi termini, l’indicazione effettuata dall’attore nel primo precetto esecutivo (doc. H) appare sufficiente agli occhi di questa Camera per produrre l’auspicato effetto di interruzione della prescrizione, potendosi ragionevolmente evincere che la causa del credito veniva individuata nel contratto di compravendita della Mercedes 300D, e più esattamente in un’inadempienza della venditrice nell’adempimento delle proprie prestazioni contrattuali.
Il 20 febbraio 1995 la convenuta ha poi rinunciato all’invocazione dell’eccezione di prescrizione per il caso in cui essa a quel momento non fosse già intervenuta.
Correttamente, essa si è attenuta in causa a tale dichiarazione, avendo essa fondato l’eccezione addotta in causa sulla predetta ipotesi secondo cui la prescrizione si sarebbe compiuta prima di quella data, il che, come si è visto, non è però il caso.
Stante detta rinuncia della convenuta -non incompatibile con l’art. 141 CO (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, opera citata, n. 3505), né essa lo pretende- non vi è motivo di esaminare l’eventuale compimento della prescrizione nel periodo successivo a quella data, questione da decidere in tal caso anche alla luce dell’art. 210 cpv. 3 CO, vista la natura del difetto.
6.1 Quo alla posizione di fr. 9’047.55, corrispondente a quanto riconosciuto giudizialmente al successivo acquirente della vettura, __________, le censure delle parti risultano manifestamente infondate.
Esse attengono infatti alla determinazione dell’esatto minor valore della vettura conseguente alla maggior percorrenza rispetto a quella indicata, disattendendo che la causa in questione non verte affatto sulla restituzione del minor valore, ma sul risarcimento del danno addivenuto all’acquirente a seguito del difetto, che per l’appunto, per effetto della sentenza pretorile cresciuta in giudicato, ammonta -né più, né meno- ai predetti fr. 9’047.55, senza necessità o possibilità di verificare in questa sede la rispondenza di tale importo al minor valore nell’ambito del contratto in esame o di quello successivo.
6.2 Del tutto pacifica, almeno nell’importo, appare la posizione di fr. 862.50, corrispondente alla metà delle spese e tasse di giustizia della predetta procedura, mentre sul principio la convenuta obietta che l’attribuzione dell’onere sarebbe conseguente ad un’ingiustificata resistenza alle pretese dell’acquirente in quel processo da parte del qui attore.
L’eccezione risulta priva di possibilità di successo in conseguenza della denuncia di lite che l’attore in quella causa ha fatto alla qui convenuta (doc. S, consid. E), con il che, in applicazione degli art. 60 e 55 lit. b CPC, la convenuta può unicamente prevalersi di un’eventuale omissione dell’attore per dolo o negligenza grave della produzione di mezzi di difesa in quella causa, ipotesi che non si verifica e che nemmeno è stata addotta dal resistente.
6.3 Meritano invece protezione le censure del convenuto relative alla pretesa dell’attore concernente gli onorari e le spese del suo patrocinio.
In petizione egli ha addotto di dovere sopportare delle spese di patrocinio relative alla causa intentata dal __________, calcolate in fr. 9’913.45 sulla base della “nota proforma del 24 gennaio 1997” (petizione, punto 11, pag. 5).
Confrontato con l’obiezione della convenuta, secondo cui l’attore non avrebbe in realtà dovuto assumersi tale spesa in quanto al beneficio di un’assicurazione di protezione giuridica della __________, l’attore in replica ha corretto il tiro affermando che “l’intervento della __________ è solo sussidiario, nel senso che vengono coperte unicamente quelle spese il cui riconoscimento non può legalmente essere opposto alla controparte” (pag. 9).
Il Pretore ha parzialmente protetto la pretesa dell’attore, affermando che il beneficio di un’assicurazione di protezione giuridica non sarebbe circostanza suscettibile di causarne la reiezione, non risultando che essa avrebbe provveduto alla copertura del caso.
Si tratta di un’argomentazione che non può essere seguita.
In primo luogo, avendo l’attore addotto con successo l’esistenza di un contratto d’assicurazione per la protezione giuridica -pacificamente ammessa dall’attore nella replica e del resto risultante dalle insistite corrispondenze con l’assicuratrice menzionate nella sedicente nota professionale del patrocinatore (doc. V)- ne deve derivare la presunzione, confortata dalle predette corrispondenze, che l’assicuratrice si sia assunta l’onere della lite dell’attore con il __________, che è del resto un caso addirittura scolastico di vertenza contrattuale oggetto di tali polizze. Spettava perciò semmai all’attore di asserire e dimostrare che la copertura gli era in concreto stata negata, cosa che egli ben si è guardato dal fare.
Del tutto infondata è poi l’argomentazione secondo cui la copertura assicurativa in questione avrebbe natura “sussidiaria”, sorgendo in tal caso seri dubbi sull’utilità di una copertura che diviene efficace solo a condizione che si convenga in separato giudizio una terza persona (in concreto la convenuta, dopo essere stati in lite con il __________) per ottenere il risarcimento dei costi della precedente procedura.
Ma anche se si volesse seguire tale tesi, esorbitante da ogni comune buon senso, all’accoglimento della pretesa dell’attore osterebbe ancora la totale mancanza di efficacia probatoria di una nota professionale emessa “pro forma” (doc. V), il che nella comune accezione dei termini ne indica la natura fittizia.
Rimane pertanto la giustificata impressione di un comportamento ritorsivo dell’attore, che per rimediare al torto subito dalla convenuta ha addotto in causa una consistente (ed anzi esorbitante) voce di danno, eccedente addirittura l’importo attribuito al __________, che in realtà non sussisteva per effetto della copertura assicurativa, ed in tale ipotesi sarebbe inaccettabile dal profilo della deontologia professionale l’assistenza prestata con l’emissione di una “nota spese e competenze pro forma” dal di lui patrocinatore, che per questo motivo viene deferito alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati per gli accertamenti del caso.
La sentenza pretorile va pertanto riformata nel senso della non attribuzione all’attore dei fr. 5’511.80 concessi a tal titolo, mentre effettivamente non può esservi certezza circa il fatto che la copertura si estendesse anche alle tasse e spese di giustizia di cui al consid. 6.2.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la parziale reiezione dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 10 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 novembre 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 9’910.05 oltre interessi al 5% dall’8 dicembre 1993 su fr. 9’047.55.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 1997 dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.--, da anticipare dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 300.-- per parte di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 19 gennaio 1999 __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord e alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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