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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.274
Data decisione, Autorità: 13.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00274
Lugano 13 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 24 novembre 1998, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, da
patr. dall’avv. __________
nell’ambito della causa -inc. no. OA.95.01489 di quella Pretura- da lui promossa con petizione 6 ottobre 1995 contro
patr. dall’avv. __________
volta ad ottenere in via principale l’iscrizione di un diritto di passo carrabile necessario a favore delle particelle n. __________e __________di __________ di sua proprietà e a carico della particella n. __________ di __________ di proprietà del convenuto, e in via subordinata la condanna di quest’ultimo a costituire tale diritto di passo.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che nell’ambito della causa da lui promossa con petizione 6 ottobre 1995 contro __________, __________ con scritto 24 novembre 1998 -integrato due ulteriori memoriali datati 23 dicembre 1998- ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________ che l’istante giustifica tale richiesta, lamentando di essere stato vittima nel corso della causa di pratiche vessatorie da parte del Pretore, il quale a più riprese avrebbe mostrato avversione nei suoi confronti in quanto straniero (tedesco), ciò che in definitiva più non permetteva di concludere per la sua necessaria obiettività e neutralità di giudizio;
che al giudice di prime cure viene in particolare rimproverato di aver fatto “comunella” con il legale di controparte, segnatamente per aver dato seguito a richieste e proposte processuali formulate da quest’ultimo e respinto sistematicamente quelle emananti dall’attore;
che con scritti 7 dicembre 1998 rispettivamente 8 gennaio 1999 il Pretore e la controparte hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa;
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che, nel caso concreto, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a favore della parte convenuta o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa, tant’è che la “prova documentaria” che a giudizio dell’istante avrebbe dovuto confermare la “comunella” tra il giudice e il legale di controparte si è di fatto rivelata priva di rilevanza;
che innanzitutto nella circostanza che nel 1992 l’attore, senza che il Pretore lo avesse preventivamente reso attento del fatto che ciò gli avrebbe precluso la possibilità di introdurre una nuova identica causa, abbia ritirato una precedente petizione con cui egli aveva chiesto che in adempimento del contratto di compravendita tra le parti il qui convenuto provvedesse all’iscrizione del diritto di passo carrabile sulla particella n. __________ ciò che in definitiva lo ha ora obbligato a inoltrare la presente azione per l’ottenimento di un diritto di passo necessario, non si ravvisa assolutamente una colpa a carico del Pretore, tanto è vero che nello scritto in cui aveva chiesto il ritiro della petizione l’attore -a quel tempo per altro rappresentato da un avvocato- non aveva minimamente accennato al fatto che il ritiro era auspicato al solo scopo di correggere l’allegato petizionale, pieno d’errori e di indicazioni sbagliate, senza però che la parte avesse con ciò rinunciato all’inoltro della causa (cfr. allegato 6);
che nemmeno il fatto che il primo giudice abbia atteso oltre 6 mesi per evadere la domanda di ricusa del perito giudiziario ing. __________ costituisce di per sé una prova della sua eventuale parzialità: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la presunta passività di un magistrato non è necessariamente indice di parzialità (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 27);
che, contrariamente a quanto assunto dall’istante, neppure vi è motivo per ritenere che il Pretore, in “comunella” con il legale di controparte, stia cercando di condizionare, a favore del convenuto, il giudizio del nuovo perito giudiziario ing. __________, in particolare facendogli esaminare se non sia possibile ottenere un accesso ai fondi dell’attore attraverso la particella n. __________, tanto è vero che la questione, anche se fosse stata effettivamente imposta dal primo giudice -come sembrerebbe dal doc. E6- non è comunque oggetto delle domande delle parti (cfr. doc. A2 e A3) cui il perito è tenuto a rispondere in base all’ordinanza di nomina (doc. C1 e D10), per cui in definitiva risulta priva di qualsiasi rilevanza;
che il mancato accoglimento da parte del Pretore di alcune domande processuali formulate dall’istante -e l’implicita accettazione degli argomenti con cui la controparte ne postulava la reiezione- non è parimenti dovuto a parzialità, ma piuttosto a convincenti motivi procedurali (IICCA 12 gennaio 1996 in re C./M.);
che in effetti non vi era motivo per ricusare il perito giudiziario designato nella persona dell’ing. __________ per il solo fatto che l’istante non condivideva il preventivo da lui indicato per l’allestimento della prova peritale (doc. D9);
che la testimonianza dei signori __________ non è stata giustamente ammessa, in quanto le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto riferire -ovvero la questione a sapere se essi fossero stati o meno informati dell’esistenza e della portata della presente causa al momento dell’acquisto di una quota di PPP della particella n. __________di __________, su cui doveva essere ora iscritto il diritto di passo (cfr. doc. B1)- era in definitiva irrilevante per l’esito della presente causa di passo necessario (doc. B4); se -come sembra (cfr. doc. A5, B3 e B5)- l’intento dell’attore era quello di far sì che in caso di accoglimento della petizione il diritto di passo potesse essere iscritto a RF nonostante la vendita parziale ai signori __________ nel corso della causa della particella oggetto della presente vertenza, egli avrebbe dovuto senz’altro far capo ad un altro istituto processuale (come per altro già accennato dal Pretore nel doc. B7) e non certo a una semplice audizione testimoniale dei signori __________;
che i documenti che attestavano l’impossibilità di costruire un posteggio sulla particella n. __________in prossimità della strada cantonale (doc. D2) rispettivamente con cui il __________ si pronunciava circa l’utilizzabilità o meno quale passaggio veicolare della particella n. __________ (doc. D1) sono stati giustamente estromessi dall’incarto, in quanto la loro assunzione in virtù dell’art. 192 CPC non era possibile, questo istituto processuale non avendo lo scopo di permettere a una parte di ovviare in corso di causa a eventuali negligenze nella produzione di documenti e prove che erano già esistenti o comunque reperibili al momento dello scambio degli allegati scritti (doc. D8);
che, pure a ragione, il Pretore ha respinto la richiesta dell’attore, formulata il 17 novembre 1998, volta ad ottenere un’immediata sentenza in merito alla particella n. __________, senza che l’istruttoria -si pensi alla prova peritale- fosse terminata (doc. E5);
che infine non vi è nulla da eccepire sul fatto che il Pretore abbia dato la possibilità alla controparte, per mezzo del suo legale, di prendere posizione sulle varie istanze inoltrate dal qui istante -in particolare quella volta alla ricusa del perito, quella di ricusa del giudice stesso (anche se inizialmente non ancora motivata in dettaglio)-, il principio del contraddittorio essendo espressamente previsto dal nostro ordinamento civile (art. 84 CPC) ed emanando dal diritto di essere sentiti sancito dall’art. 4 Cost.;
che in definitiva le circostanze evocate dall’istante non sono assolutamente tali da mettere in dubbio l’imparzialità del giudice adito, per cui l’istanza di ricusa, del tutto infondata, deve essere senz’altro respinta;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 24 novembre 1998 __________ è respinta.
II. Le spese del presente giudizio consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 130.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 150.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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