AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.270
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00270
Lugano 25 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.97.00731 (già 199/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 7 ottobre 1997 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di segnalare l’esistenza e ragguagliare circa eventuali rapporti tra il suo defunto padre e le entità, di cui la convenuta sapeva o doveva sapere ai sensi della CDB 1987/1992 e dell’art. 305 ter CPS che il nominato era il fiduciante e/o beneficiario economico, ricerche che andavano estese ai 10 anni precedenti l’inoltro della petizione;
domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 ottobre / 12 novembre 1998 ha integralmente respinto;
appellante l’attore con atto di appello 30 novembre 1998, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 21 gennaio 1999, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________, cittadino italiano con ultimo domicilio in __________, è deceduto il __________. Nel suo testamento egli ha designato suo erede universale il nipote __________.
Con azione 16 febbraio 1996, inoltrata al competente tribunale __________, __________, figlio unico del de cuius, ha contestato la validità del testamento e in via subordinata ha proposto un’azione di riduzione con cui ha chiesto da una parte che fosse accertata la lesione della sua quota legittima, ammontante per legge a metà della successione, e dall’altra che l’erede istituito fosse condannato a restituirgli l’equivalente di tale quota.
B. Al fine di stabilire l’ammontare dell’asse ereditario e con ciò le sue spettanze quale erede legittimario, __________ nel novembre 1995 si era rivolto alla __________ per appurare se il de cuius risultava o era stato titolare, fiduciante o avente diritto economico di relazioni bancarie presso quell’istituto.
Non soddisfatto della risposta ottenuta dalla banca, che di fatto negava l’esistenza di conti intitolati a nome del de cuius, egli ha dato avvio alla presente causa.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto che fosse fatto ordine alla __________ di segnalare l’esistenza e ragguagliare circa eventuali rapporti tra il de cuius e le entità, di cui essa sapeva o doveva sapere ai sensi della CDB 1987/1992 e dell’art. 305 ter CPS che il nominato era fiduciante e/o beneficiario economico, precisando inoltre che le ricerche da parte della banca avrebbero dovuto estendersi ai 10 anni precedenti l’inoltro della petizione.
A suo dire, dalla documentazione in suo possesso risultava che il padre avesse intrattenuto relazioni con la convenuta, sia a titolo personale, sia per il tramite di società facenti a lui capo, come ad es. la __________.
D. La convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo di non essere tenuta ad informare l’erede delle relazioni bancarie, per altro nemmeno designate in modo preciso, di cui il de cuius era stato semplice beneficiario o avente diritto economico.
Ad ogni modo la petizione, in quanto intesa ad ottenere informazioni relative alla __________, sarebbe divenuta priva d’oggetto, atteso che gli organi della fondazione avevano già provveduto a fornire all’attore le necessarie informazioni.
E. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nel caso in cui una persona abbia intrattenuto relazioni bancarie con un istituto di credito tramite un fiduciario era in definitiva con quest’ultimo e non con il fiduciante che la banca era legata contrattualmente, di modo che alla morte del fiduciante i suoi eredi non potevano chiedere informazioni direttamente alla banca, ma dovevano semmai rivolgersi al fiduciario.
Un obbligo di informazione a carico della banca avrebbe potuto invero sussistere laddove essa avesse contribuito alla creazione o alla conduzione del rapporto fiduciario rispettivamente qualora sul conto fossero state eseguite operazioni inusuali o sospette, circostanze che tuttavia non ricorrevano nella fattispecie.
F. Con l’appello l’attore auspica l’accoglimento della petizione, rilevando che la dottrina riconosceva il diritto dell’erede legittimario di chiedere informazioni alla banca sui conti del de cuius, e ciò anche nel caso in cui la banca normalmente sarebbe stata tenuta al segreto: il dovere di informazione si fonderebbe infatti sul diritto successorio.
G. Delle osservazioni con cui la convenuta si è opposta al gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Pure pacifica è l’applicazione del diritto italiano alla successione di __________ rispettivamente, in base a tale normativa, il principio dell’universalità della successione nonché l’esistenza di disposizioni a tutela della quota legittima degli eredi legittimari (art. 536 e seg. CCI).
In caso di morte del titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale del cliente stesso (Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de la banque de reinsegner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch, Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.).
Nel caso in cui invece il de cuius intratteneva relazioni con la banca soltanto in via indiretta, ad esempio quale fiduciante o quale avente diritto economico di un’entità giuridica terza -circostanza di cui la banca era informata in forza del cosiddetto “formulario A”- la situazione risulta più complessa: se da un lato è infatti vero che la banca non è legata contrattualmente al fiduciante o all’avente diritto economico, per cui il suo erede non diventa direttamente partner contrattuale della banca (Béguin, op. cit., p. 34 e seg.; Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 366; Aubert/Haissly/ Terracina, op. cit., p. 141), dall’altro è però altrettanto vero che quest’ultimo non può essere considerato alla stregua di un terzo estraneo (Béguin, op. cit., ibidem; Aubert/Haissly/Terracina, op. cit., ibidem).
La dottrina più recente ha cercato di far chiarezza in proposito ed ha in definitiva concluso che la risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca sia tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 345 e p. 323 e segg.)- non può essere data in modo generalizzato (Béguin, op. cit., ibidem; Hertig, Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70); la soluzione va al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della proporzionalità (Aubert/Haissly/Terracina, op. cit., p. 141 e 149), tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personale- rispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto bancario e dall’altra le esigenze dell’erede a veder soddisfatte le sue richieste d’informazione.
Nella ponderazione degli interessi contrapposti -che, in base alle considerazioni esposte al considerando precedente, si impone- va innanzitutto rilevato che il de cuius non intendeva tener segreta ai suoi eredi l’esistenza di tale fondazione (l’intenzione di voler tener nascosti alcuni fatti non è per altro presunta: cfr. Taisch, op. cit., p. 275 con rif.), tanto è vero che egli ha dato specifiche istruzioni affinché il figlio e, in caso di contestazione del suo testamento da parte di quest’ultimo, gli eventuali eredi istituiti ne venissero informati (doc. O, P e 3); nemmeno risulta poi che con tale fondazione il de cuius intendesse agire a scapito del figlio, tanto è vero che proprio quest’ultimo era stato designato, dopo il de cuius, secondo beneficiario della stessa (doc. O, N e 3). D’altro canto, l’interesse dell’attore nella sua qualità di erede legittimario, confrontato con la necessità di ricostruire l’asse ereditario e con ciò la propria porzione legittima che sarebbe stata lesa, è incontestabile ed appare a sua volta sicuramente degno di protezione (cfr. Gauthier, Remarque à RO 90 II 365, in JdT 1965 p. 335; alcuni autori ritengono per altro che già solo quest’ultimo aspetto sia sufficiente affinché l’erede possa ottenere dalla banca un’ampia informazione: Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 329 e seg., in particolare p. 346).
Se ne deve in definitiva concludere che in concreto non vi sono validi motivi che giustifichino la mancata informazione dell’attore da parte della banca convenuta per quanto riguarda la Pianetto Familienstiftung (cfr. pure, sul tema della successione di beni dell’avente diritto economico: ICCA 18 agosto 1996 in re B./A. e llcc., concernente un blocco provvisionale di conti; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H., in materia di edizione di documenti).
Tali considerazioni valgono, oltre che per la menzionata fondazione, anche per le eventuali altre entità giuridiche di cui la convenuta dovesse accertare che il de cuius era l’avente diritto economico, il fatto che esse non siano state indicate per nome non ostando in alcun modo alla loro individuazione da parte della banca; diversamente da quel che avviene nell’ambito della procedura di edizione di documenti (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 206), l’intento indagatorio qui perseguito dall’attore appare senz’altro degno di protezione.
Quanto all’estensione delle ricerche da parte della convenuta, le stesse -come richiesto dall’attore- dovranno estendersi ai 10 anni precedenti l’inoltro della petizione, il tutto in applicazione analogica del termine previsto dall’art. 962 CO (Béguin, op. cit., p. 29; Cocchi, op. cit., ibidem; Aubert/Béguin/Bernasconi/ Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 330; Aubert/Haissly/Terracina, op. cit., p. 140; Rep. 1993 p. 206).
Ne discende l’integrale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
§ Di conseguenza è fatto ordine alla __________, di segnalare e ragguagliare circa eventuali rapporti tra il de cuius e le entità, di cui la convenuta sa, o deve sapere, ai sensi della CDB 1987/1992 e dell’art. 305 ter CPS, che il denominato era il fiduciante e/o beneficiario economico.
La convenuta dovrà estendere le proprie ricerche ed informare almeno per quanto riguarda i dieci anni precedenti l’intimazione dell’atto di petizione, vale a dire i 10 anni precedenti il 7 ottobre 1997.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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