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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.273
Data decisione, Autorità: 18.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00273
Lugano 18 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.98.315 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 23 ottobre 1998 da
rappr. dall’__________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8’119.-- a titolo di indennità per licenziamento abusivo e alla consegna di un certificato di lavoro;
e in cui il Pretore con sentenza 23 novembre 1998 ha accolto la domanda relativa al certificato e respinto quella riguardante l’indennità;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 1° dicembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento dell’indennità;
Mentre la convenuta con osservazioni del 21 dicembre 1998 chiede la reiezione del gravame protestando un'indennità ripetibile,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° febbraio 1998 in qualità di cuoco per un salario mensile di fr. 3’700.-- netti (doc. B e C).
Il 27 aprile egli ha sollecitato il versamento del salario di quel mese per mezzo della lettera raccomandata doc. D, mentre il 28 aprile la datrice con la raccomandata espresso doc. E ha disdetto il rapporto di lavoro per la fine del mese successivo. Il 1° maggio l’istante ha contestato la disdetta (doc. F), che è stata motivata dalla convenuta il 7 maggio (doc. G).
B. La successiva corrispondenza intercorsa non è servita ad evitare l’introduzione della presenta causa, con cui l’istante chiede l’accertamento della natura abusiva della disdetta pronunciata nei suoi confronti, che a mente sua costituirebbe una ritorsione per le ripetute richieste di puntuale pagamento del salario. Gli sarebbe pertanto dovuta un’indennità pari a due mensilità di salario, oltre al rilascio di un certificato di lavoro.
C. La convenuta non ha partecipato all’udienza di discussione del 16 novembre 1998.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posto l’onere della prova a carico dell’istante, ha ritenuto che la coincidenza di date tra la lettera di sollecito e quella di licenziamento costituirebbe solo un indizio in favore della tesi dell’istante, al quale si dovrebbero contrapporre le motivazioni addotte dalla convenuta a sostegno della propria decisione nello scritto del 7 maggio, così che non si potrebbe concludere per l’abusività della disdetta.
Dal che la reiezione della richiesta di indennità, mentre è stata protetta quella relativa al certificato di lavoro.
E. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso del riconoscimento dell’indennità, e di quelle della resistente, che postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Ciò costituisce il principio della libertà di disdetta, limitata esclusivamente dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO). All’infuori dei motivi di merito previsti dall’art. 336 CO, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO), e l’obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della parte cui l’atto è diretto, senza essere un presupposto della sua validità; in altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all’assenza di motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta. Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne è colpita l’eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati dall’art. 336 CO (Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 335 CO). Ne discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica esclusivamente a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne permetta la qualifica di abusiva (II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.).
L’onere della prova per la natura abusiva della disdetta incombe alla parte che se ne prevale, ovvero in concreto al dipendente, ma visto che nell’esame di una fattispecie non è sempre facile individuare il vero motivo della disdetta, trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di dimostrare la natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, il giudice nel suo apprezzamento goda di ampie facoltà ed inoltre -contraria-mente a quanto ritenuto dal Pretore- non viene esatta la prova assoluta dell’abuso, ma si ritiene sufficiente che esso possa essere ammesso nella forma della probabilità (II CCA citata; Rehbinder, opera citata, n. 3 e 11 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).
Come rettamente indicato dal Pretore, la coincidenza di date tra il sollecito di pagamento del salario dell’istante -materialmente giustificato, ma assai perentorio, e pertanto suscettibile di provocare irritazione nel destinatario- e la lettera di licenziamento, inviata il giorno medesimo della ricezione del sollecito, costituisce un sicuro e pesante elemento indiziario in favore della tesi della natura ritorsiva della disdetta.
L’impressione che il licenziamento sia stato pronunciato in maniera improvvisa -e quindi in risposta al sollecito di pagamento- e che non fosse invece un atto programmato e conseguente alle asserite carenze del dipendente, è rafforzata dal fatto che la convenuta, con ogni probabilità per essere certa di non perdere la scadenza contrattuale di fine mese, si è servita di un invio con posta espresso, il che -a prescindere dal costo non indifferente della forma di trasmissione prescelta- non avrebbe avuto motivo di essere se la decisione fosse stata prevista anche prima dell’inoltro del sollecito del dipendente.
Va inoltre considerato, come risulta dalle affermazioni di cui all’istanza (pag. 2), rimaste processualmente incontestate, che il doc. D era il primo sollecito scritto del dipendente, ma che egli anche nei due mesi successivi aveva verbalmente lamentato il ritardo nel versamento del salario, il che può indubbiamente avere contribuito alla formazione di un'attitudine negativa nei confronti del dipendente già prima che egli avesse ad inviare alla datrice il doc. D.
Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore, nulla si contrappone a questi elementi di giudizio, non potendosi evidentemente dedurre alcunché in favore della natura non abusiva della disdetta dal solo fatto che il datore in sede di motivazione della stessa abbia addotto delle ragioni di principio ammissibili, in quanto se così fosse non si potrebbe all’atto pratico sanzionare alcun caso di disdetta, salvo quelli in cui -per eccesso di ingenuità o sincerità- il datore avesse a motivarla con argomentazioni abusive. Vero è invece che il contenuto della lettera di spiegazioni del 7 maggio 1998 (doc. G) costituisce una mera affermazione di parte, priva come si è visto (consid. 1, in fine) di portata autonoma qualora le tesi ivi affermate non trovino conferma nell’istruttoria della causa, il che è manifestamente avvenuto nella specie, in cui l’esistenza di tali pretesi motivi della datrice risulta unicamente dal documento prodotto dall’istante medesimo, ma non come affermazione processuale della convenuta, rimasta silente sulle tesi e le richieste del procedente.
La richiesta non appare in assoluto spropositata, ma la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di considerare che la particolare brevità del rapporto deve essere considerata nella valutazione delle circostanze, così che, in aderenza a tale prassi, appare adeguato attribuire all’istante la somma di fr. 5’000.--, pari a poco più di una mensilità di stipendio (II CCA 19 febbraio 1997 in re M./D. SA), senza deduzione di oneri sociali.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano tasse o spese, la convenuta, soccombente sul principio dell’abusività della disdetta, rifonde all’istante un’adeguata indennità per il patrocinio.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 novembre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, l’importo di fr. 5’000.--.
Invariato.
Non si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all’istante fr. 250.-- per parte di indennità.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, la convenuta rifonderà all’istante fr. 150.-- per indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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